La banca dovrà dimostrare di aver fatto applicazione, all’epoca dell’erogazione del credito, di un livello di diligenza media in rapporto alla propria veste di operatore qualificato.[21]
Dall’analisi della giurisprudenza emergono in sintesi i tre seguenti ambiti normativi di riferimento.
In primo luogo, le norme del codice civile e del testo unico bancario (D.Lgs. n. 385/1993) regolano, tra l’altro, la stipulazione dei contratti e la loro esecuzione, con particolare riferimento appunto ai principi di correttezza e buona fede, ai poteri di rappresentanza dei soggetti e alla forma dei contratti.
In secondo luogo, le prassi bancarie, i protocolli e, più in generale, le regole di settore disciplinano l’operatività delle banche nella concessione del credito e in particolare nella valutazione del merito creditizio.
Infine, la c.d. disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) è diretta a far emergere il reimpiego di proventi illeciti. A tal fine, essa prevede obblighi stringenti in capo agli istituti di credito, che, correlativamente, si devono dotare di apposite strutture organizzative e di specifiche procedure di controllo, oggi per lo più automatizzate.
La normativa antiriciclaggio, infatti, traccia e individua precisi obblighi di adeguata verifica della clientela, disciplina il rilevamento di anomalie o la segnalazione di operazioni sospette, dispone indagini pregnanti sull’effettiva intestazione dei rapporti, sull’oggetto dell’attività esercitata dal cliente e sulle risultanze di bilancio, secondo procedure interne dirette a rilevare il rischio di riciclaggio, che impongono alle banche, in mancanza di adeguate informazioni, anche di astenersi dal compiere l’operazione finanziaria[22].
Come sopra esposto, eventuali negligenze o inadeguatezze nei controlli non rileveranno di per se stesse, ma in quanto abbiano determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all'attività illecita. [23]
Così delineati i principali tratti del requisito della buona fede, a parere di scrive, non sembra di potersi ravvisare, nel regime in esame, un ingiustificato appesantimento della posizione delle banche, essendo queste ultime già chiamate a rispettare, come sopra emerso, detta complessità di obblighi, sotto molteplici profili.
Paradigmatica, in tal senso, anche la configurazione della responsabilità civile della banca per concessione abusiva del credito, come si va delineando nella recente giurisprudenza di legittimità.[24]
La Suprema Corte, infatti, si sofferma sulle violazioni che possono generare responsabilità risarcitoria in capo alla banca, richiamando, in sintesi, il medesimo complesso di norme sopra enucleate; precisa infatti come i principi generali di buona fede e correttezza in sede contrattuale o precontrattuale e l’articolata disciplina primaria e secondaria di settore costituiscano fonti di specifici obblighi per le banche; insiste nel rimarcare l’obbligo della banca di indirizzare il proprio agire procedendo secondo standard di conoscenze e di capacità, alla stregua della diligenza esigibile da parte dell’operatore professionale qualificato e ciò sin dall’obbligo ex ante di dotarsi di metodi, procedure e competenze necessarie alla verifica del merito creditizio.[25]
Ricostruita dunque la buona fede come contenuto di un obbligo che fa capo (anche) al creditore, pare altrettanto pertinente e lineare richiamare, quanto alla distribuzione dell’onere della relativa prova, il consolidato principio civilistico, consacrato anche dalla Suprema Corte a sezioni unite, secondo cui in materia di rapporti obbligatori è la parte gravata dall’obbligo a doverne dimostrare l’esatto esatto adempimento.[26]
Può dunque concludersi che la previsione di cui all’art. 52 lett. b) del D.Lgs. n.159/2011 in commento non si ponga in contrasto, quanto piuttosto in conformità e in linea con i principi di diritto civile in materia di obbligazioni e contratti, mentre non verrebbe in rilievo il principio di cui all’art. 1147, comma 3, c.c. di presunzione della buona fede, operante nel diverso ambito della disciplina del possesso e dei diritti reali.