Nello schema del quinto comma dell’art. 147 L. fall. (come in quello delineato dal pari comma dell’art. 256 CCII), una delle condizioni cui è subordinata l'estensione del fallimento dell’imprenditore apparentemente individuale alla società occulta (e per ripercussione ai soci occulti della stessa) è che l’attività dell'impresa gestita dal soggetto apparente imprenditore individuale o collettivo e quella imputabile alla società o supersocietà di fatto occulta tra questi ed altri devono essere identiche perché sia l’art. 147, comma 5, L. fall. che l’art. 256, comma 5, CCII richiedono, per l’estensione, che l’impresa per la quale è stato dichiarato il fallimento o aperta la liquidazione giudiziale a carico di un imprenditore individuale o collettivo sia “riferibile” ad una società di cui il soggetto già dichiarato insolvente sia socio illimitatamente responsabile; e qui la riferibilità implica la comunanza giacchè solo in tal caso, gli atti, negoziali e non, che sono l'esplicazione dell’esercizio dell’attività di impresa apparentemente esercitata in nome proprio dal soggetto già dichiarato insolvente, possono essere imputabili alla società occulta che si sostiene sia il vero imprenditore.
Invero, il fallimento (come l’apertura della liquidazione giudiziale) della società occulta costituisce una eccezione al principio della spendita del nome, secondo cui la qualità di imprenditore è acquistata solo dal soggetto che spende il proprio nome nell'esercizio dell'attività d'impresa o il cui nome è legittimamente speso nell'esercizio della stessa attività, tant’è che la dottrina ricorre al concetto del mandato senza rappresentanza; si dice[19], infatti, che “nel caso di società occulta... l'attività d'impresa non è svolta in nome della società; gli atti di impresa non sono ad essa formalmente imputabili. Chi opera nei confronti dei terzi agisce in nome proprio, sia pure nell'interesse e per conto di una società di cui è eventualmente socio; agisce cioè come mandatario senza rappresentanza della società occulta”.
Di conseguenza, come con estrema chiarezza esposto in un recente intervento della S. Corte[20], qualora dopo la dichiarazione di fallimento o l’apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore individuale o di una società, risulti che la relativa impresa è, in realtà, “riferibile” ad una società di fatto tra il soggetto già fallito o liquidato e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche, “i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all’impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l’oggetto sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta della quale era, appunto, socio (e, avendo agito per conto della stessa, in sua rappresentanza: art. 2297, comma 2, c.c.): nello stesso modo in cui, in forza di tale norma, sono giuridicamente imputabili alla (super) società occulta, ove riferibili alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome proprio ma per conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati”.
Concetti ripresi dal Sostituto Procuratore nella memoria presentata alla Corte nella vicenda in esame, quando afferma che “il fallimento originario finisce, inevitabilmente, per trasformarsi da fallimento in proprio, o, meglio, in veste di imprenditore individuale (o anche collettivo), allora necessariamente in stato di insolvenza, in fallimento in qualità di socio illimitatamente responsabile, non necessariamente insolvente, di società insolvente”.
Tutto ciò si spiega presupponendo coincidenza tra l’attività svolta dall’imprenditore apparentemente individuale e quella attribuibile alla società occulta. In mancanza, si versa nell’ipotesi, completamente diversa da quella configurata dal quinto comma dell’art. 147 L. fall., in cui l'imprenditore gestisca una sua impresa individuale, per la quale è stato dichiarato fallito perché insolvente, e sia, poi, anche socio, se del caso occulto, di una società, che è la fattispecie presupposta dall’art. 149 L. fall. (ripreso dall’art. 258 CCII), per il quale, infatti, il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società. In questi casi, invero, non si può riferire l'accertamento dello stato di insolvenza compiuto dalla sentenza che ha dichiarato il fallimento dell'imprenditore individuale alla società occulta, perché imprenditore individuale e società occulta risultano titolari di diverse attività imprenditoriali[21].
Distinzione già espressa in una risalente decisione della S. Corte[22], per la quale “se un imprenditore individuale esercita più imprese, ciò ai fini fallimentari è di regola irrilevante, nel senso che tutte le imprese devono confluire nell'unica procedura a suo carico. Se, invece, un imprenditore esercita un'impresa propria e sia nel contempo socio di un'impresa collettiva, la distinzione fra le due imprese può emergere da quanto si è già detto, a proposito dell'interpretazione da dare ai rapporti fra l'art. 147 e l’art. 149 L. fall.: se l'impresa sociale (di cui l’imprenditore fallito è socio) esercita un'attività diversa da quella dell'impresa individuale, il fallimento di quest'ultima non è causa del fallimento della società. Pertanto, in quella interpretazione analogica dell'art. 147 supra riconfermata non può trascurarsi mai il suddetto rapporto di identità, fra l'imprenditore in un primo tempo ritenuto individuale e poi, nel corso della procedura fallimentare a suo carico, scoperto socio di una società (a sua volta distinguibile nelle tre tipologie della società di fatto, della società apparente e della società occulta). Soltanto tramite il rapporto di identità potrà farsi ricorso all'art. 147; se l'identità non sussiste, potrà dichiararsi un autonomo fallimento della società emersa in un secondo momento (ma preesistente), in base ad autonomi presupposti, soprattutto in relazione all'insolvenza, che deve riguardare i debiti di quella diversa società della quale il fallito faceva parte, senza possibilità di trasferire automaticamente l'accertamento della sua personale insolvenza in quella sociale, come è avvenuto nella specie, in maniera giustificabile (secondo quanto si è già avvertito) solo se sussistono tutti gli elementi che giustificano a loro volta il ricorso all'art. 147 secondo comma, legge fall.”[23].
Agli stessi principi si è richiamata la Corte anche in tempi più recenti[24], quando ha statuito che "con riguardo all'ipotesi contemplata dalla L. fall., art. 147, comma 5, l'insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale, ma in realtà fallito come socio di una società occulta, perchè l'insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell'imprenditore apparentemente individuale già dichiarato fallito, e non occorre provare l'insolvenza personale dei soci occulti, dato che il loro fallimento è conseguenza automatica del fallimento sociale ex art. 147, comma 1". E, seppur non espresso in modo altrettanto esplicito, il concetto della identità è alla base di tutte le decisioni, di cui si dirà infra, che ritengono superfluo, o comunque non determinate, l’accertamento dello stato di insolvenza della società di fatto occulta perché i debiti assunti dall’imprenditore già dichiarato insolvente sono giuridicamente imputabili alla società occulta.
Del resto, posto che l'art. 147, comma 5, L. fall. (così come il pari comma dell’art. 256 CCII) è applicabile quando si rileva l'esistenza di una società occulta che esercita una attività a mezzo di un imprenditore apparentemente individuale (o anche di una società di capitali), quando, cioè risulta che l'impresa esercitata dall’imprenditore dichiarato fallito è, in realtà, riferibile ad una s.d.f. tra il fallito ed uno o più soci occulti, è connaturata alla norma la coincidenza tra l’attività dell’apparente imprenditore individuale o collettivo dichiarato fallito e quella svolta dalla accertata società di fatto occulta, dato che le obbligazioni assunte (sia pure in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito o ammesso alla liquidazione giudiziale in relazione all'impresa esercitata in tanto sono giuridicamente imputabili alla società occulta successivamente emersa in quanto siano le stesse contratte dall’imprenditore di cui originariamente è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione giudiziale.
Nè appare condivisibile la tesi, ripresa anche nella sentenza della S. Corte, secondo cui l’attività attribuita alla società di fatto occulta può essere più ampia e complessa rispetto a quella esercitata dall’imprenditore individuale o collettivo dichiarato fallito perché le due attività non sono in un rapporto di continenza, dovendo esistere, come dianzi accennato, tra quella del fallimento già dichiarato e quella della società o supersocietà di fatto occulta una differenza non quantitativa di oggetto, ma soltanto una divaricazione soggettiva, appurata la quale, ne discendono conseguenze anche quantitative per la presenza di più soggetti che rispondono delle stesse obbligazioni[25].
Invero la sopravvenuta emersione di un imprenditore persona collettiva in luogo di un imprenditore persona fisica determina una nuova qualificazione del soggetto passivo del concorso, dato che, accertata la presenza dell'imprenditore già ammesso alla procedura, con la successiva sentenza si accerta, ai fini dell’estensione ai sensi dei commi 5 dell’art. 147 L. fall. (e dell’art. 256 CCII), l'esistenza di una società occulta che si avvale dell'imprenditore "palese" dichiarato fallito come "prestanome" per gestire l’attività sociale; per cui è chiaro che le due attività, quella esercitata dall’imprenditore palese e quella svolta dalla società occulta, debbano essere coincidenti perché solo in tal caso quest’ultima è “riferibile” alla seconda, tale da giustificare l’estensione della responsabilità patrimoniale che faceva capo al solo soggetto già dichiarato insolvente alla società o supersocità da lui di fatto costituita con altri, e, di conseguenza, si può dichiarare il fallimento (o la liquidazione giudiziale) della società occulta e, per ripercussione, quello di tutti i soci illimitatamente responsabili. Pertanto, la nuova decisione introduce nel concorso uno o più nuovi soggetti ma non muta l’aspetto quantitativo della responsabilità, se non per l’apporto di nuovi patrimoni alla soddisfazione dei creditori che inizialmente potevano contare soltanto sulle possibilità satisfattive del patrimonio dell’imprenditore dichiarato insolvente ed ora anche su quelle dei nuovi soggetti coinvolti; ma questo non è un presupposto della norma, bensì una conseguenza dell’accertamento della ”riferibilità”’ alla società di fatto dell’attività- e della responsabilità per le relative obbligazioni- che inizialmente sembrava essere svolta dal solo imprenditore dichiarato insolvente.
Questa coincidenza tra le due attività comporta la superfluità, in linea di massima, dell’accertamento dello stato di insolvenza della s.d.f. occulta[26] in quanto, come detto, essa è riferibile ad obbligazioni che, in quanto assunte dal socio (apparente imprenditore individuale) nell'esercizio della sua impresa e, quindi, per conto della società, sono, appunto, imputabili a quest'ultima quali debiti della società, ed, infatti, né l’art. 147 L. fall., né l’art. 256 CCII, fanno riferimento nel comma 5 all’accertamento della situazione di insolvenza della s.d.f. al momento della estensione. E, “se i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all’impresa sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta successivamente emersa, l’insolvenza di tale società può essere, allora, senz’altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall’impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento”[27].
Tuttavia, stante la natura della sentenza, diventa necessario attuare l’accertamento dello stato di insolvenza della società di fatto nel momento in cui viene a questa esteso il fallimento o la liquidazione, senza, per un verso, prescindere dall’accertamento già compiuto all’atto dell’apertura della prima procedura, proprio perché la fattispecie di cui al comma quinto dell’art. 147 L. fall. (come quella del pari comma dell’art. 256 CCII) presuppone che la società (o supersocietà) di fatto occulta abbia svolto la sua attività tramite l’imprenditore individuale già dichiarato fallito, per cui quell’attività a questi apparentemente attribuibile era in realtà “riferibile” alla s.d.f. occulta; e, senza, per altro verso, alcuna automatica traslazione ovvero dogmatico esaurimento in esse della prova richiesta, come per tutti gli insolventi fallibili o liquidabili, dall’art. 5 L. fall. o dagli artt. 2 e 121 CCII, perché tra la prima e la successiva dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziaria decorre del tempo che può aver modificato la situazione.
In questa prospettiva, un accertamento dell’insolvenza della società di fatto inevitabilmente si riduce, nella fattispecie in esame dell’estensione, a verificare se quell’insolvenza già accertata al momento della prima decisione sussiste ancora, potendo nel frattempo i soci della società occulta aver fatto fronte alle obbligazioni; ed, infatti, in più di qualche decisione che richiede un nuovo accertamento dello stato di insolvenza della s.d.f. o della super società si fa leva sulla considerazione che all’insolvenza appurata al momento della originaria dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale potrebbe non corrispondere l'insolvenza della s.d.f. o della super società di fatto[28].
Per la verità la giurisprudenza favorevole alla tesi che l’accertamento dell’insolvenza debba essere riferito alla società di fatto non limita il nuovo accertamento alla ricorrenza di questa ipotesi ma aggiunge, a sostengo della tesi propugnata, che nella fattispecie in esame “non si tratta di un fallimento dipendente (com'è, invece, per il caso dei soci illimitatamente responsabili rispetto al fallimento della supersocietà), ma autonomo” … sicchè “l'indagine del giudice dev'essere indirizzata all'accertamento sia dell'esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza"[29].
Tutto ciò è vero, ma è altrettanto vero che questa nuova dichiarazione è in realtà l’estensione di un fallimento o una liquidazione giudiziale già dichiarata in precedenza avente ad oggetto un imprenditore, individuale o collettivo, che si scopre essere socio della s.d.f. occulta, ove, come già ricordato, l'insolvenza già accertata con la prima sentenza di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale si estende alla società di fatto occulta giacchè riferibile ad obbligazioni che, in quanto assunte dal socio (apparente imprenditore unico individuale o collettivo) nell'esercizio della predetta impresa e, quindi, in nome proprio ma per conto della società occulta, sono, appunto, imputabili a quest'ultima quali debiti della società.
Orbene la natura di società di fatto occulta già di per sè prescinde da criteri di imputazione formale e di spedita del nome perché la società di fatto non dispone di una contabilità che si traduca in un bilancio o altri documenti utilizzabili. Di conseguenza la verifica dell’insolvenza della società di fatto inevitabilmente si riduce, nella fattispecie in esame, all’esame della situazione che ha determinato l’iniziale dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale e, alla fin fine, oltre che avere lo scopo di accertare se quell’insolvenza sussiste ancora, può avere rilievo in situazioni marginali e ben delineate perché, come detto, un nuovo accertamento dello stato di decozione della società non può non tenere conto della complessiva situazione patrimoniale della stessa rapportata anche al momento di quella parte già colpita dalla prima decisione.
Ecco allora che l’accertamento della sufficienza attuale a consentire il regolare adempimento delle obbligazioni- che sono le medesime che avevano determinato la declaratoria di fallimento dell'imprenditore apparentemente individuale e che con la scoperta che questi agiva in società di fatto con altri passano alla società- evidenzia soltanto che il fallimento dell’imprenditore individuale non ha più ragione di esistere in quanto i creditori sono stati soddisfatti, per cui si può procedere alla chiusura dello stesso, senza innescare l’estensione alla società di fatto.
Se, al contrario, il fallimento dell’imprenditore individuale è stato dichiarato per la presenza di debiti personali non inerenti all’attività imprenditoriale svolta, viene a mancare quel rapporto di identità tra le due attività che, come si è detto, è il presupposto per l’applicazione dell’art. 147, comma 5, L. fall.; nel mentre qualora siano stati i soci occulti della società occulta a contrarre anche debiti personali, questo dato non fa che confermare l’insolvenza già accertata.
Si può quindi dire conclusivamente sul punto che la necessaria coincidenza tra l’attività per la quale è stato dichiarato il primo fallimento o aperta la liquidazione giudiziale dell’imprenditore (individuale o collettivo) e quella attribuita alla società o supersocietà di fatto occulta cui si intende estendere la procedura già in corso a norma dell’art. 147, comma 5, L. fall. o dell’art. 256, comma 5, CCII richiede un accertamento della situazione di insolvenza della società di fatto che non può essere limitato alla sola valutazione della capacità di questa a far fronte ai propri debiti, ma va collegata alla insolvenza già accertata con l’iniziale dichiarazione di insolvenza e valutata complessivamente, con le sfaccettature appena evidenziate.
Concetto che è stato tradotto da Cass. n. 204 del 2024, già richiamata, nei seguenti termini: in caso di estensione del fallimento secondo lo scenario prefigurato dall’art. 147, comma 5, L. fall., poiché i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta, l’insolvenza di tale società può essere direttamente desunta dai predetti debiti e dall’impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento, ferma restando la possibilità per la società occulta - così come per i suoi soci illimitatamente responsabili - di dimostrare in sede di giudizio di fallimento in estensione ex art. 147, comma 5, L. fall. l’insussistenza dello stato di insolvenza, provando di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ovvero che i debiti assunti in nome proprio dai soci non sono, in realtà, debiti della società. L’alterazione degli ordinari principi sull’onere della prova, si spiega proprio con la natura derivativa dell’estensione, che creerebbe una presunzione di insolvenza della s.d.f. occulta, superabile attraverso la prova del contrario fornita da chi vi ha interesse.