A fronte di tali emergenze il nostro governo, nello specifico settore dell’economia, è intervenuto più volte a sostegno delle imprese. Si ricordino, fra le tante, la possibilità di sterilizzare le perdite degli esercizi in corso al 31/12/2020 e al 31/12/2021[1] col termine di cinque anni per riassorbirle; la sospensione degli ammortamenti prevista per gli esercizi in corso al 31/12/2020, 31/12/2021 e al 31/12/2022[2]; la rivalutazione solo civilistica dei beni di impresa per l’esercizio 2021, utile al rafforzamento patrimoniale[3]; le disposizioni in tema di contenimento delle spese energetiche[4].
Invece il principio di continuità -oggetto di deroga per gli esercizi 2019 e 2020[5], proprio in considerazione dell’emergenza epidemiologica -non ha ricevuto uguale attenzione per l’esercizio 2021, nel quale pure, oltre al perdurare dell’emergenza sanitaria, si sono manifestati altri eventi di segno negativo per le imprese, come in precedenza ricordato; senza dimenticare in chiave prospettica -elemento di particolare rilevanza per valutare la continuità- che dall’inizio del 2022 la situazione generale si è notevolmente aggravata per effetto della guerra in Ucraina, che ha comportato pesanti ricadute sui costi dell’energia.
Per indagare correttamente il principio di continuità nell’attuale contesto, è necessario richiamare preliminarmente le norme e l’OIC che ne trattano o ne tratteranno in un contesto ordinario (posto, cioè, che non intervengano disposizioni derogatorie).
Si tratta, in particolare:
- dell’art. 2423 bis co 1 n. 1 cc, a mente del quale “la valutazione delle voci dev’essere fatta con prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”;
- dell’OIC 11 del marzo 2018, che sotto la rubrica “Finalità e postulati del bilancio di esercizio”, dispone che occorre tenere conto “del fatto che l’azienda costituisce un complesso funzionante destinato alla produzione di redditi”[6].
La continuità, semplificando, è sinonimo del fatto che l’azienda deve costituire un complesso funzionante, in condizioni normali, per un arco temporale predefinito dallo stesso OIC 11 in almeno 12 mesi.
Detto documento nel par. 22 recita infatti:
“nella fase di preparazione del bilancio la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano indicate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle osservazioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze …”
A mente del successivo par. 23, nel caso che la valutazione prospettica risulti negativa e induca la direzione aziendale a considerare che in un futuro prossimo non potranno esservi alternative alla cessazione dell’azienda, anche se ancora non risultino accertate cause di scioglimento, la valutazione delle voci di bilancio andrà comunque rapportata alla prospettiva della continuazione dell’attività, “tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo”.
- Dell’art. 2086 cc, nel testo in vigore dal 16/03/2019, che al secondo comma recita:” l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato … anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale …”;
- dell’art. 3 dello schema di decreto legislativo di modifica del codice della crisi di cui al DLgs 14/2019, approvato dal consiglio dei ministri in prima lettura il 17/03/2022, sulla cui data di entrata in vigore, stabilita per il 15/07/2022[7], chi scrive solleva le riserve che troveranno motivazione in prosieguo.
Qui basta rilevare che la norma, sotto la rubrica “Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi”, interviene col comma 2 a integrazione del testo vigente dell’art. 2086 cc, confermando che l’imprenditore collettivo (societario) deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, ai fini della tempestiva rilevazione di un eventuale stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
Ai commi 3 e 4 si precisa poi che ai fini della tempestiva rilevazione della crisi le misure previste dal primo comma -in caso di segnali di crisi assumere subito le iniziative necessarie a farvi fronte- e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili devono consentire di:
· rilevare eventuali squilibri patrimoniali, economici e finanziari rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa;
· verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità per i dodici mesi successivi, nonché i segnali di allarme di cui al comma 4;
· assumere le informazioni necessarie all’effettuazione del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento oggetto del comma 2 dell’art. 13 dello stesso schema di decreto [8].