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Il mercato secondario dei crediti bancari alla luce della nuova direttiva europea: novità e criticità per gli attori coinvolti*

Massimiliano Morana, CEO di NPLS Resolution

19 Marzo 2024

*Scritto edito su "Il finanziamento alle imprese nel Codice della crisi e dell’insolvenza", Quaderno della Commissione crisi, ristrutturazione e risanamento d’impresa presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, a cura di G. Rocca, con prefazione di S. Leuzzi.
L’A. indaga sul tema attualissimo dei crediti bancari e del loro mercato secondario, nel solco tracciato dal diritto unionale.
Riproduzione riservata
1 . La scelta ed applicazione – Premessa
Il prossimo 29 dicembre 2023 scade il termine per l’attuazione della Direttiva Europea 2021/2167, nota  anche come «Direttiva NPL», avente l’obiettivo di regolare il mercato dei crediti deteriorati a livello comunitario.
La novella rientra in un più ampio «Piano d’azione», da tempo allo studio del Consiglio dell’Unione Europea, che prevede una  gestione integrata del settore degli NPLS, con approccio su diversi fronti: vigilanza e regolamentazione delle banche; riforma in materia  di restructuring e credit  recovering; incremento del mercato secondario di NPL; ristrutturazione dell’apparato creditizio.
Lo strumento principale per stabilizzare il sistema bancario consiste innegabilmente nella prevenzione.
In tal  senso  si sono  orientati sia il Parlamento europeo, con l’introduzione del «New Calendar Provisioning» che impone l’obbligo di accantonamenti, sufficienti e tempestivi, secondo un piano  graduale rigidamente cadenzato, sia il legislatore italiano con il «Nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza», finalizzato a introdurre mezzi adeguati a diagnosticare precocemente i primi  sintomi di criticità per intervenire opportunamente.

Obiettivi della direttiva
Laddove non sia possibile evitare l’accumulo di sofferenze, e lo stock di NPL sia diventato  insostenibile, la cessione degli stessi viene  eletta a miglior  alternativa per «l’alleggerimento» delle  banche, motivo per cui la Direttiva si propone di incentivarne la vendita, rendendo il mercato più «efficiente, competitivo e trasparente», anche a livello transfrontaliero.
Un intervento indispensabile è l’armonizzazione delle regole riguardanti gli acquirenti, per abbattere le barriere connaturate a differenti sistemi locali che, specie  a causa dei costi di conformità da sostenere per l’acquisto dei crediti, limitano gli investimenti ad alcuni  stati membri, innescando un meccanismo tale per cui alla ristretta domanda, consegue una ridotta concorrenza che mantiene bassi i prezzi  offerti, disincentivando la cessione da parte delle banche.
È statuita inoltre l’opportunità di sottoporre i gestori di NPL a un regime autorizzati- vo che garantisca organizzazione, competenza e professionalità del management, con previsione di sanzioni in caso di inosservanza.
2 . Ambito di applicazione: profilo oggettivo
La Direttiva precisa che la stessa «si applica sia ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, sia al contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio».
Trasposta nell’ordinamento italiano deve quindi ritenersi che la normativa riguardi indistintamente sia la cessione del credito (art. 1260 c.c.) che la cessione del contratto (art. 1406 c.c.), coinvolgendo quindi anche la sottocategoria delle inadempienze probabili, caratterizzate da una situazione di temporanea difficoltà in cui il contratto non è ancora stato risolto.
Presupposto imprescindibile è che si tratti di crediti originati da un ente creditizio (avendo riguardo al momento della concessione) e classificati nello Stage 3 di cui al Expected Credit Loss Model, pur restando impregiudicata la possibilità, per gli stati membri, di regolamentare il trasferimento dei crediti in bonis, o scaduti da meno di 90 giorni, anche secondo i dettami della Direttiva.
Considerato l’interesse rilevante mostrato dagli operatori di settore per i crediti classificati a Stage 2, sarà importante verificare come il legislatore recepirà detti principi, poiché potrebbe vedersi esclusa dalle nuove misure un’apprezzabile «fetta» di potenziale mercato.
 
I cedenti: nuovi obblighi informativi
Benchè indirizzata principalmente ad acquirenti e gestori di crediti deteriorati, la riforma coinvolge anche i cedenti che vengono chiamati a facilitare l’attività di Due Diligence acquisitiva affinchè gli investitori possano effettuare scelte informate e proporre prezzi di acquisto congrui, riducendo il mismatch tra domanda e offerta che notoriamente ostacola il buon esito delle cessioni.
Gli originators dovranno fornire informazioni dettagliate, necessarie e sufficienti, per consentire una stima il più possibile attendibile del valore di recupero del credito, rispettando l’interesse primario della protezione dei dati sensibili.
Con cadenza semestrale dovranno inoltre informare le autorità competenti circa i dati identificativi dell’acquirente, nonchè i dettagli dei crediti trasferiti.
All’EBA spetta il compito di implementare il format per lo scambio informativo al fine di standardizzarlo.

Gli acquirenti
Si identificano come acquirenti le persone fisiche, o giuridiche, diverse da un ente creditizio, che acquistano crediti deteriorati nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale.
Agli stessi non è richiesta una «autorizzazione specifica» per operare, dovendo assolvere esclusivamente obblighi informativi riguardo alle operazioni di cessione perfezionate. Si segnala tuttavia che, nel caso in cui il debitore sia un «consumatore», è previsto, per l’acquirente che sia un soggetto UE, il vincolo di nominare un gestore del credito, condizione necessaria anche qualora l’acquirente sia un soggetto extra-UE e il debitore una persona fisica o PMI.
La disposizione sembrerebbe lasciare aditoalla presunzione che, in tutti gli altri casi, l’investitore possa gestire direttamente i crediti mantenendo la veste di acquirente, sottraendosi quindi alla più rigorosa disciplina prevista per i gestori.

I servicers
I gestori dei crediti sono gli attori principalmente interessati dalla Direttiva, salvo non coincidano con enticreditizi, istituti soggetti a vigilanza o gestori di FIA.
Per l’esercizio dell’attività sarà necessaria l’approvazione dell’autorità competente, accertata la sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità della dirigenza e dei soggetti partecipanti.
La compagine organizzativa e di governance dei servicers dovrà soddisfare criteri predefiniti, pertanto, quelli già operativi dovranno necessariamente ristrutturarsi; agli stessi sarà concesso un periodo di 6 mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni. Particolare importanza è riservata al contenuto del contratto di gestione che sarà oggetto di «tipizzazione», con la previsione di elementi esplicitamente stabiliti tra cui una dettagliata descrizione delle attività esercitate e il livello di remunerazione del gestore. Sarà pertanto necessaria la revisione di tutti i contratti di servicing in essere per conformarli alla tipologia definita.
A garanzia della trasparenza del numero e dell’identità dei gestori espressamente autorizzati, è prevista l’istituzione di un registro, o elenco, accessibile via web, che li censisca.

L’esternalizzazionedelle attività di recupero
Il servicer, per lo svolgimento dei servizi di gestione, potrà avvalersi di un terzo esterno, purchè non esternalizzi contemporaneamente più attività.
Il rapporto dovrà essere disciplinato con un contratto ad hoc, distinto dal contratto di gestione concluso tra acquirente e gestore.
Sarà il gestore del credito ad assumersi, a nome del terzo, la piena responsabilità per il rispetto di tutti gli obblighi di cui alla direttiva.
Anche i mandati verso i fornitori dovranno essere adeguati al nuovo specifico modello contrattuale.

Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi
Per assicurare il rispetto dei principi sanciti, fatto salvo il diritto di imporre provvedi- menti penali, è prevista, per tutti gli operatori, l’introduzione di sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi.
Tra i rimedi elencati sono altresì comprese sanzioni pecuniarie e la revoca della licenza.

La tutela del debitore
Nodo cruciale del nuovo approccio normativo riguarda la posizione del debitore, specie se appartenente alla categoria dei consumatori.
Un approccio debtor level si rivela particolarmente opportuno in un contesto post-pan- demico, per di più aggravato dagli effetti indiretti di una guerra limitrofa, talché è auspicabile la riabilitazione dei soggetti in difficoltà a beneficio della ripresa economica. In generale sono previsti specifici vincoli informativi circa la cessione, finalizzati a favorire i debitori affinchè non restino spaesati, non sapendo a chi rivolgersi, o sospetto- si, ritrovandosi un nuovo interlocutore. Inoltre, si richiede espressamente che gli stessi siano trattati in modoequo e che sia rispettata la loro vita privata, con garanzia che non vengano svantaggiati dal trasferimento del credito.
Nell’esclusivo interesse del debitore-consumatore è richiesta l’adozione di misure di tolleranza prima di avviare le esecuzioni forzate, tenendo conto, inter alia, delle circostanze individuali del soggetto, soprattutto in presenza di unagaranzia immobiliare, con possibilità, per le parti di un contratto di credito, di stabilire che il trasferimento della garanzia al creditore sia sufficiente al rimborso del prestito, specie se si tratta dell’abitazione principale.

L’impatto sulla «gestione»degli utp ristrutturabili
Con particolare riguardo agli Unlikely to Pay, stante il possibile ritorno in bonis del debitore, è fondamentale che colui che li gestisce sia: esperto in «ristrutturazione e gestione della crisi»; spiccatamente predisposto a interagire, con l’obbligato, con finalità costruttive; in grado di «generare» nuove risorse finanziarie.
Il problema si pone principalmente per le imprese, poiché, salvo l’acquirente sia un soggetto extra-UE, non è previsto l’obbligo di avvalersi di un servicer espressamente autorizzato alla gestione.
Le stesse non sonoinoltre incluse tra i soggetti verso cui dovranno essere adottate «particolari» misure di tolleranza.
Sarà compito del legislatore, nell’ambito delle discrezionalità consentite, conciliare l’obiettivo di favorire lo sviluppo del mercato secondario di NPL con quello di circoscriverne i rischi, specialmente per gli UTP che per loro natura necessitano di una gestione «conservativa», distinta da quella liquidatoria alla quale i gestori di NPL sono tradizionalmente predisposti.

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