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Saggio

Il concordato semplificato: profili fiscali e trattamento dei crediti prelatizi*

Giuliano Buffelli, Dottore Commercialista in Bergamo

12 Gennaio 2022

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
In questo studio, dopo una breve introduzione sul DL 118/2021 conv. nella L 147/2021, si sviluppa una riflessione sul nuovo istituto del concordato semplificato liquidatorio nell’ambito delle procedure di concordato preventivo evidenziando le rilevanti ricadute in chiave fiscale che possono conseguire dalla diversa sua collocazione. Dopo avere analizzato i presupposti per l’accesso alla nuova tipologia di concordato e le semplificazioni di tale procedura rispetto al concordato preventivo della legge fallimentare, l’esame si prefigge un’indagine del trattamento dei crediti prelatizi e del loro degrado.
Riproduzione riservata
1 . Premessa
Nell’ambito della revisione della materia della crisi di impresa, accentuata da ultimo dalla nota gravissima contingenza da Covid 19, il nostro legislatore, anche su impulso della direttiva UE 1023/2019 in tema di ristrutturazioni e insolvenza, ha emanato, in data 24/8/2021, il DL 118, convertito con modificazioni nella Legge 147/2021 (di seguito decreto).
Tale disposizione, si ricorda, introduce nell’ordinamento due nuovi istituti, tra loro strettamente collegati: la composizione negoziata della crisi e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, entrambi in vigore dal 15/11/2021.
Il citato provvedimento prevede inoltre:
-  il rinvio al 16/5/2022 dell’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’Insolvenza di cui al DLgs 14/2019;
- il rinvio al 31/12/2023 della procedura di allerta e composizione assistita della crisi di cui al titolo II del DLgs n. 14/2019. Va ricordato peraltro che in sede di conversione del DL 152/2021 (L 233/2021), per quanto attiene alle segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps e Agenzia della Riscossione), le stesse, con riferimento ai ritardi nei versamenti dei contributi e imposte (superate specifiche soglie) andranno effettuate, con decorrenza 1/1/2022, all’imprenditore e all’organo di controllo se esistente, nella persona del presidente; quest’ultimo, nell’ambito delle proprie funzioni, ai sensi dell’articolo 15 del decreto, dovrà chiedere all’imprenditore (previa valutazione della segnalazione sullo stato di crisi) di riferire tempestivamente sulle iniziative per la soluzione del problema.
La segnalazione all’imprenditore deve contenere l’invito a chiedere la composizione negoziata.
Di fatto con la novità introdotta dalla legge citata, viene ripristinata l’allerta limitatamente ad una operatività solo interna;
-  varie anticipazioni sull’entrata in vigore di alcuni istituti previsti dal Codice della crisi ed insolvenza (con decorrenza dal 15/11/2021) e precisamente: gli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa, la convenzione di moratoria e gli accordi di ristrutturazione agevolati;
- la proroga del termine nel cd concordato in bianco: sino al sussistere dello stato di emergenza il termine per depositare la domanda definitiva, il piano e la relazione di attestazione del professionista (120 giorni) è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di ulteriori 60 giorni anche in presenza di istanza di fallimento.
Nel presente studio si approfondirà il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, regolato dagli artt. 18 e 19 del DL 118/2021 (convertito), con particolare attenzione alle implicazioni fiscali, al trattamento dei creditori privilegiati e al possibile degrado degli stessi.
2 . Il concordato semplificato liquidatorio
Trattasi, come osservato nella premessa, della seconda importante novità introdotta dal DL 118/2021 (convertito), peraltro strettamente legata al primo rilevante intervento riferito alla composizione negoziata della crisi.
L’art. 18 del citato decreto “introduce e disciplina una nuova procedura di concordato semplificato avente finalità liquidatorie, come possibile esito della composizione negoziata, in via alternativa rispetto agli strumenti già esistenti e disciplinati dal regio decreto n. 267/1942. [1]
Questa particolare procedura è utilizzabile dall’imprenditore commerciale e agricolo di qualsiasi dimensione, al quale, avendo percorso l’iter previsto per la composizione negoziata e, preso atto che la stessa non è realizzabile, è concesso il ricorso al nuovo istituto.
Tale operatività, come vedremo, è subordinata a particolari condizioni.
3 . La tipologia del concordato liquidatorio/conseguenze di natura fiscale
Molto si discute sulla natura di questa nuova procedura e cioè se la stessa possa o meno includersi nel novero delle procedure concorsuali [fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (con cessione dei beni, in continuità), amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi] e in particolare nel concordato preventivo.
Dalla risposta positiva o negativa a tale domanda derivano diverse e rilevanti conseguenze, in particolare anche in chiave fiscale.
Infatti, se tale nuovo istituto fosse ricompreso tra le procedure concorsuali, dal punto di vista fiscale sarebbero applicabili:

1) Per l’imprenditore in procedura:
- L’articolo 86 co 5 Tuir che in tema di plusvalenze e minusvalenze così dispone:
La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”.
Plusvalenze non tassabili minusvalenze indeducibili.
Nell’ambito del nuovo istituto il tema è stato pochissimo attenzionato dalla dottrina.
La norma fa riferimento al concordato preventivo, quale procedura concorsuale considerato peraltro che l’introduzione temporale dell’art. 86, così come l’indicazione testuale, non lascia spazio a diversi riferimenti se non alla concorsualità della procedura.
In un primo momento la disposizione fu interpretata solo come soluzione al problema della rilevanza fiscale della cessio bonorum, dibattito in costanza della normativa fiscale previgente al DPR 917/86 (Tuir). L’intervento del legislatore venne valutato come una interpretazione chiarificatoria della irrilevanza fiscale della cessione dei beni ai creditori, con la conseguenza che la concreta vendita, dei beni stessi a opera del liquidatore giudiziale dava invece luogo all’evidenza di plusvalenze e minusvalenze rilevanti fiscalmente.
Dopo una iniziale interpretazione restrittiva la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5112 del 4/6/1996 e l’Agenzia delle Entrate con la Ris. del 1/3/2004, hanno consentito di chiarire la portata della norma affermando che il precetto si riferisce sia alla cd cessio bonorum (cessione come mezzo per attribuire agli organi della procedura la legittimazione a disporre dei beni della procedura) e sia alle plusvalenze/minusvalenze realizzate in sede di vendita a terzi dei beni della procedura, comprese rimanenze e avviamento, con ciò assorbendo anche la cessione di azienda. In adesione si veda. [2]
Il tema è di rilievo anche nel nuovo concordato, posto che l’art. 19 del decreto prevede espressamente - tra le possibili prospettive di liquidazione  la cessione di azienda o di uno o più rami o di specifici beni.
- L’articolo 88 co 4 ter Tuir in forza del quale non si considerano sopravvenienze attive la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti previste in stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Si vedano note di approfondimento in calce. [3]
La norma assume grande rilievo nell’economia del nuovo istituto.

2) Per i creditori dell’imprenditore in procedura:
-  L’articolo 101 co 5 Tuir, sulla base del quale le perdite su crediti diverse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 106 co 3 Tuir, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o è assoggettato a procedure estere equivalenti previste in stati o territori con i quali esiste scambio di informazioni.
L’imprenditore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Si veda nota di approfondimento in calce. [4]
- L’articolo 26 co 2 DPR 633/1972 (legge IVA) in forza del quale se una operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l’ammontare imponibile per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali, il cedente del bene o il prestatore del servizio hanno diritto a portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione registrandola a norma dell’art. 25.
Il dies a quo da cui il cedente o il prestatore del servizio possono emettere la nota di variazione è individuato dall’art. 26 co 10 bis legge IVA (a seguito modifiche introdotte dal DL 73/2021 convertito nella L 106/2021) nella data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Per quanto attiene al termine entro cui la nota di variazione può essere emessa si veda la recentissima circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 29/12/2021.
Nel dibattito teso a verificare se ricomprendere o meno tra le procedure concorsuali il nuovo concordato semplificato rilevano articolate interpretazioni; si ricordano per la natura concorsuale:
-relazione illustrativa allo schema di DL (118)
allo stesso scopo viene introdotta una nuova tipologia di concordato preventivo denominato concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”;
- Stefano Ambrosini in “Il concordato semplificato: primi appunti” da Il Caso 23/9/2021. Nella quaestio, invece, sulla natura concorsuale propria dell’istituto …;
- Bottai “La rivoluzione del concordato liquidatorio semplificato” in Il Caso 9/8/2021. 
La soppressione del filtro di ammissibilità e della votazione non alterano la natura concorsuale e procedurale del nuovo istituto;
- Giacomo D’Attore in Diritto della Crisi (29/12/2021) “La liquidazione del patrimonio”: cap. 3 Le Vendite :”Anche se formalizzate con contratto e non con decreto di trasferimento, le vendite attuate dal liquidatore rientrano nella categoria delle vendite coattive in quanto effettuate in esenzione di una procedura concorsuale …”; di dubbia qualificazione:
- In Diritto della Crisi 11/11/2021 “Sul nuovo concordato semplificato: ovvero il potere ai giudici a cura di Giuseppe Fichera, magistrato presso la Corte di Cassazione”
“Il semplificato è un concordato preventivo almeno in thesi, esclusivamente liquidatorio; la formula della rubrica dell’art. 18 non lascia apparentemente margini di dubbio …”.
Dall’esame che precede si evidenzia prevalenza interpretativa per la natura concorsuale cui si associa anche chi scrive. 
4 . I presupposti per l’accesso alla particolare procedura
Come anticipato in precedenza l’articolo 18 del decreto introduce il nuovo istituto attivabile quando l’esperto, nella sua relazione finale, dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni previste dall’art. 11 co 1 e 2 del decreto non sono praticabili; soluzioni che si ricordano essere:
art. 11, co 1: 
- concludere un contratto, con uno o più creditori che produce gli effetti di cui all’art. 14 (misure premiali) se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’art. 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 182 octies del RD 267/1942 (di seguito anche LF);
- concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui all’art. 67 co 3 lett. d) RD 267/1942 (piano attestato), senza necessità che vi sia l’attestazione prevista dal medesimo art. 67, 3 co. lett. d) l.f.;
art. 11, co 2: 
- domanda per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt.: 182 bis (accordo ristrutturazione dei debiti); 182 septies (accordo di ristrutturazione a efficacia estesa); 182 novies (accordi di ristrutturazione agevolati)del RD 267/1942.
La percentuale di cui all’art. 182 septies, co 2 lett. e) è ridotta al 60% se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto.
Nel caso in esame, l’imprenditore può presentare, nei 60 giorni successivi al deposito nella piattaforma informatica della relazione finale dell’esperto, una proposta di concordato con cessione dei beni (concordato semplificato) unitamente al piano di liquidazione e ai documenti previsti dall’art. 161 co 2 lett. a)b)c)d) LF. Non rileva il richiamo al comma 3 con la conseguente non necessità della attestazione, a cura di professionista, della veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
Alla procedura in esame il debitore non può accedere direttamente e in forma autonoma, come avviene nelle altre forme di concordato previste dal RD 267/1942 (concordato preventivo con cessione dei beni, concordato con continuità aziendale), ma può accedervi solo se l’esperto, nella relazione finale, conclude dichiarando:
- che le trattative si sono svolte secondo buona fede e correttezza;
- che le trattative non hanno avuto esito positivo;
- che non sono praticabili le soluzioni sopra riportare e previste dall’art. 11 co 1) e 2) del decreto.
Di conseguenza per l’accesso al concordato semplificato non è sufficiente che il debitore abbia volontariamente fatto ricorso alla composizione negoziata, ma necessita che le trattative si siano svolte e che nonostante l’impegno profuso correttamente dall’imprenditore, non sia stato possibile raggiungere la soluzione negoziata.
La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.
5 . Le semplificazioni della nuova procedura rispetto alle indicazioni previste per il concordato con cessione dei beni di cui all’art. 160 e ss RD 267/1942
Rispetto al concordato preventivo con cessione dei beni di cui all’art. 160 e seguenti del RD 267/1942 rilevanti sono le semplificazioni nel procedimento per l’accesso alla procedura di concordato semplificato per la liquidazione di patrimonio fatte salve le indicazioni di cui al punto sub B2.
Trattasi:
- della mancanza della fase di ammissione al concordato. Per gli imprenditori previsti dall’art. 2 del decreto non rileva l’obbligo di presentare al tribunale competente una domanda di ammissione come peraltro rileva ex art. 161 LF ma è prevista la diretta richiesta dell’omologa della proposta e del piano di liquidazione che sarà comunicata ai creditori; manca di conseguenza la valutazione di ammissibilità da parte del tribunale e la nomina di un giudice delegato.
Tale facilitazione procedimentale risiede nella circostanza che la situazione finanziaria, economica e patrimoniale e la non attuabilità di altre soluzioni è già stata valutata dall’esperto indipendente nella relazione finale.
Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato a cura del cancelliere nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria della domanda;
- della non previsione della nomina di un commissario giudiziale per il controllo della veridicità dei dati contabili ed in generale della verifica di tutte le altre evidenze necessarie per sviluppare la relazione ex art. 172 RD 267/1942.
La mancata nomina di un commissario giudiziale di fatto evita duplicazioni di funzioni già assolte dall’esperto ed in parte delegate all’ausiliario nominato ai sensi dell’art. 68 del codice di procedura civile;
-dell’omissione del voto dei creditori sul presupposto che la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e la non percorribilità di altre soluzioni è già stata esaminata e valutata dall’esperto indipendente e adeguatamente rappresentata nella sua relazione finale;
-della mancata previsione della nomina del comitato dei creditori posto il mancato richiamo all’art. 182 LF;
- dalla mancata previsione della relazione dell’attestatore di cui al co 3 dell’art. 161 LF; l’art. 18 del decreto richiama l’art. 161 co 2 lettere a)b)c)d) LF senza considerare il comma 3 di tale norma che appunto prevede la relazione di attestazione a cura di professionista indipendente ex art. 67 co 3 lett. d) LF;
-della mancata previsione di alcuna soglia minima di soddisfacimento a favore del ceto creditorio con la conseguente libertà discrezionale del debitore, che potrà quindi proporre qualunque soluzione ritenuta opportuna alla condizione che rispetti le previsioni normative sulla omologazione di cui al terzo comma dell’art. 18 del decreto (ritualità della proposta, relazione finale dell’esperto, parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e delle garanzie offerte).
Ai sensi del comma 5 dell’art. 18 del decreto, il tribunale, all’esito del giudizio, omologa il concordato se, respinte le eventuali opposizioni, la proposta rispetta l’ordine delle cause legittime di prelazione, non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla alternativa della liquidazione fallimentare assicurando comunque una utilità a ciascun creditore;
- della mancata operatività delle offerte concorrenti previste dall’art. 163 bis LF; infatti nel concordato semplificato l’art. 19, mutuando la norma citata dalla LF precisa che: ”Quando il piano di liquidazione di cui all’art. 18 comprende un’offerta … avente ad oggetto il trasferimento … dell’azienda o di uno o più rami o di specifici beni” ma la conclusione a cui giunge, non è quella di cui all’art. 163 bis LF bensì la previsione che il liquidatore giudiziale o, ante omologa l’ausiliario, possano procedere alla vendita della azienda, di rami di essa o di singoli beni (senza attivare la procedura delle offerte concorrenti).
Con il decreto di omologa il tribunale nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 cpc assegnando ad esso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4 dell’art. 18.
Tale organo coadiuva il tribunale (come avviene nel concordato preventivo per il commissario giudiziale) ma con compiti più ridotti, vigilando sulla attività del debitore nel corso della procedura, esaminando la proposta del debitore unitamente alla relazione finale dell’esperto rilasciando parere con specifico riferimento alla correttezza della proposta e in particolare alla circostanza che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare. A detto organo non competono, a parere di chi scrive, adempimenti quali la redazione dell’inventario e la relazione del tipo di cui all’art. 172 LF.
Considerate le semplificazioni in precedenza elencate appare evidente come al tribunale (con il supporto dell’ausiliario) sia affidato un rilevante potere non solo di valutare se le trattative si sono condotte con correttezza e buona fede ma anche di verificare che la procedura semplificata rilevi come preferibile sia qualitativamente che quantitativamente rispetto alla liquidazione fallimentare.
Si ricorda infine che al concordato semplificato si applica (tra le altre) l’art. 186 LF (risoluzione e annullamento del concordato).
6 . Il trattamento dei creditori prelatizi-Il conseguente degrado
Strettamente connesso al tema in precedenza trattato è quello riferito al trattamento dei creditori prelatizi.
L’argomento va approfondito valutando con attenzione il co 5 dell’art. 18 del decreto.
La norma prevede che:
- Il tribunale assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio omologa il concordato dopo avere:
1)verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento;
2)verificato il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione;
3)verificata la fattibilità del piano di liquidazione (sulla base delle indicazioni contenute nella relazione finale dell’esperto);
4)rilevato che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla alternativa della liquidazione fallimentare;
5)rilevato che la proposta comunque assicura un’utilità per i creditori.
Va sottolineato, come constatato da dottrina, che ha valutato l’argomento, che il congiunto esame del “comunque assicurare un’utilità a ciascun creditore” con “non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla alternativa della liquidazione fallimentare” porta a concludere che un qualsivoglia tipo di utilità per ciascun creditore stia a significare che l’utilità possa essere anche non monetaria e che il riferimento rilevi anche per i creditori prelatizi.
Su quest’ultimo tema, si rileva come la norma (art. 18 del decreto) non faccia richiami all’art. 160 co 2 LF che tratta del degrado dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti così come rileva da relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 co 3 lett. d) LF.
Ciò per la considerazione che il “nuovo” concordato non limita la volontà del debitore di ristrutturare i propri debiti liberamente non rilevando necessità di giustificare pagamento parziale degli stessi salvo il rispetto della graduazione dei privilegi.
Le conseguenze sono:
- la non necessità della attestazione del valore di mercato dei beni;
-la necessità che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare.
Per il degrado, di conseguenza, l’unico limite è dato dalla potenzialità realizzativa dei beni in una ipotesi di liquidazione fallimentare, ipotesi che individua il confine massimo della soddisfazione dei creditori con la conseguenza che solo una proposta inferiore potrebbe essere considerata pregiudizievole per i creditori.
La grande flessibilità dell’istituto che, rispettato l’ordine delle cause di prelazione, consente di offrire ai creditori qualsiasi tipo di soddisfazione, riverbera conseguenze anche nei confronti dei debiti erariali e degli enti previdenziali la cui posizione è equiparata a tutti gli effetti a quella degli altri creditori chirografari e privilegiati.
Si comprende quindi il mancato riferimento del decreto all’art. 182 ter LF (transazione fiscale).
La mancanza della attestazione richiesta per il concordato preventivo ex art. 160 e seguenti LF è colmata sia dalle indicazioni contenute nella relazione finale dell’esperto circa la convenienza rispetto alla liquidazione fallimentare e sia dalla relazione dell’ausiliario.
Ciò sta a significare che l’esperto, nella relazione finale, dovrà sviluppare  specifica stima sui realizzi previsti dalla liquidazione del patrimonio.
Sul tema, il decreto dirigenziale del 28/09/2021, nella sez III capo 13, è chiaro nel porre a carico dell’esperto  la valutazione dell’opportunità, in qualunque momento sia ritenuto utile, di procedere alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione degli attivi in ambito concordato semplificato [5] anche con l’ausilio di un specifico stimatore(di fiducia di tutte le parti) nel caso siano richieste competenze diverse dalle proprie (con costi da ripartire tra di esse).
7 . Conclusioni
Il tema trattato nel presente studio, oltre ad indagare particolari aspetti del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, mette in evidenza la delicatezza delle decisioni che gravano in capo ai creditori nell’accogliere o meno la composizione negoziata, evidenziando quali possono essere le ricadute di natura patrimoniale in caso di insuccesso delle trattative.
Sul punto è di rilievo considerare le indicazioni contenute nel capitolo 5 della sezione III del decreto dirigenziale 28/09/2021 in cui si precisa che l’esperto, se ritiene corrette le prospettive di risanamento dell’impresa, deve portare all’attenzione della singola parte “(creditori) come l’interesse ad aderire o meno alla composizione ”è commisurato alle conseguenze derivanti su di essa dal venir meno della continuità dell’impresa” (punto 5.2.1) e “dipende anche dalla misura di soddisfacimento dei diritti di credito realizzabile in corso di liquidazione dei beni (anche attraverso il concordato preventivo semplificato)”.

Note:

[1] 
Da relazione illustrativa allo schema di decreto in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale … 
[2] 
Conforme alla indicazione che precede, da “Le imposte sul reddito nel Testo Unico” Ed. Giuffrè 2020 a cura di Maurizio Leo 
La ratio di questa norma è quella di ridurre l’onere fiscale delle operazioni compiute nel corso della liquidazione concordataria. La Corte di Cassazione con un orientamento costante, ha precisato che proprio in virtù della finalità della norma, si deve ritenere che questa disposizione riguarda il trasferimento a terzi dei beni ceduti effettuato in esecuzione della proposta di concordato (Sentenza n. 709 del 21/1/1993; n. 5112 del 4/6/1996; n. 22168 del 16/10/2006).
In tale senso Agenzia Entrate Ris. 29/E del 1/3/2004 con cui ha precisato che la disposizione in esame ha ad oggetto non solo la “cessione dei beni ai creditori” ma anche le vendite dei beni ceduti effettuate (nei confronti di terzi) … al fine di ricavare mezzi liquidi necessari per soddisfare i creditori.
[3] 
Conforme alla indicazione che precede da “Le imposte sul reddito nel Testo Unico” ed. Giuffrè 2020 a cura di Maurizio Leo:
Nel primo periodo del comma 4-ter si fa riferimento al concordato preventivo liquidatorio in luogo del concordato preventivo tout cour. Il legislatore, come chiarito nella relazione al DLgs n. 147, ha voluto distinguere le procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio dalle procedure di concordato di risanamento. Per le prime la sopravvenienza attiva è totalmente detassata, mentre per le seconde è previsto lo stesso regime di detassazione parziale assegnato alle sopravvenienze derivanti dall’effetto esdebitatorio conseguente agli accordi di ristrutturazione del debito omologati di cui all’art. 182 bis della legge fallimentare o ai piani attestati di risanamento di cui all’art. 67, lettera d), della legge fallimentare. Viene precisato che rientrano nell’ambito applicativo della disciplina in esame anche le procedure estere equivalenti al concordato fallimentare o preventivo liquidatorio previste in stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
[4] 
Di interesse sul tema all’esame è la risoluzione n. 16/E del 23/1/2009 in cui l’Agenzia delle Entrate con riferimento alla norma in esame e alla natura concorsuale delle procedure precisa “La richiamata norma fiscale subordina, a ben vedere, la deducibilità delle perdite su crediti a rigide prescrizioni, prevedendo che le stesse rilevino fiscalmente solo se risultano (comprovate) da “elementi certi e precisi”, fatta eccezione per i casi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, all’avvio delle quali le condizioni di deducibilità devono intendersi “automaticamente” riconosciute”.
[5] 
Punto 14.8 del decreto dirigenziale 28/09/2021: L’esperto, se ha stimato l’effetto della liquidazione dell’intero patrimonio, lo rappresenta nella relazione finale; terrà conto, inoltre, di quanto ai par 12 e 13 della presentazione. 

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I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

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