Loading…

I nuovi principi di attestazione. Un’occasione mancata.

Riccardo Ranalli, Dottore Commercialista in Torino

21 Agosto 2024

L’A. svolge una riflessione ad ampio spettro sui nuovi principi di attestazione, disvelandone alcune criticità.
Riproduzione riservata
In seguito all’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, il CNDCEC ha opportunamente ritenuto di aggiornare i Principi di Attestazione emanando la nuova versione degli stessi. 
In effetti, l’esigenza di aggiornare i Principi era marcata per effetto sia della individuazione da parte del legislatore del contenuto dei diversi piani di risanamento, che della diffusione di indicazioni operative per la relazione di tutti i piani di risanamento attraverso il richiamo contenuto al comma 2 dell’art. 5 bis della Lista di Controllo particolareggiata di cui all’art. 13. I motivi di aggiornamento afferivano in verità anche all’intervento dell’attestatore in caso di gruppi d’impresa, alle situazioni in cui occorre tenere conto del valore di cessione dell’azienda ai fini della determinazione del valore di liquidazione giudiziale per il rispetto delle regole di distribuzione del valore d’impresa, alla determinazione del valore riservato ai soci di cui al comma 2 dell’art. 120 quater, ambiti nei quali un intervento autorevole per meglio orientare il processo di attestazione sarebbe stato quanto mai auspicabile. 
Di fronte a queste pur rilevanti modifiche, il CNDCEC ha condotto una revisione del contenuto dei Principi che pare essere soltanto parziale e che rischia -per l’autorevolezza della fonte- di sviare il professionista che si accinge ad attestare il piano. Il processo di attestazione trovava, infatti, in vigenza della legge fallimentare, un importante compendio di regole nei Principi di attestazione; la loro nuova versione presenta invece talune lacune che impediscono all’attestatore di fare affidamento sull’adeguatezza del processo attestativo che emerge dai Principi e che andrebbero colmate anche in considerazione della raccomandazione contenuta al § 8.2.3. che richiede all’attestatore di dare atto se abbia o meno applicato i Principi di attestazione. 
Il Codice, recependo il par. 2 dell’art. 8 della direttiva Insolvency, ha reso disponibile la cennata “lista di controllo particolareggiata, adeguata alle esigenze delle PMI … che include indicazioni pratiche su come deve essere redatto il piano di ristrutturazione a norma del diritto nazionale”. A tale fondamentale introduzione normativa non solo nei Principi non è dato trovare alcun riferimento, ma in essi non vi è traccia nemmeno del suo principio ispiratore enucleato nella premessa della Sezione II del decreto dirigenziale 21 marzo 2023 che merita di essere ricordato: “La redazione del piano di risanamento è un ‘processo’. Esso presuppone la presenza di minimi requisiti organizzativi (par. 1 della Lista di Controllo), e la disponibilità di una situazione economico patrimoniale aggiornata (par. 2 della Lista di Controllo). Il piano di risanamento deve muovere dalla situazione in cui versa l’impresa e dalle sue cause (par. 3 della Lista di Controllo), individuate in modo realistico. Le strategie di intervento devono attagliarsi ad essa e consentire di rimuovere le difficoltà in essere. La parte quantitativa del piano consegue alle strategie che si intendono adottare e segue un ordine logico strutturato attraverso valutazioni controllabili. Essa è volta a determinare i flussi finanziari che nelle imprese di minori dimensioni possono essere stimati attraverso un percorso semplificato (par. 4 della Lista di Controllo). Il debito esistente che necessita di essere rimborsato viene confrontato con i flussi finanziari derivanti dalla gestione aziendale che possono essere posti a servizio dello stesso, anche al fine di individuare la tipologia delle proposte da formulare ai creditori e alle altre parti interessate (par. 5 della Lista di Controllo). In caso di gruppo di imprese occorre tenere conto delle reciproche interdipendenze tra le imprese che ne fanno parte (par. 6 della Lista di Controllo). 
Seguono le 59 domande contneute nella Lista di Controllo rivolte al redattore del piano le cui risposte, tenuto conto della sua fonte normativa secondaria, non possono non essere riesaminate ed approfondite dal professionista nel corso del processo attestativo. 
I Principi invece ignorano del tutto la richiamata normativa primaria e secondaria e rinviano invece ai Principi di Redazione dei Piani di Risanamento risalenti al 2022 che vennero emanati ancora in vigenza della legge fallimentare. 
Invero, i Principi non tengono neppure conto, se non in parte ed in via per lo più incidentale, del significativo ampliamento del contenuto dei piani di risanamento previsto dagli artt. 56, 87 e 285 che ne fanno un insieme strutturato che avrebbe meritato essere ripercorso per richiedere all’attestatore il proprio vaglio sulla completezza del piano. Solo a titolo di esempio, manca ogni riferimento all’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei creditori estranei nei piani attestati di risanamento, né si sottolinea l’esigenza di esplicitare le ragioni degli apporti della nuova finanza prevista dal piano alla lett. g) dell’art. 87 (che il correttivo ha esteso ai piani di risanamento di cui all’art. 56), nonostante dalla nuova finanza, a prescindere dal riconoscimento della sua prededuzione, possa derivare un aggravamento del profilo di rischio in capo a tutti i restanti creditori dei quali essi debbono ricevere adeguata informativa dall’attestatore. I Principi, pur sottolineando la rilevanza del dato extra-contabile, incentrano le verifiche di veridicità sulla c.d. spalla del piano (§ 4.3. “Il perimetro della verifica sulla veridicità”), quando la rappresentata funzionalità del dato aziendale al giudizio di fattibilità comporta l’esigenza che l’attestatore non si limiti ad esprimere il proprio giudizio sulla base dei dati storici ma tenga anche conto dell’andamento aziendale corrente, implicito alla descrizione della situazione economico-patrimoniale di cui all’art. 87 ed alla situazione economica dell’impresa di cui all’art. 56. Si tratta di una disamina fondamentale che assume valenza critica quando tra la data di riferimento della spalla del piano e il momento del rilascio dell’attestazione sia trascorso un intervallo temporale, al punto che costituirebbe un’omissione informativa rilevante non dare evidenza di una deriva, se già in atto, dei dati contabili ed extracontabili rispetto al piano. I Principi di Attestazione, ai §§ 6.1.9 e 6.9.1., per quanto richiedano l’esame dell’andamento corrente, non enfatizzano il tema in misura adeguata in relazione alla sua effettiva rilevanza, né esso pare sempre adeguatamente colto nel vaglio dei percorsi attestativi. Chi scrive ritiene che, sulla scorta di quanto indicato ai punti 2.8 e 4.3.1 della Lista di Controllo, la valutazione dell’andamento corrente costituisca un passaggio cruciale dell’attestazione che deve essere adeguatamente argomentato e valutato e la cui mancanza potrebbe anche costituire un’omissione di informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano che potrebbe essere valutata financo con riferimento al reato di Falso in attestazioni e relazioni di cui all’art. 342 del CCII. 
Si tratta con ogni evidenza di elementi del piano in ordine ai quali l’attestatore non può non pronunciarsi, in relazione ai quali nei Principi vi è tutt’al più qualche breve ed astratto riferimento. 
Con riferimento alla composizione della crisi in presenza di gruppo di imprese, la norma richiede al professionista sia l’attestazione delle “ragioni di maggior convenienza della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati ed interferenti”, sia “la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo”. I Principi si limitano al riguardo a parafrasare la norma e non forniscono alcuna indicazione della natura, preminentemente qualitativa, delle citate “ragioni” per consentire all’attestatore di cogliere la loro differenza rispetto a quella quantitativa dei “benefici stimati”. 
Infine, i Principi non si esprimono sul significato di sostenibilità economica dell’impresa (la viability of the business introdotta dalla Direttiva Insolvency che si ritrova agli artt. 21 e 87 comma 3). Si tratta di una nozione nuova che coniuga la stabilità dello stato all’economicità, laddove la seconda presuppone l’adeguata remunerazione dei fattori produttivi (in particolare il lavoro ed il capitale). Non sarebbe, infatti, stabilmente sostenibile sotto il profilo economico un’impresa caratterizzata da un equilibrio economico incerto o fragile che non poggi sulla continuità aziendale espressa in termini sostanziali e durevoli, idonea a remunerare a prezzi di mercato i fattori produttivi in modo continuativo e non solo limitatamente ad un arco temporale convenzionalmente circoscritto nei successivi dodici mesi, quale emerge dai principi contabili o dalla nozione di crisi risultante dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 2. Essa investe tutti gli stakeholder e cioè gli investitori, i creditori finanziari, i fornitori di beni e servizi e i dipendenti. In assenza di una remunerazione adeguata, il disequilibrio tra domanda ed offerta non tarderà a manifestarsi, pregiudicando il flusso di approvvigionamento ed impedendo all’impresa di continuare ad avvalersi dei contributori del relativo fattore produttivo. Solo se si ha presente tale aspetto si può comprendere come mai la più parte delle imprese che hanno completato apparentemente con successo una composizione della crisi abbiano in seguito dovuto avviare una trasformazione del proprio assetto proprietario con il trasferimento del controllo dell’impresa a seguito di operazioni di aggregazione orizzontali o verticali. 
Forse la sollecitudine[1] nell’aggiornare il documento ne ha compromesso la qualità e il grado di approfondimento, cagionando una distonia rispetto al dettato normativo, al punto che si può ritenere che i Principi, allo stato, abbiano perso la loro originaria natura di raccolta e sintesi di prassi sufficientemente ampia e vincolante da sovrastare ed in qualche modo guidare l’operato del professionista attestatore riducendoli al mero ambito della narrativa delle pratiche adottate, tra l’altro in presenza di un quadro normativo difforme. 
Si suggerisce dunque l’opportunità di un ripensamento e di una profonda revisione dei Principi, non solo nel loro contenuto ma anche nella loro struttura, non senza un preventivo dibattito sulla portata delle modifiche introdotte con il Codice. Comunque, in attesa della revisione suggerita, sarebbe opportuna una precisazione sulla natura meramente indicativa e non prescrittiva dell’attuale testo.

Note:

[1] 
A testimoniare forse la fretta che ha caratterizzato l’aggiornamento dei Principi, vi è anche un refuso: l’ultima parte del punto, nel richiamare le modifiche contenute nel Codice, precisa che sono “comunque compatibili (quanto meni in termini di best practices) con il quadro normativo in essere”, nonostante i Principi siano stati emanati successivamente all’entrata in vigore del Codice. 

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02