Il primo comma dell’art. 99 dispone che con la domanda di accesso, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore può con ricorso domandare al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie[9], prededucibili.
I requisiti richiesti dalla legge, ai fini della prededuzione di tali finanziamenti, sono però molteplici[10].
a) Innanzitutto, è richiesta la continuazione dell’attività aziendale, anche nell’ipotesi in cui la stessa sia in funzione della liquidazione del patrimonio responsabile. Si registra, dunque, una prima differenza rispetto alla disciplina prevista dall’art. 182 quinquies L. fall., laddove la rubrica della norma recitava “disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione”[11]. Nel codice della crisi è eliminato il riferimento alla tipologia di concordato; la continuazione dell’attività è richiesta nel periodo interinale; e, come anticipato, la stessa può anche essere in funzione di una migliore cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco[12].
b) In secondo luogo, con specifico riferimento ai finanziamenti, è richiesto che siano funzionali all’esercizio dell’attività aziendale sino all’omologa del concordato preventivo, ovvero all’apertura e allo svolgimento della procedura, e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori. Da ciò si ricava il carattere utilitaristico della finanza interinale, volta a sopperire alle necessità di cassa nel periodo che intercorre tra la domanda e la pianificazione concordataria[13].
c) È richiesto, inoltre, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al punto sub b), che il ricorso sia accompagnato dalla relazione di attestazione redatta da un professionista indipendente.
Oggetto dell’attestazione è, da un lato, la funzionalità dei finanziamenti all’esercizio dell’attività aziendale sino all’omologa (ovvero all’apertura e allo svolgimento della procedura); e, dall’altro lato, la funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori.
Con riguardo alla prima verifica, l’attestatore dovrà soffermarsi sul fabbisogno finanziario necessario all’esercizio dell’attività d’impresa. La legge fissa il dies a quo nella data in cui viene rilasciata l’attestazione e il dies ad quem nella data di omologa: il professionista avrà quindi l’onere di valutare se in quest’arco temporale l’impresa necessiti del finanziamento per il quale chiede l’autorizzazione. Dovrà quindi esprimersi in ordine i) alle disponibilità liquide alla data di attestazione; ii) alle entrate previste fino alla data di omologa; iii) alle uscite preventivate fino alla data di omologa. Con specifico riguardo alle uscite, il professionista dovrà tener conto delle c.d. uscite correnti, ovverosia quelle relative al pagamento di dipendenti, fornitori strategici, fisco, Inps, ecc.
Verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa fino all’omologazione, il professionista è chiamato ad attestare la funzionalità dei finanziamenti alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione di attestazione, pertanto, dovrà contenere al suo interno la rappresentazione degli scenari alternativi che si prospettano per i creditori in assenza dei finanziamenti. Ancora una volta, ove mai ve ne fosse bisogno, il legislatore chiarisce che l’obiettivo prioritario perseguito dal codice della crisi, eventualmente anche attraverso il “salvataggio degli output aziendali”, è la migliore soddisfazione dei creditori[14].
d) Tra le novità della disciplina va segnalata quella relativa all’obbligo, per il debitore, di specificare, nell’istanza di rilascio dell’autorizzazione, la destinazione dei finanziamenti e di dichiarare che non è in grado di reperirli altrimenti.
Quanto alla destinazione dei finanziamenti, sembrerebbe che, da un lato, il debitore debba circostanziare l’utilizzo della nuova finanza; dall’altro lato, il piano di concordato successivamente depositato dovrà includere il finanziamento e specificarne la destinazione[15]. È richiesta, pertanto, coerenza tra il contenuto del piano concordatario e quello del ricorso di autorizzazione al finanziamento.
Quanto alla dimostrazione di non aver potuto reperire altrimenti le risorse, il dubbio che si pone è “dove” avrebbe potuto - diversamente - il debitore ricercare nuova finanza[16]. Ed invero, è intuitivo che intanto sia richiesto l’accesso ad uno strumento di soluzione della crisi, in quanto l’impresa si trovi in uno stato di squilibrio finanziario che renda difficoltoso attrarre nuove risorse. È ragionevole pensare che il legislatore si riferisca agli azionisti, o a nuovi investitori di capitale e, pertanto, il ricorso dovrà informare il tribunale in ordine all’impossibilità di procurare nuovi mezzi finanziari a titolo di capitale di rischio con aumenti di capitale.
e) Ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 99, il debitore deve indicare le ragioni per cui l’assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l’attività aziendale o per il prosieguo della procedura.
Nel ricorso, pertanto, occorre operare un raffronto tra lo scenario che si verificherebbe in caso di rilascio dell’autorizzazione, e l’ipotesi in cui questa non sia concessa, specificando concretamente qual è il “grave” pregiudizio che attraverso i finanziamenti si intende evitare. Ad esempio, occorre specificare che il finanziamento richiesto sia, di per sé, sufficiente ad evitare il blocco della produzione causato dal mancato reperimento delle materie prime ovvero dal mancato pagamento degli stipendi, non potendo essere autorizzato un finanziamento idoneo a ridurre il danno grave ma insufficiente ad evitarlo.
f) A ben vedere, però, non è chiara la differenza tra il grave pregiudizio per l’attività aziendale, di cui al primo periodo, ed il “danno grave ed irreparabile” all’attività aziendale, previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 99. Ai sensi di tale norma, invero, la relazione del professionista non è necessaria quando il tribunale ravvisi l’urgenza di provvedere per evitare un “danno grave ed irreparabile” all’attività aziendale. In teoria, atteso lo scenario d’urgenza richiesto per autorizzare il finanziamento in assenza della relazione del professionista, il “danno grave ed irreparabile” dovrebbe registrare un quid pluris rispetto all’ipotesi “fisiologica” di mero “grave pregiudizio”. La lettera della norma potrebbe orientare l’interprete a ravvisare nell’irreparabilità del danno quel qualcosa in più richiesto in caso d’urgenza. Nella pratica, però, è difficile registrare ipotesi di danno grave ma riparabile determinato da esigenze di liquidità. La qualificazione di ipotesi di urgenza è, pertanto, lasciata alla sensibilità del tribunale che, sulla base delle informazioni acquisite con riguardo al caso di specie, potrà richiedere, o meno, al debitore di integrare la documentazione con la relazione di attestazione del professionista indipendente. Ad ogni modo, soprattutto in caso d’urgenza, il ricorso dovrà contenere specifiche e dettagliate informazioni su quali potranno essere in futuro i costi e i ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, e su quali saranno le risorse finanziarie necessarie e le correlate modalità di copertura[17].