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I compensi dell’Organismo di composizione della crisi (O.C.C.) nel sovraindebitamento

Francesca Monica Cocco, Avvocato in Milano

1 Aprile 2021

I criteri per la determinazione dei compensi dell’organismo di composizione della crisi nel sovraindebitamento attraverso il principio dell’unicità e proporzionalità. Il ruolo dell’O.C.C. a cavallo tra la L. n. 3 del 2012 e il nuovo Codice della crisi. L’assetto della prededuzione dei compensi dell’O.C.C.

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Sommario:

1 . Introduzione

2 . Il ruolo dell’O.C.C. nella L. n. 3 del 2012

3 . I compensi dell’O.C.C.

4 . Le fonti

5 . La prassi degli O.C.C. nella predisposizione del preventivo

6 . Limiti della sindacabilità dell’accordo sui compensi

7 . Sorte dei compensi dell’O.C.C. in caso di mancato deposito della domanda

8 . Sorte dei compensi dell’O.C.C. in caso di mancata omologa

9 . Modifiche successive all’accordo sui compensi

10 . I criteri per la determinazione del compenso

11 . Acconti sul compenso

12 . La determinazione del compenso nell’accordo con i creditori e nel piano del consumatore.

12.1 . Premessa

12.2 . La determinazione del compenso nell’accordo con i creditori e nel piano del consumatore, allorquando siano contemplate liquidazioni

12.3 . La determinazione del compenso nell’accordo con i creditori e nel piano del consumatore, allorquando non siano contemplate liquidazioni

12.4 . Società appartenenti ad un gruppo di imprese

13 . Il principio dell’unicità del compenso

13.1 . Premessa

13.2 . Successione di O.C.C. o gestori della crisi O.C.C. per la medesima opera

13.3 . Subentro di liquidatore o gestore per ulteriori funzioni rispetto al gestore della crisi O.C.C.

14 . La determinazione del compenso nella liquidazione dei beni

14.1 . Premessa

14.2 . Conversione di piano e accordo omologati con liquidazioni

14.3 . Conversione di piano e accordo omologati senza liquidazioni

14.4 . Liquidazione dei beni

15 . Il ruolo dell’O.C.C. nel nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

16 . La prededuzione dei compensi dell’O.C.C.

16.1 . Premessa

16.2 . La lacuna normativa sull’imputazione delle spese generali nella L. n. 3 del 2012

16.3 . La (rinnovata) lacuna nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

17 . Conclusioni

1 . Introduzione
Gli organismi di composizione della crisi per sovraindebitamento vengono contemplati per la prima volta dall’art. 15 della L. n. 3 del 2012 [1], in maniera del tutto inedita nell’ordinamento, ancor prima dell’avvento normativo degli O.C.R.I., di cui paiono essere precursori in nuce.
Successivamente, con l’avvento del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, il ruolo degli O.C.C. è stato confermato dall’art. 2, lett. t, C.C.I. [2].
Tanto la L. n. 3 del 2012, quanto il C.C.I., non regolano compiutamente la disciplina degli O.C.C., se non definendoli come “enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità”, svolgenti “compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento”.
La disciplina relativa agli O.C.C. è contenuta invece nel D.M. 24 settembre 2014 n. 202 “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”, il quale stabilisce l’istituzione di un apposito registro – tenuto presso il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia – di tali enti, destinati “all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento”.
Altresì, il D.M. 24 settembre 2014 n. 202 stabilisce i requisiti e le modalità di iscrizione da parte degli O.C.C. al predetto registro presso il Ministero della Giustizia, la formazione dell’elenco degli O.C.C. iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione degli O.C.C. dal registro, gli obblighi dell’O.C.C. e del singolo gestore della crisi, le loro responsabilità civili e penali, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli O.C.C., a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
All’interno dei singoli O.C.C., naturalmente, vi è l’elenco vero e proprio dei gestori della crisi, ovvero dei professionisti che, sotto il profilo operativo, svolgono le funzioni dell’organismo; professionisti aventi requisiti di professionalità (art. 4, comma 5, D.M. 24 settembre 2014 n. 202) e di onorabilità (art. 4, comma 8, D.M. 24 settembre 2014 n. 202). 
Ogni singolo O.C.C. provvede, mediante regolamento interno e nel rispetto dei predetti requisiti di cui al D.M. 24 settembre 2014 n. 202, alla nomina dei propri gestori della crisi, provvedendo alla relativa iscrizione nel registro ministeriale.
2 . Il ruolo dell’O.C.C. nella L. n. 3 del 2012
Impulso comune a tutti e tre gli istituti del sovraindebitamento è la richiesta[3], da parte del debitore, della nomina di un gestore della crisi, presso un O.C.C.
Ciò risulta imprescindibile[4], in quanto è la legge stessa a prevedere che la domanda giudiziale che viene depositata in tribunale, contenente la richiesta di accesso ad uno degli istituti del sovraindebitamento e munito dei documenti obbligatori, sia corredata della cosiddetta relazione del gestore della crisi O.C.C.; senza la quale, dunque, la domanda stessa risulterebbe inammissibile.
E difatti, nella pratica professionale, la procedura per sovraindebitamento si articola notoriamente in due macrofasi: la fase dinanzi all’O.C.C. e la fase giudiziale vera e propria, dinanzi al tribunale.
La fase dinanzi all’O.C.C. (che, a seconda della complessità della pratica può durare da pochi a molti mesi) sia apre necessariamente con la richiesta, da parte del debitore, della nomina del gestore della crisi, presso un qualsiasi O.C.C. iscritto al registro ministeriale, purché territorialmente competente[5]. Il referente interno nomina il professionista, il quale accetta l’incarico, previa dichiarazione di indipendenza.
L’articolazione di questa fase – volta, si ribadisce, alla predisposizione della relazione dell’O.C.C. da depositare in Tribunale – è assai variegata. 
Tale articolazione dipende, oltre alla “preparazione tecnica e scientifica dell’organismo e dei suoi componenti”[6], altresì nella disponibilità del debitore a fornire la documentazione[7], i chiarimenti e le informazioni necessarie che pongano il gestore della crisi prima, ed il Tribunale poi, nelle condizioni di pervenire ad un generale giudizio di attendibilità e fattibilità della domanda, nell’interesse del miglior soddisfacimento del ceto creditorio, secondo le cause legittime di prelazione.
La relazione O.C.C. si atteggia a contenuto diverso a seconda dell’istituto cui il debitore intende accedere[8]. 
Vi è, poi, una curiosità. 
Nel vigore della L. n. 3 del 2012, il legislatore definiva la relazione O.C.C. come “particolareggiata” esclusivamente nel caso del piano del consumatore e della liquidazione dei beni; mentre nel caso di accordo con i creditori prescriveva una semplice relazione, ovvero un’attestazione sulla fattibilità del piano.
L’aggettivo “particolareggiata”, che comportava una relazione maggiormente approfondita ed aderente agli scopi previsti dal legislatore, veniva spiegato dagli interpreti in virtù del fatto che, tanto nel piano del consumatore, quanto nella liquidazione, mancasse il meccanismo del voto da parte dei creditori, e quindi mancasse quella sorta di implicito contraddittorio tra gli opposti interessi che, almeno in teoria, dovrebbe avere come conseguenza una certa accuratezza nella predisposizione della domanda, per prospettare la miglior soddisfazione dei creditori, proprio in vista di eventuali contestazioni e dinieghi da parte di questi ultimi. 
Dunque, nel piano del consumatore e nella liquidazione, a tale mancanza del meccanismo di voto, supplirebbe la cosiddetta relazione “particolareggiata” dell’O.C.C.
Nel C.C.I., invece, la predetta nomenclatura pare curiosamente essersi capovolta: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nella liquidazione controllata del sovrandebitato il legislatore prescrive semplicemente una “relazione” da parte dell’O.C.C.; mentre nel concordato minore, prescrive espressamente la relazione “particolareggiata”.
Qualora non intendessimo l’aggettivo in parola un mero pour parler, potremmo ipotizzare una certa volontà del legislatore del nuovo Codice di rafforzare il ruolo del gestore della crisi nell’ambito del più delicato istituto del concordato minore; laddove, ancor più vistosamente, il gestore della crisi O.C.C. riveste un complesso ruolo di attestatore/commissario/liquidatore e laddove diminuisce la lontananza dal confine con il concordato preventivo dei soggetti fallibili, quale istituto più antico e primigenio.
3 . I compensi dell’O.C.C.
Sono molteplici le problematiche legate alla determinazione dei compensi spettanti agli O.C.C., ancor di più, quelle relative alla percezione del compenso in talune ipotesi.
Criticità che, non di rado, si è tentato di mitigare in funzione della ratio socio-economica che ha incentivato l’ingresso – sebbene con ritardo – nel nostro ordinamento, dei procedimenti volti alla ristrutturazione dei debiti, in modalità concorsuale, della platea di soggetti esclusi dalla legge fallimentare.
Secondo alcuni, tale ratio “non può tuttavia sminuire il ruolo attribuito all’O.C.C…. chiamato a prestare la propria attività di ausilio in favore del soggetto sovraindebitato, ausilio di cui la stessa legge n. 3/2012 riconduce ad una molteplicità di attività che, a livello operativo, si traduce in ore [ndr, mesi e talora anni] di lavoro e di impegno profuso… Se da un lato, si sostiene l’opportunità di enfatizzare anche l’aspetto sociale della nostra professione, dall’altro non può trascurarsi l’esigenza di assicurare al professionista coinvolto nella gestione dei provvedimenti di composizione della crisi un adeguato trattamento economico per (tutte) le numerose attività svolte, la maggior parte delle quali, peraltro, caratterizzata da non trascurabili responsabilità” [9].
Oltretutto, vi è la circostanza per cui il compenso versato dal debitore all’O.C.C. viene in parte trattenuto dall’O.C.C. stesso e solamente il residuo è versato al singolo gestore della crisi, come si dirà meglio in seguito.
La normativa di riferimento è il già citato D.M. 24 settembre 2014 n. 202; prima dell’emanazione di tale regolamento, vigeva una disciplina transitoria dettata dall’art. 15, comma 9, della L. n. 3 del 2012, facente riferimento ai parametri previsti per i commissari giudiziali nel concordato preventivo, con riduzione del 40% (per il piano del consumatore e l’accordo con i creditori) ed ai parametri previsti per i curatori fallimentari, con riduzione del 40% (per la liquidazione dei beni). 
Ad oggi, invece, deve farsi riferimento agli artt. 14 e ss. del D.M. 24 settembre 2014 n. 202.
Si ritiene utile precisare che, nella presente disamina, per “gestore della crisi O.C.C.” si comprendono i seguenti variegati casi: (i) il gestore della crisi nominato dal suo stesso O.C.C. di appartenenza, su istanza del debitore; (ii) il gestore della crisi ovvero professionista (o società fra professionisti) facente funzione O.C.C. nominato dal tribunale su istanza del debitore ai sensi dell’art. 15, comma 9, L. n. 3 del 2012; (iii) gestore per la liquidazione nominato dal tribunale appositamente al fine di custodire e liquidare i beni del debitore, per i quali – all’interno di un piano o di un accordo – è prevista la liquidazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, ult. cpv, L. n. 3 del 2012; (iv) liquidatore nominato dal tribunale al fine di gestire in via esclusiva i beni sottoposti a pignoramento da utilizzare per la soddisfazione dei crediti, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. n. 3 del 2012.
4 . Le fonti
In linea generale, la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese del gestore della crisi O.C.C. può avvenire in due modi: (i) attraverso un accordo diretto con il debitore, con contratto d’opera intellettuale ai sensi degli artt. 2230 e ss. c.c. e conseguente libera pattuizione del compenso; (ii) attraverso i parametri dettati dagli artt. 14 e ss. del D.M. 24 settembre 2014 n. 202.
In quest’ultimo caso, il decreto prevede espressamente che le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione dei compensi, non siano vincolanti per la liquidazione medesima (art. 14, comma 4, D.M. 24 settembre 2014 n. 202) e che debba tenersi conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all’opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione; con ammissibilità dei acconti sul compenso finale (art. 15, D.M. 24 settembre 2014 n. 202).
Da quanto sopra, si può dedurre una normata elasticità nella liquidazione dei compensi anche in base agli stessi parametri ministeriali.
Si evidenzia che, in ogni caso, è fatto obbligo di accettazione da parte del debitore di un preventivo scritto.
Prima di proseguire, occorre aggiungere un importante tassello, che sarà dirimente nella disamina successiva di alcune ipotesi non normate dal decreto ministeriale.
Ciascun O.C.C. è tenuto per legge a dotarsi di un proprio regolamento interno (c.d. reolamento di autodisciplina), purché esso sia conforme alle disposizioni del D.M. 24 settembre 2014 n. 202 (art. 4, comma 3, lett. e). 
Va da sé, dunque, che – per tutto quanto non tassativamente previsto dal decreto ministeriale predetto – l’O.C.C. abbia facoltà di autodisciplina (art. 2, comma 1, lett. l e art. 10, comma 5).
5 . La prassi degli O.C.C. nella predisposizione del preventivo
La presenza di un accordo con il debitore porterebbe ad escludere che possa farsi luogo ad una liquidazione dei compensi in base ai parametri ministeriali, e ciò in virtù del tenore letterale della norma: “la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all’organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo” (art. 14, comma 1, D.M. 24 settembre 2014 n. 202).
È opportuno precisare, tuttavia, che nella gran parte dei casi lo stesso accordo con il debitore viene predisposto proprio in conformità ai parametri ministeriali. 
La prassi invalsa tra gli O.C.C. è quella di far compilare al debitore un modulo di richiesta della nomina di un gestore, all’interno del quale occorre indicare l’entità del passivo e dell’attivo [10], unitamente ai fondamentali documenti a supporto, verso una spesa minima di segreteria. 
È su questi importi (attivo e passivo) che si basa il preventivo che viene sottoposto al debitore per l’accettazione definitiva. 
In questa fase, di solito, viene altresì negoziata la quota del compenso da destinarsi eventualmente in prededuzione; nonché acconti e rateizzazioni a carico immediato del debitore; per i quali solitamente gli O.C.C. fanno riferimento al regolamento interno di autodisciplina.
Oltre alla compilazione del predetto modulo al fine di individuare l’attivo e il passivo, gli O.C.C., attraverso il proprio sito internet istituzionale, portano il debitore a conoscenza dei parametri di riferimento che saranno utilizzati per la predisposizione del preventivo, da sottoporre alla loro definitiva accettazione scritta.
E, nella maggioranza dei casi, tali parametri di riferimento sono espressamente indicati in quelli di cui al D.M. 24 settembre 2014 n. 202 e di cui al D.M. 25 gennaio 2012 n. 30. Lo stesso foglio di preventivo sottoscritto per accettazione dal debitore, riporta inizialmente l’ammontare dell’attivo e del passivo tenuti in considerazione per il calcolo.
Alcuni O.C.C. consentono al debitore la possibilità di una simulazione informale e non vincolante del preventivo, mediante l’appostazione dell’attivo e del passivo in un apposito strumento informatico [11].
Tra di essi, alcuni, hanno espressamente specificato di determinare le tariffe in base al D.M. 24 settembre 2014 n. 202 ed al D.M. 25 gennaio 2012 n. 30 con apposita delibera, altresì diffondendo lo strumento informatico di cui si è detto [12].
Altri O.C.C., invece, pur richiedendo al debitore gli importi dell’attivo e del passivo ai fini della predisposizione del preventivo, rimettono la questione dei parametri ad una formula più generica, del tutto simile al dettato dell’art. 14, comma 1, D.M. 24 settembre 2014 n. 202, tale per cui i parametri ministeriali verrebbero utilizzati solo in difetto di accordo [13].
In conclusione, ancorché il D.M. 24 settembre 2014 n. 202 faccia espressamente salva la possibilità della libera pattuizione dei compensi tra l’O.C.C. ed il debitore, nella pratica vi è comunque un generale riferimento ai parametri dettati dagli artt. 14 e ss. del D.M. 24 settembre 2014 n. 202.
Inoltre, occorre tenere presente che – eccezion fatta per il caso in cui il debitore chieda al tribunale la nomina di un professionista facente funzione di O.C.C. ai sensi dell’art. 15, comma 9, L. n. 3 del 2012, o in altri casi di nomina giudiziale – è il debitore che, liberamente, sceglie l’organismo di composizione al quale rivolgersi, e da esso viene posto a conoscenza del regolamento interno di autodisciplina, di eventuali delibere ad integrazione del regolamento e conseguenti criteri per la determinazione dei compensi; restando il debitore libero di accettare o meno il preventivo e le relative condizioni di pagamento, integrando cosi l’accordo di cui all’art. 14, comma 1, del D.M. 24 settembre 2012 n. 202.
In relazione al caso in cui vi sia stata la nomina da parte del tribunale di professionista facente funzione di O.C.C. ai sensi dell’art. 15, comma 9, L. n. 3 del 2012, taluno ha ravvisato una potenziale disparità di trattamento rispetto al professionista nominato in seno all’O.C.C., in quanto (in base al tenore letterale della norma) solo quest’ultimo beneficerebbe della possibilità di stringere un accordo con il debitore, con libera pattuizione del compenso.
6 . Limiti della sindacabilità dell’accordo sui compensi
Il decreto ministeriale in commento parrebbe chiaro nell’escludere che possano essere liquidati i compensi in base ai parametri ministeriali, allorquando sia perfezionato l’accordo tra l’O.C.C. ed il debitore.
Sarebbe, tuttavia, opportuno chiedersi se, ed in che misura, il predetto accordo sia sindacabile in sede di effettiva liquidazione.
A tale proposito, giova operare una distinzione tra i casi in cui, seppure con i criteri di elasticità di cui si è detto, l’accordo sia concretamente conforme ai parametri ministeriali ed i casi in cui l’accordo ne sia totalmente svincolato, in base al principio della libera pattuizione.
Nel primo caso, si potrebbe evidentemente procedere alle seguenti verifiche: (i) che gli importi siano stati correttamente calcolati, con particolare riferimento ai parametri di cui al D.M. 25 gennaio 2012 n. 30; (ii) che l’accordo sia conforme al Capo III del D.M. 24 settembre 2014 n. 202, che rimane la fonte principale per la determinazione dei compensi dell’O.C.C., salvo quanto possa essere legittimamente derogato dalle parti; (iii) che l’accordo sia conforme al regolamento interno di autodisciplina dell’O.C.C. ed eventuali successive delibere, anche con riferimento all’acconto da versare, alle scadenze dei pagamenti successivi, all’eventuale quota da porre in prededuzione nell’ambito della procedura, al rispetto delle percentuali stabilite per il rimborso forfettario delle spese generali, alla documentazione riguardante le spese effettivamente sostenute e da rimborsare, al rispetto delle percentuali stabilite per la riduzione dei compensi rispetto alle risultanze del calcolo derivante dall’applicazione dei parametri di cui al D.M. 25 gennaio 2012 n. 30[14].
In buona sostanza, nel primo caso, potrebbe ravvisarsi una sorta di potere di modifica/rettifica in base alle condizioni contrattuali che le parti sarebbero tenute a rispettare ed in base alle previsioni di carattere inderogabile di cui al decreto ministeriale.
Nel caso in cui, invece, l’accordo sui compensi tra O.C.C. e debitore sia stato liberamente pattuito - senza considerare, dunque, i parametri ministeriali – al fine di valutare se ed in che modo possa effettuarsi una diversa liquidazione, occorre far riferimento ad un contesto più ampio.
Difatti, il D.M. 24 settembre 2014 n. 202 è stato preceduto da una lunga stagione[15] di riforme delle professioni regolamentate, che ha comportato dapprima l’abolizione delle tariffe nel 2012[16], poi la determinazione di parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi sempre nel 2012[17] e, solo di recente, la generalizzata previsione dell’equo compenso per i professionisti regolamentati nel 2018[18].
Pertanto, sulla scia dei mutamenti avvenuti nell’anno 2012, il D.M. 24 settembre 2014 n. 202 ha inteso rimettere alle parti la negoziazione del compenso, sancendo il rapporto tra O.C.C. e debitore come squisitamente privatistico; così stabilendo una sorta di regola generale. In guisa che la liquidazione dei compensi sic et simpliciter sulla base dei parametri ministeriali possa avvenire esclusivamente in difetto della predetta negoziazione tra le parti.
Pertanto, l’interrogativo che ci si è posti, ovvero se ed in che modo possa effettuarsi una diversa liquidazione, nel caso in cui l’accordo sui compensi tra O.C.C. e debitore sia stato liberamente pattuito, senza considerare i parametri ministeriali, andrebbe tramutato in un più ampio interrogativo, ovvero se ed in che modo possa effettuarsi una diversa liquidazione, nel caso in cui l’accordo tra un professionista ed il suo cliente sia stato liberamente pattuito, senza considerare eventuali tariffe vigenti.
Naturalmente, non è questa la sede per affrontare con completezza la predetta fattispecie civilistica; tuttavia, si segnala che la giurisprudenza di legittimità ha recentemente confermato un precedente orientamento, in base al quale: “In tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass., Sez. II, 23 maggio 2000, n. 6732; Cass., Sez. VI-2, 29 dicembre 2011, n. 29837; Cass., Sez. III, 6 luglio 2018, n. 17726) ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione” (Cass., sez. II, 4 febbraio 2021, n. 2631).
Si può concludere, pertanto, che una diversa liquidazione dei compensi spettanti all’O.C.C., pur in presenza di accordo scritto, potrebbe essere effettuata esclusivamente sulla base delle stesse motivazioni per le quali potrebbe ritenersi invalido un contratto di opera intellettuale sottoscritto tra le parti, relativamente al compenso pattuito; senza che possano ravvisarsi peculiari motivazioni in sede di liquidazione dei compensi dell’O.C.C. nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
7 . Sorte dei compensi dell’O.C.C. in caso di mancato deposito della domanda
Ipotesi non del tutto peregrina è quella in cui, non ostante l’avvio della procedura di composizione della crisi, e nonostante l’O.C.C. abbia effettivamente prestato la sua opera, non si pervenga al deposito della domanda giudiziale di omologa del piano del consumatore oppure di omologa dell’accordo con i creditori.
Ciò può avvenire per molteplici ragioni, non tassativamente elencabili. Innanzitutto, capita che lo stesso debitore assuma un atteggiamento di inerzia, tale per cui non provveda a fornire al gestore della crisi O.C.C. né i documenti necessari, né i chiarimenti richiesti; oppure che, nell’evoluzione della pratica, emergano delle condizioni ostative alla stessa.
È noto, difatti, come le domande giudiziali di accesso alla procedura (ed ancor di più i provvedimenti di omologa) siano in numero significativamente inferiore rispetto alle iniziali richieste di nomina del gestore della crisi O.C.C.; spesso sottovalutando il debitore (soprattutto se non assistito da un professionista) i requisiti di accesso alla procedura, gli indefettibili presupposti soggettivi ed oggettivi, nonché le condizioni ostative.
Il D.M. 24 settembre 2014 n. 202, non disciplina tale ipotesi, e pertanto occorre fare riferimento ai regolamenti interni di autodisciplina, di cui si è accennato, ovvero agli accordi privatistici tra il debitore e l’O.C.C.
Alcuni O.C.C., infatti, stabiliscono espressamente che “il compenso è dovuto indipendentemente dall’esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II L. n. 3 del 2012”[19].
Difatti, a seguito della nomina del gestore della crisi O.C.C., anche in caso di mancato deposito della proposta presso il tribunale, sorge il diritto dello stesso alla percezione del compenso per l’attività comunque svolta.
All’atto della sua nomina, il gestore della crisi O.C.C. ha l’onere di assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e quindi di porre in essere gran parte dell’attività propedeutica alla redazione del piano e della proposta, o quanto meno l’attività preliminare, consistente nell’esame e nella verifica della documentazione contabile e bancaria.
Trattasi, peraltro, di un’attività particolarmente complessa avente il compito, non agevole, di ricostruire non solo la situazione economica e patrimoniale del debitore, ma anche di individuarne l’attivo, al fine di predisporre la proposta (con attività peraltro soggette ad esborsi immediati da parte dell’O.C.C. per conto del debitore)[20].
Da qui la necessità di assicurare all’organismo il riconoscimento economico di tale attività, pur prescindendo dall’effettivo deposito della domanda giudiziale; necessità che molti O.C.C. hanno sentito e dunque disciplinato nei propri regolamenti interni, stabilendo che i compensi sono dovuti in ogni caso[21]. E ciò anche al fine di scoraggiare istanze di nomina del gestore della crisi O.C.C. del tutto temerarie o comunque prive di apparente fattibilità.
Purtuttavia, la generica formula adottata dagli O.C.C. nei propri regolamenti interni di autodisciplina, secondo la quale i compensi sono dovuti indipendentemente dall’esito della procedura, non risolverebbe del tutto i problemi che ne derivano, ovvero: (i) se il compenso è comunque dovuto per l’intero; (ii) in che modo calcolare il compenso per la sola attività prodromica svolta.
Difatti – qualora l’accordo sul compenso sia stato tarato sui parametri ministeriali – potrebbe sorgere il problema di non avere, di fatto, un passivo e un attivo accertati quali importi di riferimento; e ciò in quanto la procedura si è, appunto, interrotta ancor prima del deposito della proposta.
In tale contesto, pertanto, sarebbe utile che il preventivo dell’O.C.C. da sottoporre all’accettazione del debitore contenesse una descrizione, seppure sintetica, dell’attività da svolgersi, distinguendo l’attività prodromica alla predisposizione della proposta.
E pertanto, sarebbe utile valorizzare il compenso della sola attività prodromica, anche stabilendo una sorta di irripetibilità dell’acconto versato; a salvaguardia, dunque, dell’attività svolta.
8 . Sorte dei compensi dell’O.C.C. in caso di mancata omologa
Come si vedrà meglio nei paragrafi successivi, i compensi del gestore della crisi O.C.C. vengono determinati in percentuale, sulla base dell’attivo realizzato e sulla base del passivo risultante nel piano del consumatore e nell’accordo con i creditori (art. 16 D.M. 24 settembre 2014 n. 202).
Nei casi predetti, si assiste, evidentemente, ad un provvedimento di omologa del piano o dell’accordo.
Rispetto al paragrafo precedente (in cui non si giunge nemmeno al deposito della proposta), può verificarsi la diversa ipotesi in cui il piano o l’accordo non vengano omologati e conseguentemente risulti problematica la liquidazione dei compensi del gestore della crisi O.C.C. per l’attività svolta ai fini del deposito della domanda.
Anche su questo aspetto, il decreto ministeriale nulla dispone. E pertanto, occorre fare riferimento agli accordi privatistici tra l’O.C.C. ed il debitore.
A tale proposito, abbiamo già visto le formule generiche contenute in alcuni regolamenti interni di autodisciplina, tali per cui i compensi sono dovuti indipendentemente dall’esito della procedura, senza tuttavia che tali regolamenti interni chiariscano: (i) se il compenso è comunque dovuto per l’intero; (ii) in che modo calcolare il compenso per l’attività comunque svolta.
Vi è da dire che, in qualche caso[22], l’O.C.C. disciplina compiutamente la determinazione del compenso in caso di rinuncia da parte del debitore prima del deposito in tribunale, oppure in caso di non fattibilità della proposta o di mancata omologa.
In tali casi, l’O.C.C. prevede l’irripetibilità di eventuali acconti già versati, il versamento una tantum di un importo forfettario prestabilito, oppure il versamento di una percentuale prestabilita, calcolata sul preventivo accettato.
9 . Modifiche successive all’accordo sui compensi
Altra ipotesi non infrequente, è quella in cui, successivamente all’accettazione da parte del debitore del preventivo O.C.C. calcolato in base ai parametri ministeriali (con valori di riferimento l’attivo ed il passivo), esso debba comunque essere rivisto e modificato.
Invero, la prima difficoltà che l’O.C.C. incontra nel poter predisporre il preventivo è proprio l’individuazione dell’esatto ammontare dell’attivo e del passivo, sulla scorta della semplice istanza di nomina da parte del debitore (che consiste di solito in un modulo standard da compilare), con gli essenziali documenti a corredo.
La predetta istanza non è di fatti da sola sufficiente ad individuare con veridicità l’attivo e il passivo; anzi, tale individuazione costituisce, al contrario, il fil rouge della procedura stessa ed è pertanto un processo in evoluzione, il cui esito deriva da una complessa attività di verifica e studio da parte del gestore stesso e del professionista che assiste il debitore.
Pertanto (fermo restando che, nella prassi, l’O.C.C. può chiedere chiarimenti ed ulteriori documenti al debitore proprio ai fini della predisposizione del preventivo), il preventivo inizialmente sottoposto per l’accettazione non può che derivare da dati puramente presumibili, senza pretesa di veridicità o immutabilità degli stessi.
Alcuni O.C.C.[23], nel proprio regolamento interno, disciplinano tale ipotesi, prevedendo espressamente che il preventivo, previa segnalazione del gestore, può essere rivisto in fase istruttoria, qualora il valore della pratica debba essere rettificato in aumento oppure in diminuzione alla stregua di elementi emersi dopo la presentazione della domanda, per effetto delle verifiche effettuate; ma anche indipendentemente da queste.
A questo punto, il preventivo rettificato, una volta stabilito, viene trasmesso al richiedente od al suo legale all’indirizzo mail o pec dagli stessi indicato all’atto della presentazione della domanda, per l’accettazione. 
10 . I criteri per la determinazione del compenso
Il compenso è omnicomprensivo per tutta la prestazione svolta dal gestore della crisi O.C.C., comprese le attività accessorie; oltre ad un rimborso spese forfettario che va dal 10% al 15% sul compenso, ed oltre il rimborso delle c.d. spese vive, sostenute e documentate. Eventuali costi di ausiliari rientrano nelle spese vive (ad esempio, il costo di una perizia di stima).
Il compenso è determinato in base al D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni, sulla base dei seguenti parametri: 
a)         secondo una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato, nelle seguenti misure: 
·         dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro; 
·         dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro; 
·         dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 
·         dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro; 
·         dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; 
·         dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro; 
·         dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; 
·         dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro; 
b)        secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dall’accordo o dal piano del consumatore omologato: 
·         dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e 
·         dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra. 
Le soglie numeriche, anche in percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione dei compensi, non sono vincolanti per la liquidazione medesima (art. 14, comma 4, D.M. 24 settembre 2014, n. 202).
E difatti, in linea generale, per la determinazione dei compensi del gestore della crisi O.C.C. si tiene conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine dimostrata, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e delle percentuali di soddisfazione derivanti dall’esecuzione dell’accordo con i creditori e del piano del consumatore, nonché dalla liquidazione (art. 15, comma 1, D.M. 24 settembre 2014, n. 202).
È fatto obbligo applicare una riduzione sul compenso in percentuale che va da un minimo del 15% ad un massimo del 40%; in ogni caso occorre tenere presente che l’ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può essere comunque superiore al 5% dell’ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore ad € 1.000.000,00 ed al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Tali limiti non si applicano, ove l’ammontare complessivo di quanto viene attribuito ai creditori sia inferiore ad € 20.000,00.
Per quanto riguarda i rapporti tra O.C.C. ed il singolo gestore della crisi, esso viene disciplinato dai regolamenti interni: solitamente al gestore compete una percentuale - su quanto effettivamente incassato dall’O.C.C. - che va dal 70% all’80%.
11 . Acconti sul compenso
Sono ammessi acconti sul compenso finale dell’O.C.C., ai sensi dell’art. 15, comma 2, D.M. 24 settembre 2014 n. 202. Tale disposizione viene sovente replicata nei regolamenti interni di autodisciplina degli organismi, stabilendo (forfettariamente o in percentuale) gli importi che il debitore deve corrispondere, quali acconti sul compenso finale.
Non sempre se ne dispone l’irripetibilità, anche a fronte del fatto che, in caso di esito negativo della procedura, tali acconti potrebbero legittimamente essere imputati all’attività comunque svolta, salvo ulteriori importi dovuti.
Vi è da chiedersi, poi, se ed in che misura il versamento dell’acconto possa essere imposto al debitore, quale condizione necessaria per il prosieguo della procedura.
La fattispecie è stata sottoposta al recente vaglio dei giudici di legittimità, i quali (pur dichiarando inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost. per difetto dei requisiti di definitività e di decisorietà del provvedimento impugnato) hanno tuttavia enunciato il seguente principio di diritto ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c.: “In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all’organismo di composizione della crisi, ai sensi dell’art. 15 D.M. 24 settembre 2014 n. 202, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o piano del consumatore, anche ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 20122” (Cass., sez. I, 19 dicembre 2019, n. 34105).
Il principio viene fondato dalla circostanza per cui, nella L. n. 3 del 2012, difettano analoghe disposizioni a quelle dettate per il concordato preventivo, in base alle quali, con il decreto di ammissione alla procedura, il tribunale stabilisce un termine (non superiore a 15 giorni) entro il quale il debitore deve depositare in cancelleria la somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, ovvero la diversa minore somma, non inferiore al 20% di tali spese, determinata dal giudice (art. 163, comma 2, n. 4, L. fall.) ed in base alle quali, qualora non sia eseguito il predetto deposito, il commissario giudiziale provvede a riferire al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato (artt. 163, comma 3, e 173, comma 1, L. fall.).
Sicché, un provvedimento che condizioni l’ammissibilità della domanda al deposito di un fondo spese, sostanzialmente destinato a coprire i compensi e le spese spettanti all’O.C.C. (e, a maggior ragione, un provvedimento che neghi la possibilità di rateizzazione di tali compensi) appare sfornito di fondamento normativo, poiché il D.M. 24 settembre 2014 n. 202 contempla solo la possibilità di acconti sul compenso finale (che include il rimborso delle spese vive e di quelle forfettarie), salvo diverso accordo con il debitore.
Peraltro, l’imposizione di oneri che pongano una condizione di accesso, non espressamente prevista dalla legge, inciderebbe sul diritto del debitore di avvalersi di (almeno) una procedura di composizione della crisi (come prescritto dalla Dir. UE 2019/1023, che modifica la Dir. UE 2017/1132).
Inoltre, tale imposizione non potrebbe nemmeno essere giustificata con un principio di tutela dell’O.C.C., in quanto il suo compenso è pacificamente prededucibile; in guisa che, solo se verificata in concreto l’assenza di qualsivoglia attivo sufficiente a sostenere compensi e spese dell’O.C.C., il tribunale potrebbe emettere provvedimento di inammissibilità.
Pertanto, salvo diversi accordi iniziali tra l’O.C.C. ed il debitore, non può essere imposto il versamento di acconti sul compenso finale, quale condizione per l’accesso alla procedura di composizione della crisi.
12.1 . Premessa
I parametri della determinazione dei compensi cambiano a seconda che il debitore acceda al piano del consumatore, all’accordo con i creditori o alla liquidazione dei beni.
Nel caso del piano e dell’accordo, i parametri sono individuati dall’art. 16 D.M. 24 settembre 2014 n. 202 e sono diversificati a seconda che siano previste anche delle liquidazioni interne alla procedura. 
In entrambi i casi, il compenso si intende comprensivo dell’attività svolta dal gestore della crisi O.C.C. anche per il periodo successivo all’omologazione.
12.2 . La determinazione del compenso nell’accordo con i creditori e nel piano del consumatore, allorquando siano contemplate liquidazioni
Se sono previste liquidazioni di beni nell’ambito del piano o dell’accordo omologati, il compenso è così determinato (art. 16, comma 1, D.M. 24 settembre 2014 n. 202): 
(a)           secondo una percentuale sull’attivo realizzato (compresa tra quelle di cui all’art. 1, comma 1, del D.M. 25 gennaio 2012 n. 30); 
(b)          secondo una percentuale sull’ammontare del passivo risultante dal piano o dall’accordo omologato (compresa tra quelle di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 25 gennaio 2012 n. 30).
12.3 . La determinazione del compenso nell’accordo con i creditori e nel piano del consumatore, allorquando non siano contemplate liquidazioni
Se non sono previste liquidazioni di beni nell’ambito del piano o dell’accordo omologati, ma solo, ad esempio, i flussi di cassa derivanti da redditi futuri del debitore ovvero disponibilità liquide, i compensi sono determinati sulla base delle percentuali sopra indicate alle lettere (a) e (b), calcolate però semplicemente sull’attivo e sul passivo risultanti dall’accordo o dal piano omologati (art. 16, comma 2, D.M. 24 settembre 2014 n. 202).
12.4 . Società appartenenti ad un gruppo di imprese
Viene disciplinato anche il peculiare caso di gruppo di imprese: in tal caso, non possono costituire né attivo, né passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento – attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni – di attivo e passivo da parte di altra società del gruppo (art. 16, comma 3, D.M. 24 settembre 2014 n. 202).
La norma esclude dal calcolo dell’attivo e del passivo dell’impresa che è stata ammessa alla procedura di sovraindebitamento, le poste contabili che siano rappresentative dei rapporti infragruppo, quali ad esempio debiti e crediti reciproci, le partecipazioni, le quali, ai fini del calcolo, dovranno essere reciprocamente ellisse.
13.1 . Premessa
Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso è unico e ripartito secondo criteri di proporzionalità, in funzione dell’opera effettivamente svolta da ciascuno di essi (art. 17 D.M. 24 settembre 2014 n. 202). 
I compensi per il piano del consumatore e l’accordo con i creditori sono quelli di cui all’art. 16 D.M. 24 settembre 2014 n. 202; i compensi per la liquidazione dei beni sono quelli di cui all’art. 18 D.M. 24 settembre 2014 n. 202.
Il regolamento ministeriale non determina criterio di ripartizione alcuno, né si rivela esemplificativo. 
Vi è da dire che potrebbero rientrare in questa previsione diverse ipotesi. 
13.2 . Successione di O.C.C. o gestori della crisi O.C.C. per la medesima opera
Il primo caso è quello in cui il debitore revochi l’incarico all’O.C.C. per affidarlo ad altro O.C.C. territorialmente competente. 
Il secondo caso è quello in cui, anche all’interno del medesimo O.C.C., l’opera sia dapprima svolta da un gestore della crisi O.C.C. e successivamente (per qualsivoglia titolo o ragione) da altro gestore della crisi O.C.C. nominato. 
In entrambe le ipotesi si valuteranno le quote di compenso proporzionalmente tra gli O.C.C. ed i gestori della crisi O.C.C., secondo il principio dell’unicità del compenso.
13.3 . Subentro di liquidatore o gestore per ulteriori funzioni rispetto al gestore della crisi O.C.C.
Ulteriore ipotesi è quella in cui, per l’esecuzione del piano o dell’accordo omologato, sia nominato altresì un liquidatore o un gestore per la liquidazione in virtù della previsione di liquidazioni di beni nell’ambito del piano o dell’accordo omologato: anche in questo caso si utilizza il criterio del compenso unico, ripartito proporzionalmente (fermi restando i parametri dell’art. 16 D.M. 24 settembre 2014 n. 202).
Più precisamente, tale ipotesi si ha quando è già stato nominato il gestore della crisi O.C.C., ma il tribunale decida di nominare altresì: 
(i)             un liquidatore al fine di gestire in via esclusiva i beni sottoposti a pignoramento da utilizzare per la soddisfazione dei crediti (ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. n. 3 del 2012);
(ii)           un gestore per la liquidazione al fine di custodire e liquidare i beni del debitore, per i quali – all’interno di un piano o di un accordo – è prevista la liquidazione.
Queste ultime due figure, dunque, sarebbero ulteriori a quella del gestore della crisi O.C.C. già nominato e presente; possono coincidere con quest’ultimo, oppure no.
In questa ipotesi, però, non vi sono O.C.C. o gestori della crisi O.C.C. che si succedono l’uno all’altro per il compimento della medesima opera (si veda sopra), bensì soggetti che subentrano nella procedura per svolgere differenti ed ulteriori funzioni.
Sia il liquidatore ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. n. 3 del 2012 (ovvero nominato al fine di gestire in via esclusiva i beni sottoposti a pignoramento da utilizzare per la soddisfazione dei crediti) e sia il gestore per la liquidazione ai sensi dell’art. 7, comma 1, ult. cpv, L. n. 3 del 2012 (ovvero nominato appositamente al fine di custodire e liquidare i beni del debitore, per i quali – all’interno di un piano o di un accordo – è prevista la liquidazione) sono di nomina del tribunale.
La determinazione del loro compenso, pertanto, dovrebbe essere ragionevolmente giudiziale e avvenire sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 24 settembre 2014 n. 202 con il criterio del compenso unico, ripartito proporzionalmente.
Se così non fosse (ovvero applicando sic et simpliciter i parametri di cui al D.M. 24 settembre 2014 n. 202, senza tener conto del principio dell’unicità del compenso), si rischierebbe una duplicazione dei costi (in quanto talune voci potrebbero essere presenti tanto nel compenso del gestore della crisi O.C.C. già presente e nominato, quanto nel compenso del nominato liquidatore ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. n. 3 del 2012 o del nominato del gestore per la liquidazione ai sensi dell’art. 7, comma 1, ult. cpv, L. n. 3 del 2012).
E pertanto, i criteri di proporzionalità da rispettare nella determinazione del compenso dovrebbero essere richiamati all’atto del conferimento dell’incarico, con apposito riferimento all’art. 13, comma 1, della L. n. 3 del 2012 o all’art. 7, comma 1, ult. cpv, L. n. 3 del 2012, con espressa previsione di liquidazione del compenso unicamente per tali funzioni normative.
In altri termini, il compenso del gestore della crisi O.C.C., laddove il piano o l’accordo presuppongano la realizzazione dell’attivo tramite liquidazione di beni, non può essere stabilito comprendendo anche le voci per il liquidatore ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. n. 3 del 2012 o per il gestore per la liquidazione ai sensi dell’art. 7, comma 1, ult. cpv, L. n. 3 del 2012. E viceversa.
Non si trascuri, poi, che il gestore della crisi O.C.C. potrebbe essere nominato altresì liquidatore ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. n. 3 del 2012 o gestore per la liquidazione ai sensi dell’art. 7, comma 1, ult. cpv, L. n. 3 del 2012 oppure no; nel senso che il tribunale potrebbe nominare all’uopo lo stesso soggetto oppure un soggetto diverso.
Laddove, dunque, il tribunale incarichi lo stesso gestore della crisi O.C.C. per le attività di cui all’art. 13, comma 1, L. n. 3 del 2012 e di cui all’art. 7, comma 1, L. n. 3 del 2012, si avrebbe una successione temporale dello stesso soggetto in incarichi non identici, ma conferiti in tempi diversi, con funzioni diverse ed ulteriori e da parte di enti diversi.
Nel caso in cui il tribunale incarichi lo stesso gestore della crisi O.C.C., il rispetto del principio dell’unicità del compenso e del criterio di proporzionalità dovrebbe comportare che al gestore della crisi O.C.C. vada corrisposta la quota di compenso relativa alla sua attività di gestore della crisi O.C.C. per la procedura (ausilio del debitore), nonché la quota di compenso relativa alle attività di cui all’art. 13, comma 1, L. n. 3 del 2012 e di cui all’art. 7, comma 1, L. n. 3 del 2012, quali voci distinte.
Il principio della unicità del compenso e del criterio di proporzionalità si applica anche alla liquidazione dei beni, ovvero alla successione di più liquidatori nella stessa procedura, successivamente al decreto di apertura.
Per ciascun liquidatore, l’attivo al quale applicare la percentuale dovrebbe essere quello realizzato nel corso del proprio incarico; oltre all’applicazione del criterio generale di valutazione dell’opera secondo l’art. 15 D.M. 24 settembre 2014 n. 202.
14.1 . Premessa
Il compenso del liquidatore nominato dal tribunale in sede di decreto di apertura della liquidazione dei beni è stabilito calcolando una percentuale determinata sull’ammontare dell’attivo realizzato dalla liquidazione stessa e del passivo accertato nel corso della procedura; percentuali tra quelle individuate con riferimento ai compensi dei curatori fallimentari e a quelli nelle procedure di concordato preventivo  di cui al D.M. 25 gennaio 2012 n. 30 (l’art. 18, comma 1, D.M. 24 settembre 2014 n. 202 richiama difatti l’art. 16 D.M. 24 settembre 2014 n. 202).
Vige anche nella liquidazione il principio della unicità del compenso e del criterio della proporzionalità in caso di successione di più liquidatori, ovvero nel caso di conversione della procedura di piano o accordo in liquidazione.
In concreto, si possono ravvisare le seguenti ipotesi [24].
14.2 . Conversione di piano e accordo omologati con liquidazioni
La prima ipotesi è quella di una liquidazione dei beni aperta a seguito di conversione da procedura di accordo o piano omologati, che comprendono delle liquidazioni, laddove il gestore della crisi O.C.C. non viene nominato poi altresì liquidatore dal tribunale.
In questo caso, il gestore della crisi O.C.C. deve essere liquidato al termine del suo operato (quindi senza dover attendere la chiusura della liquidazione) in percentuale sull’attivo realizzato e sul passivo risultanti nell’ambito della procedura di piano e accordo poi convertita (art. 16 D.M. 24 settembre 2014 n. 202).
Peraltro, ai fini della determinazione del compenso del liquidatore nominato dal tribunale in sede di conversione, a rigor di logica, si dovrebbe applicare il principio dell’unicità e della proporzionalità rispetto al compenso già liquidato al gestore della crisi O.C.C.; oltre all’applicazione del criterio generale di valutazione dell’opera secondo l’art. 15 D.M. 24 settembre 2014 n. 202.
14.3 . Conversione di piano e accordo omologati senza liquidazioni
La seconda ipotesi è quella di una liquidazione dei beni aperta a seguito di conversione da procedura di accordo o piano omologati, che (questa volta) non comprendono liquidazioni, laddove il gestore della crisi O.C.C. non viene nominato poi altresì liquidatore dal tribunale.
In questo caso, il gestore della crisi O.C.C. deve essere liquidato al termine del suo operato (quindi senza dover attendere la chiusura della liquidazione) in percentuale sull’attivo e sul passivo risultanti nell’ambito della procedura di piano e accordo poi convertita (art. 16 D.M. 24 settembre 2014 n. 202).
Anche qui, ai fini della determinazione del compenso del liquidatore nominato dal tribunale in sede di conversione, a rigor di logica, si dovrebbe applicare il principio dell’unicità e della proporzionalità rispetto al compenso già liquidato al gestore della crisi O.C.C.; oltre all’applicazione del criterio generale di valutazione dell’opera secondo l’art. 15 D.M. 24 settembre 2014 n. 202.
14.4 . Liquidazione dei beni
La terza ipotesi è quella classica di liquidazione dei beni aperta direttamente su istanza del debitore depositata in tribunale, con l’ausilio dell’O.C.C. e di professionista incaricato, in seno alla quale il tribunale nomina come liquidatore un soggetto diverso dal gestore della crisi O.C.C. che ha predisposto la relazione particolareggiata.
In questo caso, il gestore della crisi O.C.C. deve essere liquidato al termine del suo operato (quindi senza dover attendere la chiusura della liquidazione) mediante compenso per l’opera prestata.
A ben vedere, tuttavia, il D.M. 24 settembre 2014 n. 202 non disciplina compiutamente i criteri per la determinazione del compenso del gestore della crisi O.C.C. che predispone semplicemente la relazione particolareggiata, ai fini dell’apertura della procedura di liquidazione.
Difatti l’art. 16 si occupa dei compensi del gestore della crisi O.C.C. nel piano del consumatore e nell’accordo con i creditori con dei valori definitivamente quantificati (ovvero (a) nel caso di piano e accordo con liquidazioni omologati: attivo realizzato e passivo risultanti; (b) mentre nel caso di piano e accordo senza liquidazioni omologati: attivo e passivo risultanti).
Diversamente l’art. 18 si occupa dei compensi del liquidatore nominato in sede di apertura della liquidazione in relazione all’attivo realizzato e al passivo accertato.
A rigor di logica, per quanto riguarda i valori di attivo e passivo da tenere in considerazione per il calcolo del compenso del gestore della crisi O.C.C. che ha predisposto la relazione particolareggiata (e che non è stato nominato liquidatore in sede di apertura della liquidazione dei beni), è evidente che non rientra nei compiti del gestore della crisi O.C.C. accertare l’attivo ed il passivo, nel predisporre la relazione particolareggiata ai fini dell’apertura di liquidazione (vedasi art. 14 ter, comma 3, L. n. 3 del 2012), tanto più che, nella pratica, i valori definitivi non sono quelli stimati in sede di apertura, ma quelli derivanti dalla c.d. circolarizzazione presso i creditori, ai fini della redazione dello stato passivo da parte del liquidatore.
A fronte di tali dubbi interpretativi, vi è da dire che, nella pratica, solitamente si fa riferimento ai valori di attivo e passivo stimati al momento dell’apertura della liquidazione, come derivanti dall’istruttoria complessiva della procedura, mentre successivamente il gestore della crisi O.C.C. provvede a precisare il credito in sede di liquidazione (di solito di importo invariato, qualora non vi siano scostamenti dell’attivo e del passivo rilevanti o comunque da inficiare scaglioni e percentuali applicati).
15 . Il ruolo dell’O.C.C. nel nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza
Con l’avvento del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, il ruolo del gestore della crisi O.C.C. diviene un ruolo a tutto tondo, tanto da poter egli stesso depositare, per conto del debitore, la domanda di accesso ad uno degli istituti per la composizione della crisi da sovraindebitamento, con l’eccezione prevista per il concordato minore.
I criteri, i parametri e le modalità di liquidazione dei compensi restano quelli di cui al D.M. 24 settembre 2014 n. 202, precedentemente esaminati.
Relativamente alla liquidazione controllata del sovraindebitato, l’art. 269, comma 1, C.C.I. stabilisce che il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’O.C.C. All’interpretazione di questa norma sovviene il commento alla norma contenuto nella Relazione illustrativa.
Al fine di contenere i costi della procedura, è previsto che la presentazione del ricorso contenente la domanda di liquidazione sia effettuata personalmente dal debitore. Ciò in quanto l’assistenza è assicurata dall’intervento obbligatorio del gestore della crisi O.C.C., che redige la relazione da allegare alla domanda, in cui espone la situazione economico finanziaria del debitore ed esprime una valutazione sull’attendibilità della documentazione fornita dal debitore.
Relativamente, invece alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 68, comma 1, ultimo cpv, C.C.I. postula la non necessità dell’assistenza tecnica del difensore.
Va da sé che, nel caso in cui il debitore non si munisca di difensore, il gestore della crisi O.C.C. dovrà individuare, predisporre, istruire ed attestare il piano di ristrutturazione e pertanto, nei costi prededucibili, vi saranno i suoi compensi e non (anche) i compensi del professionista incaricato dal debitore.
È evidente che, rispetto alla liquidazione controllata, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, c’è una maggiore apertura, in quanto il legislatore non statuisce direttamente la possibilità di accedere alla liquidazione con ricorso personalmente presentato dal debitore, ma semplicemente chiarisce la non necessità dell’assistenza tecnica. 
Ciò naturalmente in ragione della maggiore complessità di dover predisporre un vero e proprio piano di ristrutturazione rispetto ad una mera liquidazione, quale extrema ratio ai fini dell’esdebitazione.
Nel concordato minore, asimmetricamente rispetto agli istituti precedenti, il commento all’art. 76 C.C.I. contenuto nella relazione illustrativa “impone” letteralmente che, all’ausilio prestato dall’O.C.C., si aggiunga quello del difensore.
Non può non ravvisarsi, tuttavia, una certa incongruenza, in quanto il commento all’art. 76 C.C.I. contenuto nella Relazione illustrativa impone l’assistenza tecnica da un lato, ma stabilisce altresì che il gestore della crisi O.C.C. (nonostante la presenza del difensore) debba svolgere comunque le funzioni che, nel concordato preventivo, spetterebbero al professionista che assiste l’imprenditore nella redazione del piano.
È evidente che la compresenza tra le due figure professionali, e conseguente delimitazione precisa dei ruoli, è tutta in divenire. 
16.1 . Premessa
Il meccanismo della prededuzione dei compensi del gestore della crisi O.C.C. è originato unicamente dall’art. 13, comma 4 bis [25], L. n. 3 del 2012, (quanto all’accordo con i creditori ed al piano del consumatore) e dall’art. 14 duodecies, comma 2, della L. n. 3 del 2012 (quanto alla liquidazione dei beni).
Le predette norme stabiliscono che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura per sovraindebitamento sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
Tale enunciato replica, sostanzialmente, l’art. 111 bis, comma 2, L. fall.
16.2 . La lacuna normativa sull’imputazione delle spese generali nella L. n. 3 del 2012
In virtù di quanto sopra, difetterebbe, nel sovraindebitamento, il più complesso apparato normativo vigente per le procedure concorsuali maggiori, ovvero quello di cui agli artt. 111, 111 bis e 111 ter L. fall., laddove, anche nel caso in cui l’attivo sia costituito dal solo ricavato del bene immobile ipotecato, la provvista per il soddisfacimento delle spese generali non può che essere presa dall’attivo disponibile, quale ne sia l’origine (appunto vendita del bene ipotecario), sempre che i crediti siano da considerarsi quali spese nell’interesse generale della procedura [26].
Vi è sostanzialmente un vuoto normativo, ovvero non viene disciplinata la riconducibilità delle spese generali della procedura anche ai creditori ipotecari.
In guisa che, ove si interpretassero letteralmente l’art. 13, comma 4 bis, e l’art. 14 duodecies, comma 2 della L. n. 3/2012 - nel caso in cui l’attivo fosse costituito esclusivamente dalla somma ricavata dalla liquidazione del bene oggetto di ipoteca – a rigore nessun credito prededucibile potrebbe essere soddisfatto, nemmeno quello del gestore della crisi O.C.C.
Da ciò deriverebbe una disparità di trattamento tra i compensi del gestore della crisi O.C.C. nel sovraindebitamento ed i compensi del curatore o del commissario giudiziale nelle altre procedure, in violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Recentemente, vi è stata invece una pronuncia [27] che per la prima volta ha affrontato in maniera puntuale l’antergazione dei predetti crediti rispetto al creditore ipotecario, anche in caso di attivo incapiente.
Nella fattispecie, il creditore ipotecario aveva contestato il progetto di riparto finale depositato dal liquidatore, assumendo la violazione dell’art. 14 duodecies, comma 2, della L. n. 3 del 2012, in quanto tale progetto poneva a carico del creditore ipotecario le spese deducibili della procedura (tra cui il compenso del gestore della crisi O.C.C., il compenso del liquidatore e l’ICI maturata nell’ambito della procedura di O.C.C.).
Il tribunale ha invece ritenuto che la disciplina generale espressa dalla legge fallimentare, in merito alla graduazione dei crediti muniti di diritti di poziorità, in relazione alle spese prededucibili, non possa essere trascurata, alla luce di una lettura sistematica di tutta la disciplina che regola la concorsualità, al cui genere anche le procedure di composizione della crisi per sovraindebitamento appartengono.
Sicchè, con particolare riferimento alla liquidazione, ha precisato che l’art. 14 duodecies, comma 2, della L. n. 3 del 2012 vada interpretato in combinato disposto con gli artt. 111 bis, comma 2, e 111 ter l. fall., e conseguente declinazione giurisprudenziale.
In guisa che, anche nella predetta ipotesi, i crediti dell’O.C.C. possano beneficiare del meccanismo della prededuzione, anche in caso di realizzo incapiente.
16.3 . La (rinnovata) lacuna nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza
L’art. 6, comma 1, lett. a, C.C.I. prevede la prededucibilità dei crediti relativi a spese e compensi dell’O.C.C., unitamente agli O.C.R.I.
Purtuttavia, pare che nell’assetto normativo del C.C.I. permanga la stessa lacuna già vista con la L. n. 3 del 2012.
Difatti, l’art. 277, comma 2, C.C.I., stabilisce che: “i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”. In buona sostanza, riproduce sic et simpliciter l’art. 14 duodecies, comma 2, L. n. 3 del 2012.
Tuttavia, come visto in precedenza, la pronuncia Trib. Como, 18 dicembre 2019 ha stabilito l’opportunità dell’applicazione analogica dell’art. 111 ter l. fall. al progetto di riparto finale di una liquidazione del patrimonio avente ad oggetto beni gravati da ipoteca, con la conseguente imputazione delle spese generali anche ai creditori ipotecari.
Dunque, al fine di colmare la (rinnovata) lacuna nel C.C.I., potrebbe ipotizzarsi – questa volta – un’applicazione analogica dell’art. 223, comma 3 C.C.I. (corrispondente dell’art. 111 ter l. fall.) all’art 277, comma 2, C.C.I. (corrispondente dell’art. 14 duodecies, comma 2, L. n. 3 del 2012).
17 . Conclusioni
Gli O.C.C., dunque, rivestono un ruolo epicentrico nelle procedure di composizione della crisi da sovrandebitamento: essi, in maniera ibrida, svolgono un triplice ruolo. Innanzitutto, quello del consulente del debitore, laddove il legislatore parla di “ausilio”, in maniera vieppiù evidente allorquando la domanda di accesso alla procedura venga depositata proprio per tramite dell’O.C.C. (nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nella liquidazione).
Poi vi è quello di garante nei confronti del tribunale e dei creditori della serietà ed attendibilità della proposta, allorquando il gestore della crisi O.C.C. sia chiamato ad attestare la fattibilità stessa della proposta e l’attendibilità della documentazione fornita dal debitore.
Infine, il gestore svolge un ruolo ausiliario anche nei confronti del tribunale, allorquando abbia il compito di gestire il procedimento stesso nella fase istruttoria e nell’esecuzione [28].

Note:

[1] 
Come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221. 
[2] 
Il D.Lgs. n. 14 del 2019 abroga tanto l’attuale legge fallimentare, quanto la legge n. 3 del 2012, in guisa che il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza costituisce fonte unica per le procedure concorsuali e liquidatorie, ivi compresi gli istituti della composizione della crisi da sovraindebitamento.
[3] 
Nella prassi iniziale, come peraltro consentito dall’art. 15, comma 9, L. n. 3 del 2012, in mancanza di un O.C.C. territorialmente competente, il debitore poteva chiedere direttamente al tribunale la nomina di un professionista avente i requisiti, che svolgesse la funzione di gestore della crisi. Tale ruolo generale si estingueva con la nomina del professionista. Poiché tale pratica veniva reiterata anche in presenza di un O.C.C. territorialmente competente, la Corte di Cassazione, sez. VI, 8 agosto 2017, n. 19740, si è espressa dichiarando inammissibile la richiesta di nomina presso il tribunale di un professionista facente funzione di gestore della crisi, ex art. 15, comma 9, allorquando sia già presente un O.C.C. territorialmente stabilito. Così anche Trib. Treviso, 12 ottobre 2017; Trib. Vicenza, 31 ottobre 2017. Alcuni tribunali, tuttavia, continuano ad accogliere la richiesta di nomina ex art. 15, comma 9, L. n. 3 del 2012, ritenendola comunque un’alternativa sempre percorribile da parte del debitore. Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, comunque, prevede la priorità degli O.C.C. stabiliti territorialmente, ove presenti.
[4] 
DI NOSSE, Gli Occ ed i professionisti designati: casi e problemi, in FIMMANO’ – D’ATTORRE (a cura di), La composizione della crisi da sovraindebitamento, Collana Regole e Mercati, Università Mercatorum, II ed., 2017, p. 185.
[5] 
Trib. Rimini, 14 dicembre 2017, il quale ha ha dichiarato inammissibile una domanda di liquidazione dei beni, corredata dalla relazione di un gestore della crisi appartenente ad un O.C.C. non avente sede nella circoscrizione del tribunale territorialmente competente.
[6] 
CESARE - VALCEPINA, Sovraindebitamento dalla tutela del debitore al recupero del credito, Torino, 2021, p. 45.
[7] 
Qualora la documentazione offerta non consenta di ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale ed economica del debitore, la domanda di accordo con i creditori e di piano del consumatore è inammissibile ex lege (art. 7, comma 2, lett. d, L. n. 3 del 2012); la stessa conclusione deriva dal combinato disposto degli artt. 67, comma 2, C.C.I., art. 68, comma 2, lett. c, C.C.I. e art. 70, comma 1, C.C.I. per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e dal combinato disposto degli artt. 75, comma 1, C.C.I., art. 76, comma 2, lett. d, C.C.I. e art. 77, comma 1, C.C.I. per il concordato minore.
[8] 
Nel caso del piano del consumatore, il contenuto della relazione O.C.C. è sancito dall’art. 9, comma 3 bis, L. n. 3 del 2012; nel caso dell’accordo con i creditori, dall’art. 9, comma 2, L. n. 3 del 2012; nel caso della liquidazione dei beni, dall’art. 14 ter, comma 3, L. n. 3 del 2012. Mentre con il C.C.I., nel caso della ristrutturazione dei debiti del consumatore, il contenuto della relazione O.C.C. è sancito dall’art. 68, comma 2; nel caso del concordato minore dall’art. 76, comma 2; nel caso della liquidazione controllata del sovraindebitato dall’art. 269, comma 2.
[9] 
MICHELOTTI, La liquidazione dei compensi nelle procedure di composizione da sovraindebitamento e nella liquidazione del patrimonio, 2018, CNDCEC, reperibile in https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1336. 
[10] 
L’O.C.C. delle Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano Monza Brianza Lodi, Pavia, Sondrio, Varese, iscritto al n. 80 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, richiede l’indicazione dei debiti totali e dell’attivo che si mette a disposizione della procedura nel modulo di richiesta nomina del gestore, link https://www.camera-arbitrale.it/upload/documenti/OCC/modulo%20istanza%20OCC%202020%20(1).pdf;  nonché fa espresso riferimento ai parametri di cui al D.M. 25 gennaio 2012 n. 30 nel proprio regolamento, link https://www.camera-arbitrale.it/it/occ-sovraindebitamento/costi-e-regolamento.php?id=562.
[11] 
L’O.C.C. presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, iscritto al n. 34 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, mette a disposizione una simulazione non vincolante e puramente indicativa dei compensi mediante foglio di calcolo excel scaricabile dal sito internet istituzionale, con espressa indicazione dei parametri di riferimento di cui al D.M. 24 settembre 2014 n. 202 e di cui al D.M. 25 gennaio 2012 n. 30, reperibile al seguente link https://www.ordineavvocatimilano.it/it/organismo-di-composizione-delle-crisi-da-sovraindebitamento/p124
[12] 
L’ O.C.C. presso l’Ordine degli Avvocati di Mantova, iscritto al n. 176 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, mette a disposizione del debitore, nel proprio sito istituzionale, la delibera sopra citata ed il programma di simulazione dei compensi http://www.ordineavvocatimantova.it/occ-tariffe/
[13] 
Inter alia, O.C.C. presso l’Ordine degli Avvocati di Bergamo, iscritto al n. 22 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, regolamento e prospetto attivo e passivo reperibili al link https://www.odcec.bg.it/index.php/o-c-c-da-sovraindebitamento.html
[14] 
Ad esempio, l’art. 14, comma 3, D.M. 24 settembre 2012, stabilisce che all’O.C.C. spetti un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10% ed il 15% sull’importo del compenso; mentre l’art. 16, comma 4, stabilisce che il compenso calcolato ai sensi del D.M. 25 gennaio 2012 n. 30 deve essere ridotto in una misura compresa tra il 15% e il 40%. In questi casi abbiamo dei paletti ministeriali, all’interno dei quali il singolo O.C.C., nel proprio regolamento interno, può autodisciplinarsi stabilendo una percentuale precisa ovvero stabilendo un discostamento che, giocoforza, non può che essere permeato dal favor debitoris. Ad esempio, in questo periodo di emergenza sanitaria, l’O.C.C. presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, iscritto al n. 34 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ha deliberato di rinunciare in toto, nel preventivo, alla percentuale di rimborso forfettario delle spese generali ed ha altresì deliberato di applicare tassativamente la riduzione del 40% sui compensi.
[15] 
MICHELOTTI, La liquidazione dei compensi nelle procedure di composizione da sovraindebitamento e nella liquidazione del patrimonio, 2018, CNDCEC, reperibile in https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1336.
[16] 
Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, poi modificata dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124.
[17] 
D.M. 20 luglio 2012 n. 140. 
[18] 
Legge 27 dicembre 2017 n. 205, nota come Legge di Bilancio 2018. 
[19] 
O.C.C. presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, iscritto al n. 34 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, in “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituito presso l’Ordine degli avvocati di Milano, art. 9, ult. cpv., reperibile al link https://www.ordineavvocatimilano.it/media/allegati/sovraindebitamento/REGOLAMENTO_OCC_310316DEF.pdf
[20] 
Tra i primi adempimenti dell’O.C.C., a titolo esemplificativo: l’attivazione del cassetto fiscale, l’acquisizione di visure al PRA, verifica della pendenza di procedure esecutive, effettuazione di visure catastali ed ispezioni ipotecarie, richiesta ed analisi degli estratti di ruolo, richiesta ed analisi degli estratti conto bancari, richiesta di certificati presso Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Inps, Inail, enti pubblici, et cetera, richiesta di precisazione dei crediti e verifica degli stessi, accesso presso CRIF e Centrale Rischi in Banca d’Italia.
[21] 
“Il compenso è dovuto indipendentemente dall’esito della attività previste di cui alla legge n. 3/2012” in “Regolamento degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”, pag. 9, O.C.C. presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo, iscritto al n. 22 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, reperibile al link https://www.odcec.bg.it/images/bg_OCC_REGOLAMENTO.pdf. 
[22] 
O.C.C. presso Camera di Commercio Maremma e Tirreno, iscritto al n. 51 della sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, “Disciplinare per i gestori e per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, pag. 6 e ss., reperibile al link https://www.lg.camcom.it/pagina2137_sovraindebitamento.html.
[23] 
O.C.C. presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli, iscritto al n. 105 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, “Vademecum per la presentazione della domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento innanzi all’O.C.C. istituito presso il COA di Napoli”, art. V, reperibile al link https://www.ordineavvocatinapoli.it/wp-content/uploads/2020/02/Vedemecum-domanda-OCC-COA-NAPOLI.docx4_.12.19.pdf. 
[24] 
MICHELOTTI, La liquidazione dei compensi nelle procedure di composizione da sovraindebitamento e nella liquidazione del patrimonio, 2018, CNDCEC, reperibile in https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1336.
[25] 
Come novellato dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha convertito con modificazioni il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori).
[26] 
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “il creditore titolare di ipoteca su un bene facente parte dell’attivo fallimentare è tenuto a sopportare le sole spese della procedura che si riferiscono al bene gravato, avendo riguardo sia a quelle specificamente sostenute per la sua gestione e liquidazione, sia a quelle generali riconducibili all’interesse e all’utilità anche potenziale del creditore garantito” (Cass., sez. I, 10 maggio 1999, n. 4626) e che: “il creditore ipotecario deve sopportare, in parte anche lui, l’onere di quelle spese generali che occorrono per corrispondere il compenso spettante al curatore, posto il fatto che quest’ultimo procede ad attività di amministrazione e liquidazione riferibili anche ai beni ipotecati e finalizzate a consentire il soddisfacimento delle ragioni del medesimo creditore ipotecario, per non parlare della preventiva verificazione ed ammissione, al passivo, del credito ipotecario, che egualmente richiede un’attività da parte del curatore ed è del pari indispensabile affinché il creditore possa partecipare al concorso e far valere il proprio diritto di prelazione sul ricavato dei beni soggetti ad ipoteca” (Cass., sez. I, 09 Giugno 1997, n. 5104).
[27] 
Trib. Como, 18 dicembre 2019, G.D. Dott. Petronzi, reperibile in http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23356#gsc.tab=0 e in https://www.unijuris.it/node/5069
[28] 
CESARE - VALCEPINA, Sovraindebitamento dalla tutela del debitore al recupero del credito, Torino, 2021, p. 41.

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