Tra i “poteri” e le “misure” di intervento sopra enunciati particolare interesse suscita la facoltà della Banca d’Italia di intervenire sugli organi di amministrazione e controllo della Banca, allo scopo di prevenire ovvero di controllare e gestire una situazione di “crisi”.[5]
Un primo intervento è rappresentato dalla legittimazione a disporre il c.d. “removal” di carattere individuale, con riferimento ad “uno o più esponenti aziendali”[6]. Costoro possono essere individuati nei soggetti che svolgono funzioni di Amministrazione, direzione e controllo, vale a dire membri del Consiglio di amministrazione; membri del Collegio Sindacale - nel sistema di governance c.d. “tradizionale” -; del Consiglio di Sorveglianza - nel sistema c.d. “dualistico” -; del Consiglio per il Controllo sulla Gestione - nel sistema c.d. “monistico” -; Direttori Generali; Vicedirettori Generali.
Il presupposto oggettivo di applicabilità del “potere di intervento” in esame è rappresentato dalla valutazione, da parte della Banca d’Italia, “nell’ambito delle sue competenze”, che “la loro [degli esponenti aziendali interessati] permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato”.
Il carattere alquanto generale (se non si vuole qualificare “generico”) di questo presupposto, insieme alla considerazione degli altri “poteri di intervento” della Banca d’Italia passati in rassegna, ha indotto a concludere[7]che le attuali disposizioni “disciplinano un modello di vigilanza più intrusivo rispetto al passato, nelle scelte gestionali”.
Si tratterebbe di poteri esercitabili, cioè non soltanto “come reazione dell’autorità a fronte di una banca in difficoltà, se non di pre-crisi”, ma anche come condizionamento delle “scelte tipiche societarie”.Da qui la conclusione della necessità di prendere atto di un “arretramento della posizione giuridica dei soci della s.p.a. bancaria”, sino ad indurre a porsi la domanda – anche alla luce della contemporanea introduzione della penetrante disciplina del bail-in[8] – se la evoluzione della legislazione in materia bancaria e finanziaria lasci più spazio “al riconoscimento di diritti soggettivi agli azionisti di società bancarie” (e finanziarie)[9].
Il “potere” di rimuovere singoli “esponenti aziendali” - introdotto nel nostro ordinamento solo di recente, diversamente che altrove[10], anche a seguito di sollecitazioni dell’Autorità di Vigilanza di settore[11] -, presenta profili di analogia con altri tre interventi ricompresi nell’ambito della vigilanza bancaria:
(i) il potere di removal “collettivo” (o “generale”) – (art. 69 viciessemel T.U.B.);
(ii) il potere di designare “Commissari in temporaneo affiancamento all’organo di Amministrazione” dell’intermediario bancario (art. 75 bis T.U.B.);
e
(iii) il potere di “scioglimento degli organi di Amministrazione e controllo”, propedeutico all’assoggettamento dell’intermediario alla procedura di “Amministrazione straordinaria” (art. 70, comma 1, T.U.B.-).
Si devono segnalare in via preliminare alcune (forse marginali) distinzioni per così dire “soggettive”.
Il potere di removal – cioè, di rimozione - “individuale” è esercitabile nei confronti degli “esponenti aziendali” - come sopra individuati: art. 67 ter, comma 1, lett. e) T.U.B. -, mentre:
- il potere di removal - cioè, di rimozione - “collettivo” è esercitabile nei riguardi dei “componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo” nonché dei “componenti dell’alta dirigenza”[12] (cfr art. 69 viciessemel T.U.B.);
- il potere di “scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo” (art.70, comma 1, T.U.B.) è esercitabile nei confronti dei componenti di tali organi e non nei confronti degli organi di “direzione”, ovvero appartenenti alla “alta dirigenza”;
- il potere di designazione di uno o più Commissari “in temporaneo affiancamento” è esercitabile nei riguardi dei soli membri degli “organi di amministrazione” (art. 75 bis T.U.B.)[13].
Che il potere di removal c.d. “individuale” rappresenti un intervento meno incisivo dell’esercizio della facoltà di disporre il removal “collettivo” è facilmente intuibile: e, in ogni caso, è la previsione dell’art. 69 octiesdecies, comma 1, lett. b) T.U.B. a precisare che il removal “collettivo” è disposto “sempre che gli interventi… previsti negli articoli 53 bis e 67 ter [removal “individuale”] non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione”.
La stessa conclusione è agevolmente conseguibile per ciò che concerne il confronto tra il potere di removal “individuale” e lo scioglimento degli Organi (che è propedeutico all’apertura dell’Amministrazione straordinaria: v. art. 70 T.U.B.): se non altro (ma non soltanto, per quanto osserveremo in appresso) perché il secondo intervento colpisce tutti gli “esponenti aziendali” – lasciando intendere che la rimozione di qualcuno soltanto di essi non avrebbe “posto rimedio alla situazione”-.
Meno agevole si presenta il confronto tra l’esercizio del potere di removal “individuale” e l’adozione della misura del “Commissario in temporaneo affiancamento”.
A prima vista, il secondo intervento appare meno incisivo del primo, in quanto affianca all’Organo di Amministrazione dell’intermediario un “Commissario”, e non rimuove uno o più amministratori. L’apparenza potrebbe peraltro ingannare, per almeno due ordini di ragioni.
A ben vedere, la nomina di un Commissario, sia pure in “temporaneo affiancamento” agli amministratori (lasciati) in carica, potrebbe presentare maggiore incisività dell’esercizio del potere di removal “individuale” – se si considera il fenomeno dal punto di vista dell’intermediario – in quanto:
(i) la Banca d’Italia - come si vedrà - è legittimata a disporre una sorta di “asservimento” degli Amministratori (lasciati) in carica alle decisioni del Commissario “affiancato” [14];
(ii) mentre a seguito dell’esercizio del potere di removal “individuale” la nomina del nuovo esponente aziendale spetta alla banca (e precisamente all’assemblea dei soci: l’art. 69 viciessemel T.U.B. lo dispone anche nell’ipotesi di rimozione collettiva), la nomina del Commissario “in temporaneo affiancamento” è frutto di una scelta della Autorità di Vigilanza[15].