Quanto all’obbligo a carico dell’imprenditore di istituire adeguati assetti con riferimento alle responsabilità a carico dell’organo amministrativo la giurisprudenza, ad oggi conosciuta, considera la mancata o la inadeguata istituzione di tali strumenti come grave atto di “mala gestio” con conseguenti gravi responsabilità sull’organo gestorio e con possibili ricadute sull’organo di controllo.
Sul punto è utile una breve rassegna degli interventi giurisdizionali conosciuti e di maggior interesse per poi trarre considerazioni conclusive:
- Tribunale ordinario di Milano Sezione specializzata imprese B Sentenza n. 11105/2019 pubblicata il 3/12/2019
Il caso può, come di seguito, essere riassunto: S.r.l. quale socio unico di S.r.l. semplificata ha proposto azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore unico per avere “portato avanti l’attività imprenditoriale nonostante questa fosse costantemente foriera di perdite …” “e in via subordinata avere protratto l’attività sociale di … dal momento che era emersa la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2482 Tuir fino alla messa in liquidazione della società così violando le disposizioni degli artt. 2485 e 2486 cc.”.
Sul tema di interesse il tribunale così si è espresso:
“E’ necessario dunque coniugare l’obbligo che grava anche sugli amministratori di S.r.l. semplificate di conservazione dell’integrità patrimoniale … e a tal fine vengono in soccorso criteri per la verifica in ottica ex ante dell’attività gestoria … ai quali ad oggi è stato riconosciuto rango di veri e propri “obblighi di legge” con l’introduzione del secondo comma dell’art. 2086 cc che formalizza il dovere, per gli imprenditori e per gli amministratori di tutte le società di capitale:
- di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensioni dell’impresa e finalizzati a mantenere e rilevare tempestivamente situazioni patologiche che potrebbero sfociare nella definitiva perdita della continuità aziendale intesa come capacità dell’impresa di poter continuare a svolgere la propria attività;
- di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Il tribunale, pur non decidendo sul tema degli adeguati assetti inquanto “nessun rilievo è stato mosso circa l’assetto organizzativo adottato …” individua in modo chiaro, quale obbligo di legge, l’istituzione di adeguati assetti.
- Tribunale di Roma 15/9/2020 (Adeguati assetti organizzativi e responsabilità degli amministratori)
Il tribunale prevede che è responsabile l’amministratore che omette di approntare adeguati assetti organizzativi in presenza di segnali indicatori di una situazione di crisi o precrisi.
- Tribunale di Cagliari del 19/1/2022
Nel caso in esame l’ispezione ordinata ai sensi dell’art. 2409 c.c. concludeva che la società risultava sprovvista di adeguato assetto amministrativo.
In particolare per la società, l’unico strumento organizzativo era rappresentato da un organigramma peraltro non aggiornato.
Sempre l’ispezione evidenziava l’assenza di un mansionario, l’inadeguata struttura organizzativa e l’assenza di un sistema di monitoraggio o dei rischi aziendali.
Quanto all’assetto amministrativo veniva rilevata la mancanza: della redazione di budget di tesoreria, della redazione di strumenti previsionali, della redazione di situazione finanziaria e della redazione di un piano industriale. Quanto all’aspetto contabile sempre l’ispezione rilevava varie carenze.
Il tribunale afferma che il dovere di dotare la società di adeguati assetti in chiave preventiva rispetto all’emersione della crisi e della perdita della continuità aziendale è fattispecie quasi più grave per le imprese in situazione di equilibrio rispetto a quelle ormai in crisi.
“Del resto una volta manifestata la crisi, sfuma la gravità della adozione di adeguati assetti e viene in massimo rilievo, invece, la mancata adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per fronteggiarla”.
Il tribunale ha quindi ritenuto che l’assenza di un assetto adeguato rappresenti una grave irregolarità nella gestione e, pur non ritenendo necessaria la revoca dell’organo di gestione, ha nominato un amministratore giudiziario, ordinando “all’organo amministrativo di adottare entro 150 gg gli assetti amministrativi, organizzativi e contabili adeguati”.
- Tribunale di Catania 08/02/2023
Nel caso all’esame del recentissimo intervento giurisprudenziale rileva ispezione ordinata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2409 c.c. a seguito esposto a cura di soci di minoranza con cui si denunciavano gravi irregolarità gestionali; detti soggetti avevano anche inoltrato denuncia al collegio sindacale ex art. 2408 c.c. invitando tale organo a compiere gli accertamenti del caso in relazione a varie condotte ritenute non corrette quali: la mancata approvazione di un aggiornato piano industriale, l’aggravamento della situazione debitoria non motivata, ecc; dalla relazione dell’organo di controllo all’assemblea non sembrano (dalla sentenza non rilevano) evidenziarsi fatti censurabili ecc.
I sospetti di gravi irregolarità nella gestione hanno trovato conferma nella relazione dell’ispettore dalla quale, peraltro, rilevano in particolare: accertamento dell’aggravarsi della situazione della società, la mancata approvazione di un piano industriale e finanziario ecc.
Nulla risulta evidenziato, dal detto professionista, quanto agli adeguati assetti.
Va da subito messo in evidenza come la sentenza del tribunale di Catania si rileva di grande interesse dato che non interviene nel contesto di una crisi aziendale ma nell’ambito di una lite fra soci sottolineando quindi la rilevanza di tale adempimento nella ordinaria gestione di impresa.
Sulla base delle verifiche effettuate dall’ispettore e soprattutto dalle articolate deduzioni dei ricorrenti il tribunale ha ritenuto che il ricorso sia fondato e meriti di essere accolto con revoca dell’attuale organo amministrativo e nomina di un amministratore giudiziario.
Il tribunale, tralasciando le questioni di minore rilevanza, ritiene di dover appuntare l’attenzione sulla accertata violazione dell’art. 2086, comma 2 c.c. e a tenore del quale “l’imprenditore, che operi in forma societaria e collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Sul tema il Tribunale evidenzia che il comma 2 dell’art. 2086 c.c. è entrato in vigore il 16/03/2019; ciò nonostante gli amministratori nulla hanno predisposto in merito all’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.
I componenti del CDA sul tema si sono difesi deducendo “in ordine alla realizzazione degli assetti, la legge non impone forme particolari. Gli amministratori hanno costruito idonei assetti organizzativi con le varie delibere che hanno attribuito deleghe di funzioni, distribuendo competenze all’interno del CDA”. Detti soggetti rilevano poi che pur non avendo approvato il piano industriale ne hanno più volte trattato in vari CDA con informazione al collegio sindacale.
Il Tribunale aderendo alla prevalente dottrina, confermata da giurisprudenza di merito, precisa che l’art. 2409 c.c. non limita il perimetro della irregolarità alla gestione imprenditoriale delle società, ma attraverso il richiamo alla “gestione” indica l’ambito di incidenza delle conseguenze anche potenziali delle irregolarità.
“In questa prospettiva le misure organizzative che gli amministratori sono chiamati, anche sulla base del nuovo art. 2086 cc, ad adottare, risultano pur sempre finalizzati alla gestione societaria ovvero ne rappresentano una modalità di attuazione. Ed in effetti anche le irregolarità organizzative sono idonee a produrre inefficienze che si ripercuotono, inevitabilmente, sulla gestione imprenditoriale della società.
Un concetto ampio di gestione consente, dunque, di annoverare tra le irregolarità anche la violazione di specifici compiti che, pur non attenendo alla gestione imprenditoriale in senso stretto, riguardano l’ordinato svolgimento dei poteri tra organi della società.
In definitiva, la gestione è termine dal significato complesso che abbraccia non solo l’amministrazione corrente, ma anche le scelte strategiche e tutte le scelte che attengono all’assetto organizzativo delle società, che non si esaurisce nella distribuzione di deleghe ai componenti del CDA.
Il richiamo alla scelta e all’adempimento degli obblighi inerenti l’assetto organizzativo della società porta, poi, ad attribuire rilievo, in sede di denuncia al tribunale, anche alla predisposizione di adeguati assetti organizzativi finalizzati tanto alla prevenzione della crisi di impresa quanto alla tempestività di un intervento e una volta finalizzato al superamento della crisi, come espressamente richiesto dal nuovo art. 2086 cc.
Ratio della norma è chiaramente quella di imporre all’impresa una completa struttura organizzativa, amministrativa e contabile tale da non ignorare il fenomeno della crisi, ma, al contrario, rilevarlo quanto prima per poter adottare le necessarie misure ed evitare di dover pervenire a scelte esclusivamente liquidatorie.
Proprio per tale motivo il rispetto degli obblighi imposti dall’art. 2086 co 2 cc non può limitarsi alla distribuzione di deleghe agli amministratori, ma impone una precisa individuazione e indicazione di tutti gli altri aspetti organizzativi, amministrativi e contabili, che nel caso di specie, risultano del tutto assenti.
In buona sostanza, la mancata predisposizione degli assetti imposti dall’art. 2086 co2 cc, finalizzati, per un verso a prevenire eventuali crisi di impresa e, peraltro, a garantire un immediato intervento per il superamento della crisi, costituisce di per sé grave atto di mala gestio idoneo a giustificare la revoca dell’amministratore (in tal senso Tribunale di Roma ord. 15/09/2020)… È evidente che nella specie, in carenza di assetti organizzativi ex art. 2086 co 2 cc, che non risultano essere mai stati sollecitati neppure dal collegio sindacale, non si pone alcun problema di limiti di sindacabilità delle scelte operate dal CDA, configurandosi, di contro, un grave inadempimento degli obblighi gravanti sull’organo gestorio.
Risulta, quindi, ad avviso del Tribunale configurabile una grave irregolarità, palesemente foriera di possibile pregiudizio sia per gli interessi dei creditori che per la società … e ricorrono i presupposti ex art. 2409 cc per l’adozione del provvedimento di revoca dell’organo amministrativo della società ... e di nomina di amministratore giudiziario per la pregiudiziale inerzia rispetto all’adozione delle misure imposte dall’art. 2086 co 2 cc.”
Il Tribunale sottolinea come le misure organizzative che gli amministratori sono chiamati ad adottare risultano finalizzate alla gestione societaria rappresentandone una modalità di attuazione. Le irregolarità amministrative quali la mancanza di adeguati assetti sono idonee a produrre inefficienze che hanno ricadute sulla gestione della società. Quindi la gestione operativa dell’impresa considera non solo l’amministrazione corrente ma anche in via prospettiva le strategie e le scelte, temi che attengono ad adeguati assetti.
Sulla base delle verifiche effettuate dall’ispettore e soprattutto dalle articolate deduzioni dei ricorrenti, il tribunale ha ritenuto che il ricorso sia fondato e meriti di essere accolto con revoca dell’attuale organo amministrativo e nomina di un amministratore giudiziario.
- Da ultima si ricorda la sentenza della Cassazione Civile sez. I, 22/06/2017 n. 15470 che, molto prima dell’introduzione nel codice civile dell’art. 2086 cc e dell’entrata in vigore del CCII, ha fissato sul tema concetti di rilievo.
Secondo la citata sentenza la disciplina prevista dal codice civile pone in capo agli amministratori un obbligo di diligente e corretta amministrazione ai sensi degli articoli 2392-2403 e 2497 ai fini della corretta amministrazione.
E’ evidente che tali adempimenti vanno strettamente collegati ai generali doveri di cui agli artt. 2381 e 2403 in cui rientra l’obbligo di predisporre adeguati assetti in funzione della natura e dimensione dell’impresa (art. 2381, comma 5).[4]