Loading…

Gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili: analisi e note di rilievo da recente giurisprudenza

Giuliano Buffelli, Dottore Commercialista in Bergamo

1 Agosto 2023

Nell’ambito della corretta gestione di impresa, più nello specifico se in difficoltà, il perno delle regole da seguire è sicuramente costituito dagli obblighi posti a carico dell’imprenditore individuale e collettivo dall’art. 2086 c.c. e dall’art. 3 del codice della crisi e dell’insolvenza.
In particolare il secondo comma dell’art. 2086 c.c. ha introdotto sin dal 2019, nel nostro ordinamento il dovere dell’organo amministrativo e dell’imprenditore di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensione dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione degli strumenti che l’ordinamento offre per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Trattasi di adempimento di notevole impegno sia organizzativo che economico che grava (va ricordato) su un rilevante numero di piccole e medie imprese (che nel tessuto imprenditoriale italiano rappresentano la maggioranza), sicuramente ancora impreparate a sviluppare strumenti di tale portata la cui inosservanza ha gravi ricadute sull’impresa (acuirsi della crisi), nonché sull’imprenditore, sull’amministratore e sull’organo di controllo in chiave responsabilità. Sul tema rilevano già prese di posizione da parte di giurisprudenza.
Il nostro legislatore negli ultimi anni, si ricorda, per far fronte alla crisi indotta dalla pandemia (ora rileva una guerra con effetti recessivi sull’economia), ha emanato varie norme di supporto alle imprese (si ricordano solo la sospensione dagli ammortamenti, il rinvio delle perdite ecc.); l’adempimento di cui si tratta potrebbe avere delicate conseguenze, e complicate intersezioni con le richiamate norme di supporto.
L’invito al legislatore è quello di valutare la possibilità di prevedere un diverso grado di applicazione alle imprese quanto agli assetti, rimodulando le conseguenti responsabilità.
Riproduzione riservata
1 . Premessa
Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il codice della crisi e dell’insolvenza introdotto dal D.Lgs. n. 14/2019 (a seguire anche CCII) e attuato in via definitiva con le modifiche apportate dal D. Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 in esecuzione della direttiva (UE) n. 1023/2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
Il codice oltre a trattare in modo specifico il tema della gestione della crisi di impresa interviene con norme di valenza civilistica con impatto di rilievo sulla normale attività di impresa.
La base su cui si fondano le regole per la prevenzione della crisi è costituita dagli obblighi imposti dall’art. 2086 cc dal titolo “Gestione dell’impresa”, dall’art. 3 del CCII dal titolo “Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa” e dell’art. 375 CCII dal titolo “Assetti organizzativi dell’impresa”.
Le novità civilistiche recate dal CCII post D.Lgs. n. 85/2022 individuano, quanto all’art. 2086, un percorso normativo di cui è utile, in sintesi, ricordarne la filosofia.
Quest’ultima norma era già presente nel CCII ante D.Lgs. n. 83/2019 in cui veniva introdotto il dovere dell’organo amministrativo di istituire assetti organizzativi adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, nonché quello di attivarsi tempestivamente per il suo superamento; la disposizione era collegata al ruolo affidato all’organo di controllo e al revisore, quanto a specifici obblighi di segnalazione.
Nella sua originaria formulazione va tuttavia ricordato che la segnalazione doveva essere rivolta, in caso di non attivazione dell’organo amministrativo, a un soggetto esterno all’impresa, l’OCRI che avrebbe dovuto collaborare con l’impresa nel percorso di gestione e superamento della crisi.
Il detto sistema ha rilevato sin dall’origine criticità, in particolare indotta dall’acuirsi della crisi economica causata dalla pandemia; per tale motivo il legislatore ha introdotto prima in via sperimentale (D.L. n. 118/2021) e poi in forma definitiva l’istituto della composizione negoziata della crisi.
I doveri dell’organo amministrativo imposti dall’art. 2086 c.c. sono entrati in vigore nel marzo 2019 mentre gli obblighi di segnalazione all’OCRI non sono mai entrati in vigore causa i vari rinvii motivati dalla pandemia e dalle critiche intervenute.
La composizione negoziata innova il sistema di segnalazioni a carico dell’organo di controllo che preliminarmente deve allertare l’organo amministrativo in tal modo responsabilizzandolo in particolare sull’adozione di adeguati assetti per poi attuare denuncia al tribunale nel caso di gravi irregolarità nella gestione.[1]
2 . Analisi dell’art. 2086 c.c. in collegamento con le novità introdotte dall’art. 3 CCII
L’art. 2086 c.c. dal titolo “Gestione dell’impresa” al primo comma individua nell’imprenditore il capo dell’impresa da cui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
Il secondo comma statuisce il dovere dell’imprenditore individuale e collettivo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. In particolare tale dovere è strettamente collegato, attraverso la locuzione “anche in funzione”, ad altri rilevanti controlli circa:
- la rilevazione tempestiva della crisi;
- la perdita della continuità aziendale,
nonché
di attivarsi senza indugio per l’adozione e attuazione di uno degli strumenti offerti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
La norma evidenzia il collegamento tra gli adeguati assetti e il controllo sulla rilevazione tempestiva della crisi e della continuità aziendale.
Va ricordato che ai sensi dell’OIC 11 del marzo 2018 per continuità aziendale si intende:
“la capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio [2]“.
La previsione dei 12 mesi viene indirettamente confermata dal comma 3 lett. b) dell’art. 3 CCII.
La norma, in sintesi analizzata, evidenzia concetti qualitativi ma non chiarisce quantitativamente come si determini l’adeguatezza degli assetti e come si possano tempestivamente individuare segnali di crisi.
L’art. 3 del CCII al comma 3 dà indicazione circa il considerare o meno adeguati gli assetti se consentono:
a) di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;[3]
b) di verificare la sostenibilità dei debiti e la prospettiva di continuità per i 12 mesi successivi.
(nuovo orizzonte temporale in seguito alla modifica intervenuta nel CCII a cura del D.Lgs. n. 83/2022 – in precedenza l’arco temporale era di 6 mesi ex art. 13 D.Lgs. n. 14/2019) nonché di rilevare i segnali di allarme di cui al successivo comma 4-;[3]
c) di ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata per potere effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. (art. 13, comma 2 CCII).
Il successivo comma 4 precisa che costituiscono segnali di crisi:
· l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
· l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
· l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;l’esistenza di una o più  ·  · esposizioni debitorie previste dall’art. 25 novies, comma 1. 
3 . Gli adeguati assetti
L’individuazione attuativa degli adeguati assetti viene ben declinata dal documento di ricerca a cura della Fondazione nazionale dei commercialisti del 7/7/2023 (a seguire anche FNC) dove nei capitoli:
6) I flussi informativi tra gli attori della governance aziendale;
7) i presupposti per la definizione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
8) gli adeguati assetti organizzativi;
9) gli adeguati assetti amministrativi;
10) gli adeguati assetti contabili;
si dà chiara indicazione delle modalità di istituzione di tale struttura operativa.
Il prezioso documento evidenzia “quale possa essere un percorso in grado di fornire gli strumenti necessari a mitigare la discrezionalità dell’amministratore che è chiamato a progettare un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile”.
In tale ambito il percorso consigliato in estrema sintesi si snoda:
- sulla definizione del modello di business su cui andare a comporre il modello gestionale al fine di “progettare e realizzare l’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, che dovrebbe garantire la<<… rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita di continuità>>”.
Il modello di business gestionale in ottica prospettica significa l’assunzione da parte dell’imprenditore (individuale e non) di un differente approccio basato sulla cultura del controllo (il tutto nell’ambito della proporzionalità e della ragionevolezza considerata la natura e le dimensioni dell’impresa).
Il modello gestionale si fonda su adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili non solo per verificare sintomi di crisi ma per gestire tutte quelle variabili che caratterizzano la vita dell’impresa;
- sulla costruzione di adeguati assetti organizzativi considerando la struttura amministrativa, lo stile di governo societario e i sistemi operativi.
La struttura, interessando varie unità operative, prevede la divisione del lavoro attraverso un organigramma in cui si definiscono i vari ruoli e un funzionigramma in cui si indicano le modalità di coordinamento delle varie funzioni, i mansionari in cui si declinano gli specifici compiti, e le norme procedurali da cui si rilevano le attività da porre in essere.
Con riferimento allo stile di governo societario si intende un sistema contrario allo stile autoritario, privilegiando il dialogo attivo tra le varie funzioni.
Infine i sistemi operativi sono finalizzati a favorire l’integrazione tra differenti attività aziendali.
Il documento prendendo spunto dal modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 passa a esaminare:
1) l’adeguato assetto amministrativo precisando che tale struttura deve garantire “un processo decisionale ed una operatività gestoria all’insegna della pianificazione, della programmazione e del controllo”.
Quanto precede basato su capacità di pianificazione, programmazione e controllo attraverso la costruzione di piani industriali.
1 a) il piano industriale, con orizzonte temporale di almeno 3 anni deve, attraverso il piano economico, il piano degli investimenti e il piano finanziario, delineare prospetticamente le previsioni gestionali future in ambito economico, patrimoniale e finanziario.
1 b) i piani operativi (o budget) rappresentano attraverso un documento contabile e gestionale la traccia dell’operatività strategica futura.
In tale ambito, di rilievo è l’attività di controllo (analisi degli scostamenti) che si estrinseca nella attività di verifica degli obiettivi previsti con intervento sugli scostamenti dovuti a variabili e rischi.
2) gli adeguati assetti contabili rappresentano la base e la fonte da cui trarre le corrette informazioni gestionali costruite su contabilità operante sia in modo consuntivo che previsionale.
2 a) il bilancio d’esercizio e il suo valore segnalitico.
La predisposizione di un corretto bilancio d’esercizio costituisce lo strumento base di immediato riscontro sull’andamento aziendale dai vari punti di vista: reddituale, patrimoniale e finanziario.
La riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico con determinazione e coordinamento degli indici di bilancio  ricavati dallo stato patrimoniale e dal conto economico, l’analisi dei flussi finanziari e della posizione finanziaria netta consentiranno al management di avere una evidenza analitica della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa in ossequio a quanto richiesto dal CCII e dall’art. 2086, comma 2 c.c.
2 b) Il bilancio gestionale e il suo valore segnalatico.
Tale documento si basa sulla contabilità gestionale rappresentata da un insieme di processi, delle tecniche e degli strumenti con cui si analizzano le varie fasi della produzione di una azienda dal punto di vista finanziario; trattasi di strumento a supporto della contabilità generale perché consente di ottenere informazioni utili in ambito strategico.
Da questa contabilità si ottiene il bilancio gestionale che permette di gestire informazioni contabili ed extracontabili e di contabilità analitica.
2 c) Il bilancio previsionale e il suo valore segnalitico.
Tale bilancio si compone:
- del budget economico
- del budget patrimoniale
- del budget finanziario
Trattasi di strumenti finalizzati a monitorare l’andamento dell’impresa in ambito prospettico dal punto di vista economico, patrimoniale e finanziario.
2 d) Il sistema dei reporting e il suo valore segnalitico.
Trattasi di strumento di analisi e informazione al servizio del processo decisionale del management utile al fine dell’assunzione delle diverse decisioni operative.
4 . La giurisprudenza in tema di adeguati assetti
Quanto all’obbligo a carico dell’imprenditore di istituire adeguati assetti con riferimento alle responsabilità a carico dell’organo amministrativo la giurisprudenza, ad oggi conosciuta, considera la mancata o la inadeguata istituzione di tali strumenti come grave atto di “mala gestio” con conseguenti gravi responsabilità sull’organo gestorio e con possibili ricadute sull’organo di controllo.
Sul punto è utile una breve rassegna degli interventi giurisdizionali conosciuti e di maggior interesse per poi trarre considerazioni conclusive:
- Tribunale ordinario di Milano Sezione specializzata imprese B Sentenza n. 11105/2019 pubblicata il 3/12/2019
Il caso può, come di seguito, essere riassunto: S.r.l. quale socio unico di S.r.l. semplificata ha proposto azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore unico per avere “portato avanti l’attività imprenditoriale nonostante questa fosse costantemente foriera di perdite …” “e in via subordinata avere protratto l’attività sociale di … dal momento che era emersa la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2482 Tuir fino alla messa in liquidazione della società così violando le disposizioni degli artt. 2485 e 2486 cc.”.
Sul tema di interesse il tribunale così si è espresso:
E’ necessario dunque coniugare l’obbligo che grava anche sugli amministratori di S.r.l. semplificate di conservazione dell’integrità patrimoniale … e a tal fine vengono in soccorso criteri per la verifica in ottica ex ante dell’attività gestoria … ai quali ad oggi è stato riconosciuto rango di veri e propri “obblighi di legge” con l’introduzione del secondo comma dell’art. 2086 cc che formalizza il dovere, per gli imprenditori e per gli amministratori di tutte le società di capitale:
- di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensioni dell’impresa e finalizzati a mantenere e rilevare tempestivamente situazioni patologiche che potrebbero sfociare nella definitiva perdita della continuità aziendale intesa come capacità dell’impresa di poter continuare a svolgere la propria attività;
- di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. 
Il tribunale, pur non decidendo sul tema degli adeguati assetti inquanto “nessun rilievo è stato mosso circa l’assetto organizzativo adottato …” individua in modo chiaro, quale obbligo di legge, l’istituzione di adeguati assetti. 
- Tribunale di Roma 15/9/2020 (Adeguati assetti organizzativi e responsabilità degli amministratori)
Il tribunale prevede che è responsabile l’amministratore che omette di approntare adeguati assetti organizzativi in presenza di segnali indicatori di una situazione di crisi o precrisi.
- Tribunale di Cagliari del 19/1/2022
Nel caso in esame l’ispezione ordinata ai sensi dell’art. 2409 c.c. concludeva che la società risultava sprovvista di adeguato assetto amministrativo.
In particolare per la società, l’unico strumento organizzativo era rappresentato da un organigramma peraltro non aggiornato.
Sempre l’ispezione evidenziava l’assenza di un mansionario, l’inadeguata struttura organizzativa e l’assenza di un sistema di monitoraggio o dei rischi aziendali.
Quanto all’assetto amministrativo veniva rilevata la mancanza: della redazione di budget di tesoreria, della redazione di strumenti previsionali, della redazione di situazione finanziaria e della redazione di un piano industriale. Quanto all’aspetto contabile sempre l’ispezione rilevava varie carenze.
Il tribunale afferma che il dovere di dotare la società di adeguati assetti in chiave preventiva rispetto all’emersione della crisi e della perdita della continuità aziendale è fattispecie quasi più grave per le imprese in situazione di equilibrio rispetto a quelle ormai in crisi.
“Del resto una volta manifestata la crisi, sfuma la gravità della adozione di adeguati assetti e viene in massimo rilievo, invece, la mancata adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per fronteggiarla”.
Il tribunale ha quindi ritenuto che l’assenza di un assetto adeguato rappresenti una grave irregolarità nella gestione e, pur non ritenendo necessaria la revoca dell’organo di gestione, ha nominato un amministratore giudiziario, ordinando “all’organo amministrativo di adottare entro 150 gg gli assetti amministrativi, organizzativi e contabili adeguati”.
- Tribunale di Catania 08/02/2023
Nel caso all’esame del recentissimo intervento giurisprudenziale rileva ispezione ordinata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2409 c.c. a seguito esposto a cura di soci di minoranza con cui si denunciavano gravi irregolarità gestionali; detti soggetti avevano anche inoltrato denuncia al collegio sindacale ex art. 2408 c.c. invitando tale organo a compiere gli accertamenti del caso in relazione a varie condotte ritenute non corrette quali: la mancata approvazione di un aggiornato piano industriale, l’aggravamento della situazione debitoria non motivata, ecc; dalla relazione dell’organo di controllo all’assemblea non sembrano (dalla sentenza non rilevano) evidenziarsi fatti censurabili ecc.
I sospetti di gravi irregolarità nella gestione hanno trovato conferma nella relazione dell’ispettore dalla quale, peraltro, rilevano in particolare: accertamento dell’aggravarsi della situazione della società, la mancata approvazione di un piano industriale e finanziario ecc. 
Nulla risulta evidenziato, dal detto professionista, quanto agli adeguati assetti.
Va da subito messo in evidenza come la sentenza del tribunale di Catania si rileva di grande interesse dato che non interviene nel contesto di una crisi aziendale ma nell’ambito di una lite fra soci sottolineando quindi la rilevanza di tale adempimento nella ordinaria gestione di impresa.
Sulla base delle verifiche effettuate dall’ispettore e soprattutto dalle articolate deduzioni dei ricorrenti il tribunale ha ritenuto che il ricorso sia fondato e meriti di essere accolto con revoca dell’attuale organo amministrativo e nomina di un amministratore giudiziario. 
Il tribunale, tralasciando le questioni di minore rilevanza, ritiene di dover appuntare l’attenzione sulla accertata violazione dell’art. 2086, comma 2 c.c. e a tenore del quale “l’imprenditore, che operi in forma societaria e collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Sul tema il Tribunale evidenzia che il comma 2 dell’art. 2086 c.c. è entrato in vigore il 16/03/2019; ciò nonostante gli amministratori nulla hanno predisposto in merito all’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. 
I componenti del CDA sul tema si sono difesi deducendo “in ordine alla realizzazione degli assetti, la legge non impone forme particolari. Gli amministratori hanno costruito idonei assetti organizzativi con le varie delibere che hanno attribuito deleghe di funzioni, distribuendo competenze all’interno del CDA”. Detti soggetti rilevano poi che pur non avendo approvato il piano industriale ne hanno più volte trattato in vari CDA con informazione al collegio sindacale.
Il Tribunale aderendo alla prevalente dottrina, confermata da giurisprudenza di merito, precisa che l’art. 2409 c.c. non limita il perimetro della irregolarità alla gestione imprenditoriale delle società, ma attraverso il richiamo alla “gestione” indica l’ambito di incidenza delle conseguenze anche potenziali delle irregolarità.
“In questa prospettiva le misure organizzative che gli amministratori sono chiamati, anche sulla base del nuovo art. 2086 cc, ad adottare, risultano pur sempre finalizzati alla gestione societaria ovvero ne rappresentano una modalità di attuazione. Ed in effetti anche le irregolarità organizzative sono idonee a produrre inefficienze che si ripercuotono, inevitabilmente, sulla gestione imprenditoriale della società. 
Un concetto ampio di gestione consente, dunque, di annoverare tra le irregolarità anche la violazione di specifici compiti che, pur non attenendo alla gestione imprenditoriale in senso stretto, riguardano l’ordinato svolgimento dei poteri tra organi della società. 
In definitiva, la gestione è termine dal significato complesso che abbraccia non solo l’amministrazione corrente, ma anche le scelte strategiche e tutte le scelte che attengono all’assetto organizzativo delle società, che non si esaurisce nella distribuzione di deleghe ai componenti del CDA. 
Il richiamo alla scelta e all’adempimento degli obblighi inerenti l’assetto organizzativo della società porta, poi, ad attribuire rilievo, in sede di denuncia al tribunale, anche alla predisposizione di adeguati assetti organizzativi finalizzati tanto alla prevenzione della crisi di impresa quanto alla tempestività di un intervento e una volta finalizzato al superamento della crisi, come espressamente richiesto dal nuovo art. 2086 cc.
Ratio della norma è chiaramente quella di imporre all’impresa una completa struttura organizzativa, amministrativa e contabile tale da non ignorare il fenomeno della crisi, ma, al contrario, rilevarlo quanto prima per poter adottare le necessarie misure ed evitare di dover pervenire a scelte esclusivamente liquidatorie.
Proprio per tale motivo il rispetto degli obblighi imposti dall’art. 2086 co 2 cc non può limitarsi alla distribuzione di deleghe agli amministratori, ma impone una precisa individuazione e indicazione di tutti gli altri aspetti organizzativi, amministrativi e contabili, che nel caso di specie, risultano del tutto assenti.
In buona sostanza, la mancata predisposizione degli assetti imposti dall’art. 2086 co2 cc, finalizzati, per un verso a prevenire eventuali crisi di impresa e, peraltro, a garantire un immediato intervento per il superamento della crisi, costituisce di per sé grave atto di mala gestio idoneo a giustificare la revoca dell’amministratore (in tal senso Tribunale di Roma ord. 15/09/2020)… È evidente che nella specie, in carenza di assetti organizzativi ex art. 2086 co 2 cc, che non risultano essere mai stati sollecitati neppure dal collegio sindacale, non si pone alcun problema di limiti di sindacabilità delle scelte operate dal CDA, configurandosi, di contro, un grave inadempimento degli obblighi gravanti sull’organo gestorio.
Risulta, quindi, ad avviso del Tribunale configurabile una grave irregolarità, palesemente foriera di possibile pregiudizio sia per gli interessi dei creditori che per la società … e ricorrono i presupposti ex art. 2409 cc per l’adozione del provvedimento di revoca dell’organo amministrativo della società ... e di nomina di amministratore giudiziario per la pregiudiziale inerzia rispetto all’adozione delle misure imposte dall’art. 2086 co 2 cc.”
Il Tribunale sottolinea come le misure organizzative che gli amministratori sono chiamati ad adottare risultano finalizzate alla gestione societaria rappresentandone una modalità di attuazione. Le irregolarità amministrative quali la mancanza di adeguati assetti sono idonee a produrre inefficienze che hanno ricadute sulla gestione della società. Quindi la gestione operativa dell’impresa considera non solo l’amministrazione corrente ma anche in via prospettiva le strategie e le scelte, temi che attengono ad adeguati assetti.
Sulla base delle verifiche effettuate dall’ispettore e soprattutto dalle articolate deduzioni dei ricorrenti, il tribunale ha ritenuto che il ricorso sia fondato e meriti di essere accolto con revoca dell’attuale organo amministrativo e nomina di un amministratore giudiziario.
- Da ultima si ricorda la sentenza della Cassazione Civile sez. I, 22/06/2017 n. 15470 che, molto prima dell’introduzione nel codice civile dell’art. 2086 cc e dell’entrata in vigore del CCII, ha fissato sul tema concetti di rilievo.
Secondo la citata sentenza la disciplina prevista dal codice civile pone in capo agli amministratori un obbligo di diligente e corretta amministrazione ai sensi degli articoli 2392-2403 e 2497 ai fini della corretta amministrazione.
E’ evidente che tali adempimenti vanno strettamente collegati ai generali doveri di cui agli artt. 2381 e 2403 in cui rientra l’obbligo di predisporre adeguati assetti in funzione della natura e dimensione dell’impresa (art. 2381, comma 5).[4]
5 . Conclusioni/Riflessioni
La giurisprudenza esaminata e, in particolare le sentenze del tribunale di Cagliari e di Catania, evidenziano con chiarezza come l’adeguatezza dell’assetto non può ritenersi raggiunta nel caso di deleghe concesse all’interno del consiglio di amministrazione, in mancanza: di organigramma aggiornato, di mansionario, di un sistema di monitoraggio dei rischi aziendali, di strumenti previsionali e budget di tesoreria nonché della redazione di situazione finanziaria e di piano industriale ecc.
La mancanza delle indicazioni tratte dalla giurisprudenza oltre a quelle, molto più articolate indicate dalla FNC, rendono la struttura operativa aziendale inadeguata con tutte le gravi conseguenze indicate in precedenza.
Quanto precede merita una riflessione: come è noto il tessuto imprenditoriale italiano è costituito in grande misura da piccole e medie imprese poco attrezzate per istituire un sistema di pianificazione economico finanziaria così come delineato (peraltro molto costoso in un periodo di evidente crisi indotta dalle varie contingenze non ultima quella dovuta alla crisi Russo/Ucraina). 
Il nostro legislatore consapevole di tale situazione ha negli ultimi 3 anni emanato una serie di normative emergenziali a sostegno delle imprese.
A parere di chi scrive una riflessione sulle prescrizioni di cui all’art. 2086, comma 2 c.c. nel senso di dar attenzione all’indicazione: “… adeguato alla natura e dimensione dell’impresa …” sarebbe opportuna quanto meno per delineare in modo puntuale, a seconda delle dimensioni dell’impresa, diverse metodiche applicative e di responsabilità, anche in termini di durata temporale prospettica rispetto alla quale sviluppare i dati previsionali, al fine di non gravare le strutture amministrative di incombenze eccessivamente impegnative e non compatibili con il proprio volume d’affari.
L’intervento servirebbe, oltre che a fornire semplificazioni operative, a ridurre i potenziali rischi che prospettivamente si delineano a carico degli imprenditori, amministratori e organi di controllo in caso di “pre-crisi – crisi - insolvenza reversibile” con assetti non giudicati adeguati!! 
Inoltre si auspica che l’ulteriore elaborato anticipato da FNC possa dare spazio alle considerazioni che precedono.

Note:

[1] 
(1)  Sul tema si vede la circolare Assonime n. 27 del 21 novembre 2022 dal titolo “I doveri degli organi sociale per la prevenzione e gestione della crisi nel nuovo codice della crisi” che nel capitolo 1/2/3 tracciano in modo puntuale l’evoluzione normativa dell’art. 2086, comma 2 c.c. quanto ai doveri degli organi sociali.
[2] 
Da tale documento nei punti dal 21 al 24 viene chiaramente declinato il principio della continuità aziendale.
[3] 
Sul tema si veda il recente documento di ricerca della Fondazione nazionale dei commercialisti del 07/07/2023 dal titolo “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici”.
[4] 
Stralcio da Sentenza Cassazione Civile Sez. I 22/06/2015 n. 15470 
in tema di responsabilità dell’amministratore di una società di capitali (nella specie, per azioni) per i danni cagionati alla società amministrata, l’insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (cd. business judgment rute) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell’art. 2392 cc (nel testo applicabile ratione temporis), sia tenuto conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere”.

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02