Si è sopra detto che, anche dal punto di vista giuridico-processuale, non è possibile procedere al pignoramento di un’azienda come tale, in quanto l’atto di pignoramento può colpire solo i singoli beni che costituiscono l’azienda; non è altresì possibile sostenere che l’esecuzione individuale trovi fondamento nell’equiparazione dell’apertura della liquidazione giudiziale ad un atto di pignoramento generale.
L’esecuzione collettiva “è un fenomeno giuridico ben più complesso di un pignoramento generale tanto che il curatore, proprio per mantenere l’azienda (nella sua unitarietà), si può trovare nella necessità di subentrare nei contratti pendenti (atto che non è possibile nel caso di esecuzione individuale) o addirittura gestire l’impresa in esercizio provvisorio”[25].
E’ stato acutamente osservato che l’espropriazione forzata dell’azienda, per potersi concretamente attuare nel contesto di un’esecuzione singolare, esigerebbe la direzione di un unico giudice su un processo esecutivo che investa, cumulativamente, beni e diritti eterogenei[26]: esigenza, quest’ultima, che non può essere soddisfatta in sede di espropriazione individuale, ove la competenza del giudice dell’esecuzione è attribuita in base ai singoli beni staggìti[27].
Nel processo esecutivo singolare non è neppure configurabile una "riunione" in senso tecnico, come quella disciplinata dagli artt. 273 e 274 c.p.c., ma al più lo svolgimento di plurime procedure in un unico processo.
Anche l’art. 561 c.p.c. – il quale, a certe condizioni, consente che, in caso di pluralità di pignoramenti su un medesimo bene immobile, l’esecuzione si svolga in un unico processo – trova applicazione soltanto qualora coincidano i beni colpiti da diversi pignoramenti, il che si verifica quando, in momenti diversi, sono assoggettati ad espropriazione i diritti reali vantati dallo stesso esecutato sul cespite colpito, ma non nel caso in cui distinti diritti, facenti capo a soggetti differenti, pur se riguardanti il medesimo bene, siano aggrediti con diversi atti di pignoramento; in quest'ultima ipotesi, infatti, le procedure restano formalmente separate (anche se, nell’ipotesi in cui pendano davanti al medesimo tribunale, sono trattate congiuntamente, al fine di liquidare il cespite con un'unica vendita), con la conseguenza che le vicende della singola procedura non si ripercuotono necessariamente sulle altre[28].
L’espropriazione forzata dell’azienda presuppone, inoltre, l’esigenza di un mezzo tecnico di conservazione (e quindi di gestione) del compendio, dal momento del pignoramento al momento della consegna all’aggiudicatario o all’assegnatario: mezzo di cui non solo nel codice di rito non è traccia, ma che “sarebbe addirittura irrealizzabile, davanti a una pluralità di procedure e di organi giudiziari competenti”[29].
Vero è che il pignoramento, nella sua funzione tradizionale, è un atto di vincolo: sottrae il bene alla disponibilità del debitore, lo cristallizza in una determinata situazione giuridica, e lo destina alla vendita forzata. Questa logica è compatibile con i beni "statici" (un immobile, un macchinario, un credito), che possono essere vincolati senza perdere il loro valore intrinseco, e che possono attendere la vendita forzata senza deteriorarsi per il solo fatto di essere immobilizzati (salvo deperimenti fisici, a cui il legislatore ha inteso fare fronte con la disciplina della custodia c.d. “attiva”).
L'azienda, al contrario, è per definizione un organismo dinamico: essa "vive" nell'esercizio dell'impresa, ed il suo valore – l'avviamento – si genera e si conserva attraverso la continuità dell'attività produttiva, la gestione dei rapporti con clienti e fornitori, il mantenimento del personale, il rispetto degli impegni contrattuali. Un'azienda "ferma" non è più un'azienda in senso economico: è un insieme di beni che, separati dalla loro funzione organizzativa, tendono rapidamente a perdere il differenziale di valore, che l'organizzazione conferisce loro.
Dunque, il pignoramento dell'azienda, ove mai fosse tecnicamente possibile[30], richiederebbe non solo la cristallizzazione del vincolo, ma anche la continuazione dell'attività produttiva durante il periodo che intercorre tra il pignoramento e la vendita: un'esigenza che il codice di rito non soddisfa e non può soddisfare, perché i suoi istituti (custodia, nomina del custode, poteri del custode sui beni mobili ex art. 559 c.p.c., etc.) sono modellati su beni statici e non su organismi produttivi in funzionamento[31].
Il custode dell'immobile pignorato ha poteri di conservazione e di gestione ordinaria del bene: può riscuotere i canoni di locazione, può far eseguire riparazioni urgenti, può compiere gli atti necessari per evitare il deterioramento. Ma questi poteri, che l'art. 560 c.p.c. gli riconosce, sono funzionali alla conservazione di un bene statico, non alla conduzione di un'impresa.
Il custode di un'azienda pignorata dovrebbe, invece, assumere decisioni imprenditoriali: scegliere i fornitori, gestire i rapporti di lavoro, rispettare i contratti in corso, fronteggiare la concorrenza, adattare la produzione alle condizioni di mercato. Si tratta di funzioni che richiedono competenze imprenditoriali specifiche, poteri decisionali ampi, responsabilità gestionali, che il codice di rito non attribuisce ad alcun soggetto nell'ambito dell'espropriazione individuale.
Il diritto concorsuale rappresenta, in questa prospettiva, il "laboratorio" in cui si sperimentano le soluzioni al problema dell'espropriazione dei beni dinamici: soluzioni che il codice di rito non conosce e che, per le ragioni strutturali sopra illustrate, non potrebbe recepire senza una riforma radicale della sua logica di fondo, esigendo la conservazione del valore aziendale e dei presidî gestori, che l'esecuzione individuale non può offrire.
Ben si comprende, pertanto, come il paradigma della cessione in blocco del compendio aziendale, implementato dalla normativa concorsuale, venga a prevalere sul sistema codicistico della vendita atomistica, imponendo, a mio modo di vedere, all’interprete non tanto di volgere lo sguardo alle norme del codice di procedura civile quale disciplina residuale rispetto a quella degli artt. 214 e 216 CCII, quanto di selezionare nell’ordito del codice quei principi che meglio si adattino a realizzare le finalità della cessione dell’azienda nell’ambiente concorsuale.
L’opzione codicistica, come meglio apparirà qui di seguito, non è un rinvio residuale, ma un modulo alternativo e selettivo, soggetto al controllo giudiziale.