Fiscalità negli istituti di gestione delle crisi d’impresa: dal correttivo ter all’IRAP
Giuliano Buffelli, Dottore commercialista in Bergamo
18 Settembre 2025
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Sommario:
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile;
- i fondi pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124;
- i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'art. 13 del D.Lgs n. 446/1997;
- i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione dell’IRAP le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- dalle persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’art. 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato (lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 446/1997) L’esclusione opera anche nei confronti dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- dalle persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato (lettera c) del comma 1 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 446/1997).
- 3,9% è l’aliquota ordinaria;
- 4,2% è riferita alle società di capitali ed enti commerciali che esercitano l’attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
- 4,65% per banche e altri soggetti finanziari;
- 5,9% per le imprese di assicurazione;
- 8,5% per le pubbliche amministrazioni.
La base imponibile si differenzia a seconda del soggetto:
le società di capitali, comprese le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria per opzione, determinano la base imponibile facendo riferimento alle norme civilistiche e ai principi contabili.
Rilevano poi, sempre in tema di base imponibile, differenti metodi applicativi per alcune categorie di contribuenti quali banche, soggetti finanziari, assicurazioni, cooperative edilizie ecc.
In tema IRAP assumono valenza alcuni principi fondamentali:
- Principio di derivazione sulla base del quale l’imponibile è determinato sulla base della differenza tra:
· valore della produzione di cui alla lett. A dell’art. 2425 c.c. da cui dedurre:
· costi della produzione di cui alla lett. B dell’art. 2425 c.c.;
escluse le seguenti voci:
- costi per il personale voce B9;
- altre svalutazioni delle immobilizzazioni voce 10 lett. c);
- svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide voce 10 lett. d);
- accantonamenti per rischi voce 12;
- altri accantonamenti voce 13;
nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o rami di azienda come risultanti dal conto economico
= Risultato: valore della produzione netta.
Si ribadisce che i componenti positivi e negativi rilevanti, sono assunti nella determinazione del valore della produzione netta in base alle risultanze del conto economico applicando il principio di derivazione senza considerare gli importi che rilevano ai fini fiscali secondo le indicazioni del TUIR;
- Principio della inerenza sulla base del quale i componenti negativi del conto economico devono essere riferiti esclusivamente all’attività di impresa;
- Principio di correlazione
La soppressione dell’area straordinaria del conto economico di cui al D.Lgs. n. 139/2015 e la rilevazione delle voci prima collocate in tale area nelle altre voci del conto economico, ha riflessi sulla determinazione del valore della produzione netta. L’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che la base imponibile di detta imposta è determinata, come in precedenza osservato, dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A e B dell’art. 2425 cc con esclusione di alcune voci. Si tratta del principio della cd “presa diretta" dal conto economico.
Dalla soppressione dell’area straordinaria del conto economico con l’inclusione delle componenti positive e negative in area diversa da quella ordinaria non deriva l’automatica inclusione di tali componenti nella determinazione della base imponibile e dell’IRAP.
Il principio di correlazione così espresso riduce gli effetti della eliminazione della sezione straordinaria sul valore della produzione netta: va osservato come alcuni componenti positivi e negativi prima collocati nella sezione straordinaria, peraltro non correlati a componenti ordinarie degli esercizi precedenti o successivi (art. 5 comma 4 D.Lgs. n. 446/97) non concorrono alla determinazione dell’imponibile IRAP.
Ne sono esempio le sopravvenienze attive da ristrutturazione del debito che, prima della soppressione dell’area straordinaria, venivano collocate nella voce E20 e per le quali, anche con riferimento a vari interpelli dell’Agenzia Entrate, non trovava applicazione il principio di correlazione. In prosieguo si svilupperà ulteriormente l’argomento.
Note: