Classificazione per finalità degli strumenti di gestione della crisi e i vari stadi della difficoltà d’impresa: documento Assonime “Guida al Codice della crisi” del 14/12/2022
Giuliano Buffelli, Dottore Commercialista in Bergamo
28 Dicembre 2022
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Assonime con il documento “Guida al codice della crisi” emanato in data 15/12/2022 sintetizza, con grande lucidità, i principali istituti, di cui al codice della crisi e dell’insolvenza (a seguire anche CCII) riformati con il D.Lgs. n. 83/2022, “soffermandosi sui profili di maggiore modernità della disciplina e sulle scelte effettuate in coerenza con i principi della direttiva europea”.
Dopo una introduzione in cui si ripercorre il lungo percorso che ha portato il legislatore nazionale, nel rispetto della direttiva europea n. 1023/2019, a modificare e integrare il D.Lgs. n. 14/2019, la guida sviluppa, in sintesi, commento sul nuovo diritto della crisi in vigore dal 15/07/2022.
Con questo breve intervento preme evidenziare, quanto al documento citato, alcuni temi di interesse, che peraltro rispettivamente individuano per finalità i tipi di strumenti giuridici messi a disposizione per la gestione della crisi e i diversi stadi di difficoltà (quanto alla condizione di crisi) delle imprese quali presupposti per l’accesso alle varie procedure.
Assonime individua, quanto ai mezzi messi a disposizione dell’imprenditore per gestire la crisi, con orizzonte macro, i seguenti strumenti:
Assonime pone l’attenzione sulla condizione di difficoltà, definita “stato di precrisi”, sottolineando come sia la prima volta che viene fornita enunciazione dello stato di crisi. Tale definizione trae origine dalla evoluzione della giurisprudenza e dalla scienza aziendalistica colmando sicuramente una lacuna dell’ordinamento provvedendo quindi a separare nettamente le due situazioni di difficoltà dell’impresa e cioè la crisi e l’insolvenza.
Per quanto attiene allo stato di precrisi va ricordato che la dottrina e la giurisprudenza, nell’indagare tale situazione nell’ambito del concordato preventivo (art 160 RD 267/1942) ha sviluppato, stante la generalità della definizione, una apertura consentendo di accedere al concordato preventivo anche alle imprese in situazione di pre crisi ovvero di “declino accentuato”[2].
Il documento, anche se affronta l’argomento sinteticamente, precisa che tale stato “si caratterizza per la sussistenza di uno squilibrio (patrimoniale o economico finanziario) ma non tale da determinare la mancata copertura delle obbligazioni dei successivi 12 mesi con i corrispondenti flussi di cassa”.
Va peraltro osservato come la situazione di precrisi viene individuata normativamente nell’ambito della composizione negoziata dove, nell’art. 12 co. 1 CCII, tra i presupposti oggettivi per l’accesso a tale strumento vengono individuati: “ … condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento”.
Di conseguenza lo stato di precrisi è una situazione che precede la crisi, status che, se adeguatamente e tempestivamente affrontato, potrebbe consentire il risanamento e/o il superamento della contingenza.
Nell’ambito della presente riflessione va osservato come la norma in precedenza citata evidenzia anche un’ulteriore situazione in cui può versare l’impresa, quella della “insolvenza probabile” o prospettica. Tale ultima condizione è stata affrontata e trattata da dottrina e giurisprudenza intervenuta ante 15/07/2022[3]. Da tali interventi si desume che al fine di accertare lo stato di insolvenza è necessario valutare non solo la condizione esistente nel momento in cui viene deciso il ricorso a specifico strumento o procedura ma anche il suo prevedibile sviluppo. Dal che ne consegue che solo attraverso la valutazione dell’insolvenza prospettica è possibile chiaramente distinguere tra la vera e propria situazione irreversibile dell’insolvenza e altri stati di mera difficoltà transitoria e quindi potenzialmente reversibile.
La dottrina e la scienza aziendalistica hanno considerato tali diverse situazioni di gravità della crisi o dell’insolvenza che nell’attuale contesto possono essere ricondotte alle diverse e gravi incertezze che accompagnano la vita delle imprese quali la pandemia, l’incontrollato andamento del costo delle materie prime e dell’energia nonché le ricadute che sull’economia mondiale e internazionale sta determinando la guerra Russo/Ucraina etc.
La finalità del legislatore del CCII, si ribadisce, è quella di sensibilizzare l’imprenditore, gli amministratori e gli organi di controllo verso un monitoraggio costante dell’andamento dell’impresa attraverso l’istituzione e il mantenimento di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Le brevi note che precedono evidenziano, in particolare, i vari stadi di difficoltà che connotano la crisi e l’insolvenza dell’impresa: “Precrisi, crisi, insolvenza prospettica, insolvenza”. Tale ventaglio di evidenze dovrebbe consentire all’imprenditore di potere individuare con maggiore sicurezza e tempismo il percorso più appropriato per gestire la contingenza dell’impresa.
Note: