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Cass., Sez. Un., 9 giugno 2021, n. 16084, Pres. Spirito, Est. Torrice

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA – Versamenti del datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare – Natura previdenziale – Divieto di cumulo di rivalutazione e interessi – Esclusione – Fondamento – Corso di interessi e rivalutazione sui crediti non privilegiati – Momento di arresto.

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I versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare - sia che il fondo abbia personalità giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso - hanno natura previdenziale e non retributiva. Al credito correlato alle contribuzioni datoriali ai fondi in parola non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991, in quanto non è corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato. Nella procedura della liquidazione coatta amministrativa, in virtù degli artt. 55 e 201 L. fall. e art. 83, comma 2, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che ha disposto la liquidazione. 

Massima Ufficiale
Riproduzione riservata

art. 2751 bis c.c.
art. 55 L. fall.
art. 201 L. fall.
art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 385/1993

POSTILLA

La tematica dei versamenti contributivi ai fondi di previdenza complementare: i principi delle Sezioni Unite

9 Giugno 2021

Con sentenza n. 16084 del 9/6/2021, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Pres. Spirito, Rel. Torrice), hanno affermato alcuni importanti principi di diritto: 
«I versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare - sia che il fondo abbia personalità giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso - hanno natura previdenziale e non retributiva».
«Al credito correlato alle contribuzioni dei datori di lavoro ai Fondi di previdenza complementare, non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della I. n. 412 del 1991, in quanto non è corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato».
«Nella procedura della liquidazione coatta amministrativa, in virtù degli artt. 55 e 201 l.fall. e dell' art. 83, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che disponendo la liquidazione apre il concorso fra i creditori».
«Nell'ambito della procedura della liquidazione coatta amministrativa, la mancata notifica da parte dell'opponente del decreto con il quale il giudice istruttore designato fissa, ai sensi dell'art. 87, comma 3, d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall' art. 1, comma 29, d.lgs. n. 181 del 2015, l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti, non produce effetti preclusivi, allorché l'opponente non abbia avuto conoscenza del termine indicato per la notifica, perché la Cancelleria non gli ha comunicato il decreto citato.»
Con ordinanza interlocutoria n. 10986 del 9 giugno 2020, la Prima Sezione della Corte, aveva trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle questioni afferenti, per un verso, la natura chirografaria o privilegiata da riconoscersi ai contributi versati dal lavoratore nei fondi di previdenza integrativa, per altro verso, l’applicabilità e i limiti del cumulo fra rivalutazione e interessi nel contesto dell’ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa (ma in buona sostanza anche del fallimento, che ne di quella è l’omologo e, in certo senso, l’archetipo).
Le questioni erano già state affrontate dalle Sezioni unite di questa Corte. Cass., Sez. Un., 20 marzo 2018, n. 6928 ha valorizzato la natura previdenziale dei versamenti contributivi datoriali nei fondi di previdenza complementare. 
La pronuncia si inserisce nel solco della continuità con detto precedente, il quale hanno ricondotto all'alveo dell'art. 38, comma 2, della Costituzione la funzione della previdenza complementare, in ragione del suo concorso alla realizzazione dell'obiettivo dell'adeguatezza dei mezzi al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione volontaria.
Dalla natura previdenziale la Corte trae il corollario dell’impossibilità di accordare alla contribuzione il privilegio che l'art. 2751-bis n. 1 espressamente riserva, da rubrica, ai "Crediti per "retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società o enti cooperativi e delle imprese artigiane". Nel contempo viene escluso possa operare il regime del privilegio previsto dagli artt. 2753 e 2754 c.c., indirizzati ai ben distinti perimetri applicativi rispettivamente rappresentati dai crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dai crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione.
Sempre in linea di continuità con la sentenza n. 6928 del 20 marzo 2018, le Sezioni Unite confermano il principio in base al quale al trattamento pensionistico erogato dai fondi pensione integrativi, pur avendo natura previdenziale, fin da quando tali fondi sono stati istituiti, non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991. Viene messa in risalto come il trattamento sia corrisposto, infatti, da datori di lavoro private e non da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.
La pronuncia va, invece, in chiara controtendenza con la sentenza delle Sezioni Unite n. 6928 del 2018 relativamente all’affermazione in essa contenuta secondo cui, ancorché il credito correlato alla previdenza complementare non sia privilegiato, nondimeno vadano riconosciuti ad esso, in sede d’ammissione al passive, interessi legali fino al soddisfo. Nella nuova prospettazione, in ossequio alla previsione dell’art. 55 l. fall, 4) il corso di interessi e di rivalutazione monetaria deve arrestarsi alla data del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, aprendo il concorso formale fra i creditori.
Alle riassunte regole in punto di quantificazione, rango e accessori dei crediti da contribuzione previdenziale, le Sezioni Unite affiancano l’espressione del su riferito principio di carattere processuale teso ad escludere che la mancata notifica del ricorso in opposizione, e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, alla liquidazione coatta amministrativa comportasse l'improcedibilità dello stesso ricorso in opposizione.

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