Loading…

Cass., Sez. Un., 27 marzo 2023, n. 8557, Pres. Curzio, Est. Falabella

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - Creditore titolare di garanzia sui beni del fallito per credito verso un diverso debitore - Procedimento di verificazione dello stato passivo - Ammissibilità - Esclusione - Intervento per la ripartizione dell’attivo - Configurabilità - Inclusione nel (o esclusione dal) riparto - Rimedi esperibili.

Postilla a cura di La Redazione

Visualizza il provvedimento
I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5/2006 e dal D.Lgs. n. 169/2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento.
I detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati.
Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell’art. 110, comma 3, L. fall.
Il reclamo può avere ad oggetto l’esistenza, la validità e l’opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l’an e il quantum del debito garantito.
Tale accertamento non richiede la partecipazione al giudizio del debitore la cui obbligazione è garantita da ipoteca o da pegno e ha un valore endoconcorsuale, essendo, come tale, non opponibile al detto debitore, restato estraneo al procedimento fallimentare, in sede di rivalsa. 

Massima Ufficiale
Riproduzione riservata

art. 51 L. fall.
art. 93 L. fall.
art. 110 L. fall.

POSTILLA

Le modalità di soddisfazione dei creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito

di La Redazione

27 Dicembre 2023

Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 8557 del 27 marzo 2023, hanno affermato ben tre principi: 
“I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5/2006 e dal D.Lgs. n. 169/2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento; detti creditori possono invece intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell'attivo, per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati in loro favore”.
“In tema di fallimento del terzo datore di ipoteca o pegno, avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa, in tutto o in parte, il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene oggetto di garanzia possono proporre reclamo a norma dell'art. 110, comma 3, L. fall.; detto reclamo può avere ad oggetto l'esistenza, la validità e l'opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l'an e il quantum del debito garantito”.
“In caso di fallimento del terzo datore di ipoteca o pegno, l'accertamento delle somme effettivamente spettanti al creditore garantito in sede distributiva non richiede la partecipazione al giudizio del debitore, la cui obbligazione è garantita da ipoteca o da pegno ricompresi nell'attivo del fallimento, in quanto tale accertamento ha un valore endoconcorsuale e, come tale, non è opponibile al detto debitore, rimasto estraneo al procedimento fallimentare.
Nella specie, un istituto bancario aveva formulato domanda di ammissione al passivo in via privilegiata e chirografaria al passivo di un fallimento.
Il Giudice delegato alla procedura concorsuale aveva dichiarato inammissibile l’istanza escludendo che il ricorrente potesse essere considerato creditore nei riguardi del fallimento e/o titolare di un diritto reale o personale da cui potesse farsi discendere una pretesa di restituzione di beni immobili in suo favore.
Il medesimo Giudice puntualizzava, peraltro, che l’istituto bancario era legittimato a promuovere direttamente istanza di partecipazione alla distribuzione del ricavato, ex art. 107, comma 2, L. fall., in guisa da soddisfarsi in tale sede, qualora il curatore avesse valutato sussistenza ed importo del credito garantito.
L’opposizione allo stato passivo della banca  ribadiva la fondatezza della pretesa ancorata al residuo credito rinveniente da un contratto di finanziamento fondiario con concessione di ipoteca volontaria da parte della società in seguito fallita, adombrando che l’indirizzo nomofilattico contrario, emerso nel vigore delle norme anteriori alla riforma della legge fallimentare realizzata con il D.Lgs. n. 5/2006, si rivelava all’attualità ingiustificato alla luce del rinnovato testo dell’art. 52, comma 2, L. fall.
Il Tribunale di Terni ha accolto l’opposizione, per l’effetto ammettendo l’istituto di credito allo stato passivo per la somma richiesta, oltre interessi fino al primo riparto utile delle somme ricavate dalla vendita coattiva degli immobili oggetto di ipoteca, evidenziando che l’ammissione doveva intendersi circoscritta al ricavato della sola alienazione dei cespiti offerti in garanzia.
Avverso detta decisione il Fallimento ha proposto ricorso per la cassazione sulla scorta di quattro censure. 
Si è costituita con controricorso l’istituto bancario.
La Prima Sezione della Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente, che l’ha successivamente rimessa alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di contrasto giurisprudenziale e la necessità di un approfondimento a taluni aspetti, così distinti:
a) se il terzo titolare di ipoteca o di pegno su beni compresi nel fallimento, in virtù di una garanzia costituita per un debito altrui, sia legittimato a far valere il proprio diritto con il procedimento di verificazione del passivo previsto dal Capo V della legge fallimentare, oppure possa ottenerne la soddisfazione mediante l’intervento nella fase di ripartizione del ricavato della vendita del bene gravato;
b) se, ai fini della partecipazione al concorso, risulti sufficiente l’accertamento dell’opponibilità della garanzia ai creditori, oppure sia necessaria la verifica dell’esistenza e dell’entità del credito garantito;
c) se tale verifica debba aver luogo con la partecipazione del debitore garantito, e con quali modalità;
d) se ed in che modo la decisione adottata in sede di opposizione allo stato passivo possa incidere sull’esercizio del diritto alla rivalsa nei confronti del debitore garantito.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la fattispecie in disamina rientri nella figura della “responsabilità senza debito”, connotata da una dissociazione soggettiva tra il debito, cui consegue il dovere di adempimento dell’obbligazione, e la responsabilità, cui consegue l’assoggettamento del patrimonio del responsabile per il caso d'inadempimento, e alla quale corrisponde il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni di detto terzo responsabile, ancorché formalmente estraneo al rapporto obbligatorio. 
Con riguardo al caso in cui sopravvenga il fallimento di quest’ultimo soggetto, è venuto in apice il problema processuale dell’enucleazione delle modalità mediante le quali il creditore può realizzare la propria pretesa sul bene costituito in garanzia, pur a fronte dell’apertura del concorso ex art. 52 L. fall. e del divieto di azioni esecutive ex art. 51 L. fall.
Già Cass. 8 aprile 1965, n. 613 aveva reputato di ammettere il concorso del soggetto garantito in sede di distribuzione del ricavato del bene oggetto della garanzia in suo favore, senza necessità di verifica del credito, in quanto vantato nei confronti di un soggetto debitore diverso dal fallito. 
Successivamente Cass. 8 gennaio 1970, n. 46, Cass. 24 novembre 2000, n. 15186 e Cass. 30 gennaio 2009, n. 2429 avevano confermato che il creditore ipotecario non ha titolo per intervenire nella fase di ammissione dei crediti, non constando un suo credito nei confronti del fallito, eppure sussistendo una garanzia ipotecaria idonea a conferirgli il diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita del bene oggetto della suddetta garanzia speciale.
 Il sedime nomofilattico ha resistito alla modifica del testo dell’art. 52 L. fall., attuata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui afferma che “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’art. 111, primo comma, n. 1, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni di legge”.
Cass. 9 febbraio 2016, n. 2540 ha affermato in particolare che: “I titolari di diritti d'ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono - anche dopo la novella dell'art. 52, comma 2, L.fall., introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 - avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, di cui al capo V della l.fall., in quanto non sono creditori diretti del fallito e l'accertamento dei loro diritti non può essere sottoposto alle regole del concorso, senza che sia instaurato il contraddittorio con la parte che si assume loro debitrice, dovendosi, invece, avvalere, per la realizzazione delle loro pretese in sede esecutiva, delle modalità di cui agli artt. 602-604 c.p.c. in tema di espropriazione contro il terzo proprietario”.
In dissenso con l’orientamento consolidato si è posta, tuttavia, Cass. 30 gennaio 2019, n. 2657, ad avviso della quale “i titolari di diritti di ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 devono avvalersi, ai sensi del novellato art. 52, comma 2, L.fall., del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al capo V della L.fall., prescrivendo oggi il nuovo art. 92 L.fall. che l'avviso circa la facoltà di partecipare al concorso sia comunicato non soltanto ai creditori, ma anche "ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito".
L’evocata pronuncia in contrasto non ha trovato successive conferme, potendosi censire negli arresti nomofilattici successivi la riproposizione della linea interpretativa tradizionale: vanno in quel senso Cass. 12 luglio 2019, n. 18790 e Cass. 21 gennaio 2021, n. 1067. 
Il solco nomofilattico consueto è quello seguito anche dalla Sezioni Unite. Quest ultime hanno escluso che l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza abbia refluenza sulla questione. L’art. 201 del nuovo corpus normativo contempla una soluzione differente, ma non è applicabile alla luce della norma transitoria contenuta nell’art. 390, comma 2, CCII, in forza della quale le “procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3”. 
In quest’ottica, sebbene l’art. 52, comma 2, L. fall. disponga che ogni credito e ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare sia suscettibile d’essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V del titolo II, non ri ravvisano disposizioni autorizzatorie dell’insinuazione al passivo nella fattispecie oggetto di causa. 
La domanda di ammissione di cui all’art. 93 si presta a veicolare oltre alla pretesa di crediti anche la restituzione e rivendicazione di beni mobili e immobili.
L’art. 103 L. fall., dal canto suo, non appare riferibile ai diritti reali di garanzia.
L’art. 107, comma 3, L. fall., pur prevedendo, con riguardo ai beni immobili e a quelli iscritti nei pubblici registri, che sia data notizia della vendita a “ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio” giova a permettere ai titolari della prelazione, che non possono insinuarsi al passivo, di intervenire nella distribuzione del ricavato dalla vendita del bene concesso in pegno o ipotecato, così da non scontare le conseguenze sfavorevoli connesse all’effetto purgativo correlato alla vendita in sede fallimentare.
In sede distributiva, “la verifica da attuarsi in sede di riparto deve anzitutto riguardare la validità ed attualità, oltre che l’efficacia, avendo particolare riguardo alla non revocabilità, della garanzia reale” e può abbracciare incidentalmente la valutazione dell’esistenza e dell’entità del credito garantito.
Il progetto di ripartizione è, pertanto, suscettibile di reclamo, ai sensi dell’art. 36 e 110 L. fall. e legittimati al suo esperimento sono, oltre ai creditori concorrenti, interessati a soddisfarsi sul bene che risulta gravato da garanzia per il debito altrui, il titolare del pegno o dell’ipoteca a cui va comunicato, come si è appena detto, l’avviso di deposito del piano di riparto.
La valutazione meramente incidentale del credito garantito non è in grado di produrre effetti all’esterno dell’alveo concorsuale, giustifica, inoltre, la circostanza che il contraddittorio non ricomprenda il terzo debitore, al quale, conseguentemente, non sarà “opponibile l’accertamento in questione, ove sia esercitata la rivalsa nei suoi confronti (rivalsa espressamente prevista per il terzo datore di ipoteca dall’art. 2871 c.c.)”.

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02