Cass., Sez. Un., 27 marzo 2023, n. 8557, Pres. Curzio, Est. Falabella
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - Creditore titolare di garanzia sui beni del fallito per credito verso un diverso debitore - Procedimento di verificazione dello stato passivo - Ammissibilità - Esclusione - Intervento per la ripartizione dell’attivo - Configurabilità - Inclusione nel (o esclusione dal) riparto - Rimedi esperibili.
Postilla a cura di La Redazione
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Massima Ufficiale
art. 93 L. fall.
art. 110 L. fall.
POSTILLA
Le modalità di soddisfazione dei creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito
di La Redazione
27 Dicembre 2023
“In tema di fallimento del terzo datore di ipoteca o pegno, avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa, in tutto o in parte, il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene oggetto di garanzia possono proporre reclamo a norma dell'art. 110, comma 3, L. fall.; detto reclamo può avere ad oggetto l'esistenza, la validità e l'opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l'an e il quantum del debito garantito”.
L’opposizione allo stato passivo della banca ribadiva la fondatezza della pretesa ancorata al residuo credito rinveniente da un contratto di finanziamento fondiario con concessione di ipoteca volontaria da parte della società in seguito fallita, adombrando che l’indirizzo nomofilattico contrario, emerso nel vigore delle norme anteriori alla riforma della legge fallimentare realizzata con il D.Lgs. n. 5/2006, si rivelava all’attualità ingiustificato alla luce del rinnovato testo dell’art. 52, comma 2, L. fall.
Avverso detta decisione il Fallimento ha proposto ricorso per la cassazione sulla scorta di quattro censure.
a) se il terzo titolare di ipoteca o di pegno su beni compresi nel fallimento, in virtù di una garanzia costituita per un debito altrui, sia legittimato a far valere il proprio diritto con il procedimento di verificazione del passivo previsto dal Capo V della legge fallimentare, oppure possa ottenerne la soddisfazione mediante l’intervento nella fase di ripartizione del ricavato della vendita del bene gravato;
b) se, ai fini della partecipazione al concorso, risulti sufficiente l’accertamento dell’opponibilità della garanzia ai creditori, oppure sia necessaria la verifica dell’esistenza e dell’entità del credito garantito;
c) se tale verifica debba aver luogo con la partecipazione del debitore garantito, e con quali modalità;
d) se ed in che modo la decisione adottata in sede di opposizione allo stato passivo possa incidere sull’esercizio del diritto alla rivalsa nei confronti del debitore garantito.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la fattispecie in disamina rientri nella figura della “responsabilità senza debito”, connotata da una dissociazione soggettiva tra il debito, cui consegue il dovere di adempimento dell’obbligazione, e la responsabilità, cui consegue l’assoggettamento del patrimonio del responsabile per il caso d'inadempimento, e alla quale corrisponde il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni di detto terzo responsabile, ancorché formalmente estraneo al rapporto obbligatorio.
Già Cass. 8 aprile 1965, n. 613 aveva reputato di ammettere il concorso del soggetto garantito in sede di distribuzione del ricavato del bene oggetto della garanzia in suo favore, senza necessità di verifica del credito, in quanto vantato nei confronti di un soggetto debitore diverso dal fallito.
Il sedime nomofilattico ha resistito alla modifica del testo dell’art. 52 L. fall., attuata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui afferma che “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’art. 111, primo comma, n. 1, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni di legge”.
In dissenso con l’orientamento consolidato si è posta, tuttavia, Cass. 30 gennaio 2019, n. 2657, ad avviso della quale “i titolari di diritti di ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 devono avvalersi, ai sensi del novellato art. 52, comma 2, L.fall., del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al capo V della L.fall., prescrivendo oggi il nuovo art. 92 L.fall. che l'avviso circa la facoltà di partecipare al concorso sia comunicato non soltanto ai creditori, ma anche "ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito".
L’evocata pronuncia in contrasto non ha trovato successive conferme, potendosi censire negli arresti nomofilattici successivi la riproposizione della linea interpretativa tradizionale: vanno in quel senso Cass. 12 luglio 2019, n. 18790 e Cass. 21 gennaio 2021, n. 1067.
In sede distributiva, “la verifica da attuarsi in sede di riparto deve anzitutto riguardare la validità ed attualità, oltre che l’efficacia, avendo particolare riguardo alla non revocabilità, della garanzia reale” e può abbracciare incidentalmente la valutazione dell’esistenza e dell’entità del credito garantito.
La valutazione meramente incidentale del credito garantito non è in grado di produrre effetti all’esterno dell’alveo concorsuale, giustifica, inoltre, la circostanza che il contraddittorio non ricomprenda il terzo debitore, al quale, conseguentemente, non sarà “opponibile l’accertamento in questione, ove sia esercitata la rivalsa nei suoi confronti (rivalsa espressamente prevista per il terzo datore di ipoteca dall’art. 2871 c.c.)”.