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Cass., Sez. Trib., 1 febbraio 2023, n. 3053, Pres. Manzon, Est. D’Aquino

CONCORDATO PREVENTIVO - Società in concordato preventivo - Cartella di pagamento - Notificazione al Commissario giudiziale - Conseguenze - Nullità e non inesistenza - Sanatoria - Condizioni.

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La notificazione di una cartella di pagamento nei confronti di una società in concordato preventivo, ove eseguita nei confronti del solo Commissario giudiziale, deve ritenersi nulla in quanto effettuata a soggetto che non riveste alcuna carica rappresentativa della società; tuttavia, la notifica non può ritenersi inesistente, attesi i compiti attribuiti al Commissario giudiziale al fine di verificare l'esistenza del credito erariale, sia in relazione al computo delle maggioranze e della formazione delle classi, sia in relazione alla fattibilità della proposta concordataria, sicché la tempestiva proposizione del ricorso tributario da parte della società sana la nullità della notificazione. 

Massima Ufficiale
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