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Cass., Sez. 5, 18 agosto 2023, n. 24790, Pres. Bruschetta, Est. Leuzzi

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - Concordato con assuntore - Cessione di credito obbligatorio - Efficacia obbligatoria - Successivo trasferimento - Mancata richiesta di rimborso - Ostatività - Esclusione.

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Nel contesto dell'amministrazione straordinaria, ancorché sulla stessa s'innesti un concordato con assuntore, una volta osservati gli adempimenti formali richiesti dalle regole di contabilità generale dello Stato, la cessione di un credito tributario produce nei confronti del fisco i medesimi effetti previsti dalla normativa civilistica, venendo in rilievo l'efficacia obbligatoria di detta cessione, mentre il conseguente trasferimento del credito si verifica esclusivamente quando il credito in parola viene ad esistenza; non può essere considerato causa ostativa all'efficacia dell'atto di cessione il fatto che il credito (quantificabile) non sia stato chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale al momento dell'atto di cessione, dato che tale circostanza comporta soltanto il rinvio del pieno operare degli effetti della cessione al momento in cui il credito viene a cristallizzarsi definitivamente secondo le norme tributarie. 

Massima Ufficiale
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