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Cass., Sez. 1, 9 giugno 2022, n. 18609, Pres. Cristiano, Est. Zuliani

OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - Deposito del ricorso con modalità telematiche - Valutazione di ammissibilità - Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia attestante la piena funzionalità dei servizi informatici del tribunale adito - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

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Il ricorso in opposizione allo stato passivo può essere depositato con modalità telematiche, in quanto l'art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/2012, conv., con modif., dalla L. n. 221/2012, nel prevedere i casi in cui è obbligatorio il deposito in via telematica degli atti processuali di parte, riconosce tale modalità di deposito come valida forma degli stessi, di talché, nei restanti casi, è facoltà della parte scegliere la modalità di deposito preferita tra quelle contemplate dall'ordinamento processuale, risultando irrilevante la mancanza del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, attestante la piena funzionalità dei servizi informatici del tribunale adito, potendo ciò rilevare ai fini della deroga all'obbligatorietà dell'utilizzo delle forme del processo civile telematico, ma non certo per dare fondamento ad un inesistente divieto di adottare quelle forme. 

Massima Ufficiale
Riproduzione riservata

art. 99 L. fall.
art. 16 bis D.L. n. 179/2012
L. n. 221/2012
art. 121 c.p.c.