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Cass., Sez. 1, 8 maggio 2023, n. 12049, Pres. Genovese, Est. Iofrida

CONCORRENZA SLEALE – Violazione delle norme pubblicistiche – Automatica realizzazione dell’illecito – Esclusione – Ragioni – Necessità di distinguere tra norme limitative dell’attività imprenditoriale e norme impositive di costi alle imprese – Sussistenza – Onere prova – Fattispecie.

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In tema di concorrenza sleale, la violazione di norme pubblicistiche non integra necessariamente un atto anticoncorrenziale ex art. 2598, n. 3, c.c., dovendosi distinguere tra norme volte a porre limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, la cui violazione è sempre riconducibile entro il paradigma contemplato dalla detta disposizione, e norme che impongono costi alle imprese operanti sul mercato, la cui violazione non costituisce di per sé l’illecito in parola, occorrendo che l’imprenditore che si duole degli atti del concorrente ne dimostri l’attitudine potenzialmente lesiva dei propri diritti, mediante malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni di mercato. (Nella specie, l’illecito concorrenziale accertato dal giudice di merito consisteva nell’esercizio da parte di una società di attività commerciali di ristorazione e market in assenza di autorizzazione amministrativa all’interno dello stesso complesso villaggio turistico ove altro ente svolgeva regolarmente le medesime attività sulla base di titoli abilitativi). 

Massima Ufficiale
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art. 2598, n. 3, c.c.