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Cass., Sez. 1, 7 giugno 2022, n. 18289, Pres. Scaldaferri, Est. Catallozzi

FALLIMENTO – Cessazione di contratto d’affitto anteriormente alla dichiarazione di fallimento – Protrazione della detenzione del bene da parte della curatela – Credito risarcitorio del concedente – Sussistenza – Prededuzione ex art. 111 n. 1 L. fall. – Spettanza.

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In tema di fallimento, ancorché il contratto di affitto di un complesso aziendale sia cessato anteriormente alla declaratoria fallimentare, va riconosciuto in prededuzione ex art. 111, comma 1, n. 1, L. fall., il credito risarcitorio della concedente per i danni commisurati all’entità dei canoni convenuti e maturati, qualora in capo al curatore si sia protratta la detenzione del complesso in parola e sebbene il verificarsi di siffatta situazione non fosse imputabile a dolo o a colpa dell’organo concorsuale, ma dovesse considerarsi dipendente da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa. 

Massima Ufficiale
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art. 111, comma 1, n. 1, L. fall.