di Filippo Labellarte, Già Presidente di Sezione presso la Corte d’Appello di Bari
1. Introduzione
La sentenza in rassegna affronta il tema degli oneri di allegazione e probatori, con riguardo alla successione nel processo ex artt. 110 e 111 c.p.c., nella particolare fattispecie di cessione in blocco ex art. 58 del T.u.b. (D.Lgs. n. 385 del 1993, e succ. mod.). L’art. 58 cit. è la disposizione che regolamenta le operazioni di cessione del credito in ambito bancario.
Introdotta al fine di facilitare la realizzazione delle operazioni di cessione in blocco dei rapporti giuridici, contiene una disciplina parzialmente derogatoria rispetto al regime ordinario.
Infatti, l’efficacia della cessione nei confronti del ceduto si collega all’iscrizione nel registro delle imprese e alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale (con l’espressa previsione che tali adempimenti producono i medesimi effetti di cui all’art. 1264 c.c.). Per i debitori ceduti è prevista la facoltà di esigere l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario entro tre mesi (decorsi i quali, unico soggetto responsabile è il cessionario). Ai ceduti è, peraltro, consentito di recedere per giusta causa dal contratto entro il medesimo termine. I cessionari, dal canto loro, non sono tenuti all’osservanza di formalità o annotazioni per la conservazione in loro favore della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate nei confronti del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.
La ratio di tale disciplina speciale va individuata nell’oggetto della cessione, costituito da “blocchi” di crediti, beni e altri rapporti giuridici, ma anche da aziende e rami di azienda, individuati non singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni (soggettive o oggettive).
Proprio, in ragione del gran numero di soggetti interessati
[1], inoltre, viene prevista la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità per le quali è previsto che la Banca d’Italia emani istruzioni
[2].
La forma unica di pubblicità mediante divulgazione sulla Gazzetta Ufficiale da parte del cessionario (commi 2 e 4), col connesso effetto dell’opponibilità ai terzi ceduti, si sostituisce ai singoli adempimenti previsti dagli artt. 1260 e 1264 c.c., che avrebbero dovuto invece riguardare ciascuna situazione giuridica interessata dalla vicenda successoria.
La pubblicazione in G.U., ponendosi sullo stesso piano degli adempimenti generali ex art. 1264 c.c., può essere validamente surrogata da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma: essa può aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. civ., Sez. 1, 17/3/2006, n. 5997; Cass. civ., Sez. 6, 29/9/2020, n. 20495).
L’osservanza della procedura speciale predetta ha, come conseguenza, l’esclusione di ogni efficacia liberatoria del pagamento, eventualmente effettuato in buona fede, dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, di risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale (Cass. civ., Sez. III, 19/2/2019, n. 4713).
In consonanza con le previsioni delle disposizioni generali codicistiche, la pubblicazione in G.U. “è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa” e, quindi, non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta, anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Cass. civ., Sez. 1, 17/3/2006, n. 5997; Cass. civ., Sez. 3, 25/9/2018, n. 22548; Cass. civ., Sez. I, 20/2/2020, n. 4334).
Il comma 5 della norma in esame stabilisce che il creditore ceduto può esigere l’adempimento dell’obbligazione oggetto di cessione indifferentemente dal cedente o dal cessionario entro il termine di tre mesi, trascorso il quale responsabile esclusivo sarà il cessionario. Ciò in deroga rispetto alla norma generale (art. 2560 c.c.), secondo cui l’alienante non è liberato dai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito, e che nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde di detti debiti anche l'acquirente, ove essi risultino dai libri contabili obbligatori.
Sul punto è stato affermato che l’art. 58 T.u.b., “prevedendo il trasferimento delle passività al cessionario… deroga alla norma di cui all’art. 2560 c.c.”, con la conseguenza che, in caso di cessione di azienda bancaria, alla cessionaria si trasferisce anche l'obbligazione sanzionatoria solidale già sorta (Cass. civ., Sez. II, 29/10/2010, n. 22199; Cass. civ., Sez. 2, 31/1/2017, n. 2523; v. anche Cass. civ., Sez. 3, 26/8/2014, n. 18258).
Uno dei temi più discussi e dibattuti riguarda la prova della titolarità dell’azione e della titolarità della posizione soggettiva.
Costituisce premessa comune ai diversi orientamenti, il principio dalla rilevabilità,
ex officio, e dalla possibilità di eccepirli in qualsiasi stato e grado del processo, salva la formazione del giudicato interno, tanto del difetto di
legitimatio ad causam, quanto del difetto di titolarità della posizione soggettiva, come chiarito da Cass. civ., Sez. un., 16/2/2016, n. 2951 [
[3]]; conf.: Cass., Sez. 6, 24/9/2018, n. 22525.
Assodata la sussistenza dell’onere probatorio in capo al soggetto che vanti la titolarità di una posizione soggettiva, la giurisprudenza si è variamente espressa con riguardo al grado di rigore che deve assistere la prova nell’ipotesi di cessione in blocco ex art. 58 T.u.b., soprattutto in caso di contestazione, solitamente, del debitore ceduto.
A tal proposito, possono enuclearsi tre orientamenti.
Il primo, meno rigoroso, per chi agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte originaria, qualora il titolo sia di natura pubblica, dunque dal contenuto accertabile, e qualora sia rimasto incontestato o non idoneamente contestato, ritiene sia sufficiente la specifica indicazione della pubblicazione nell’intestazione dell’atto introduttivo del giudizio. È questa la posizione espressa da Cass. civ., Sez. 1, 17/7/2013, n. 17470 [
[4]].
Di identico tenore è Cass. civ., Sez. VI, 15/5/2020, n. 8975, che affronta ed esamina anche il profilo del riconoscimento implicito, affermando che il fatto che il controricorrente non abbia sollevato alcuna eccezione in ordine alla legittimazione del ricorrente e si sia solo difeso nel merito dell'impugnazione vale come riconoscimento implicito della dedotta legittimazione attiva, da ciò facendone derivare la non rilevabilità dell’eccezione in un momento successivo.
Il predetto primo orientamento, definito “indirizzo semplificatorio e compatibilità con i principi generali della materia”, sostiene che la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco sia sufficiente a provare il fatto storico della cessione, senza necessità di una specifica enumerazione di ciascuno di essi.
La ratio di tale orientamento si basa su esigenze di semplificazione probatoria e sulla logica acceleratoria dell’istituto costituito da forme di pubblicità impersonali ed erga omnes.
Tuttavia, questo orientamento tende a sovrapporre ingiustificatamente il piano della prova della pubblicità, prevista per legge, con quello della dimostrazione dell’avvenuto perfezionarsi della traslazione del credito, che, in assenza di espressa previsione normativa, dovrebbe conformarsi ai principi generali della materia.
Sono state sollevate, poi, perplessità sulla genericità e imprecisione di molti avvisi che recano locuzioni quali: “sono ceduti tutti i rapporti giuridici in blocco”, senza alcuna analitica descrizione dell’oggetto della cessione.
Anche l’adesione all’orientamento sopra indicato richiede dunque un’adeguata determinabilità delle categorie di appartenenza delle singole posizioni cedute, in omaggio ai principi generali sull’oggetto del contratto.
Inoltre, l’uso di codici interni dell’intermediario finanziario, denominati “Cod. pratica” o “NDG”, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più veloce identificazione della pratica, desta perplessità perché risulta di difficile comprensione per il cliente e non consente di verificare, con sufficiente certezza, la posizione sottesa all’indicazione numerica.
Il secondo indirizzo, evidenzia come sia sufficiente dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario attraverso l'allegazione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ., Sez. 1, 29/12/2017, n. 31188; Cass. civ., Sez. 1, 26/6/2019, n. 17110; Cass. civ., Sez. 6, 28/6/2022, n. 20739)
[5] .
Sulla stessa linea si pone Cass. civ., Sez. III, 13/6/2019, n. 15884 che, pur non entrando nel merito (circa la sufficienza probatoria della produzione dell’avviso), ha rilevato il vizio di motivazione della decisione impugnata a causa dell’omessa verifica se il rapporto in esame avesse le caratteristiche descritte nella pubblicazione in G.U. (credito in sofferenza): il giudice di primo grado non aveva confrontato la tipologia di credito sottoposta alla sua cognizione con quella pubblicizzata in G.U., cioè non aveva verificato se il credito in esame rientrasse fra i crediti classificati in sofferenza secondo la descrizione contenuta nella pubblicazione e secondo le forme integrative di pubblicità della Banca d’Italia.
Ancora, in Cass. civ., Sez. I, 28/2/2020, n. 5167, si afferma che “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”. Si veda anche la già richiamata Cass. 15884/2019.
Secondo questa tesi, il giudice deve valutare, in concreto, e, caso per caso, se la documentazione offerta dal cessionario consenta l’individuazione senza incertezze del rapporto dedotto in giudizio.
Con specifico riguardo alle ricadute processuali e agli oneri probatori, tale orientamento impone agli interessati di assolvere agli adempimenti prescritti dall’art. 58 T.u.b. col maggior grado di dettaglio possibile, mediante la compiuta descrizione – nell’avviso di cessione in G.U. – dei criteri di individuazione dei crediti ricompresi nel perimetro della cessione. Del resto, come chiarito dalla citata Cass. 5617/2020, il mero assolvimento degli obblighi ex art. 58, comma 2, T.u.b. non è immediatamente spendibile dal punto di vista probatorio: la norma “non chiede altro se non che sia data la notizia di un’avvenuta cessione”, fissando “come contenuto minimo essenziale della pubblicazione l’enunciazione di un fatto estremamente ridotto, di mera sintesi”; la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, un elemento indicativo dell'esistenza materiale di “un fatto di cessione” relativo a soggetti individuabili in blocco; ma, di sicuro, questa “minima struttura informativa” non fornisce contezza “degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”.
Sui limiti di natura probatoria che possono caratterizzare la pubblicazione in G.U., la stessa Cass. 5167/2020 precisa come l'art. 58 T.u.b. “se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie”, con la conseguenza che qualora il contenuto pubblicato in Gazzetta indichi “senza lasciare incertezze (in relazione al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuale ex art. 1346 c.c.), sui crediti esclusi/inclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume quale cessionario la titolarità di un credito”.
È andato, infine, diffondendosi anche un orientamento più rigoroso, che afferma l’onere per il cessionario di dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione di cessione in blocco (e quindi la propria legittimazione sostanziale) mediante idonea prova documentale, salvo che il resistente non abbia fatto esplicito o implicito riconoscimento, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. 1, 2/3/2016, n. 4116; Cass. civ., Sez. 1, 19/5/2020, n. 9137; Cass. civ., Sez. 6, 5/11/2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. 1, 6/9/2021, n. 24047; Cass. civ., Sez. 1, 22/2/2022, n. 5857).
Secondo Cass. civ., Sez. 3, 13/9/2018, n. 22268, la pubblicazione in G.U. esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al ceduto, ma non prova l’esistenza di un contratto di cessione se non ne individua il suo contenuto. Nel precisare che “una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini della efficacia della cessione, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”, la Cassazione sottolinea come la questione si sposti sul piano della valutazione probatoria, come tale riservata al giudice di merito. In maniera identica si è espressa Cass. civ., Sez. 3, 31/1/2019, n. 2780.
Secondo, poi, Cass. civ., Sez. 6, 13/5/2021, n. 12739, si è affermato che, a fronte di espressa contestazione da parte del preteso ceduto circa la titolarità del credito in capo alla società cessionaria e in mancanza di produzione dell’atto di cessione, non costituisce “prova idonea della cessione dello specifico credito per cui è causa” la “mera indicazione dei dati dell’atto di cessione in blocco dei crediti a norma del citato art. 58 T.u.b., come riportati nella G.U.”, dal momento che essa “non consente di verificare se il credito per cui è causa sia incluso nella stessa cessione”, né è possibile fare applicazione dell’orientamento interpretativo intermedio, attesa l’impossibilità di “individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” derivante dall’omessa produzione dell’avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco.
Va, altresì, segnalata una pronuncia assai recente, in tema di cessione in blocco in sede concorsuale.
Cassazione Civile, Sez. I, 22 giugno 2025, n. 16668, ha, infatti, stabilito che “La prova in sede concorsuale della cessione in blocco, a favore di una nuova banca ricorrente per l’ammissione al passivo, dei rapporti bancari già intrattenuti con il fallito dall’originario istituto mutuante, non può limitarsi alla produzione dell’estratto della pubblicazione in Gazzetta ufficiale ex art. 58 T.u.b. e della copia dell’atto pubblico ex art. 2506 c.c., ove le eccezioni del curatore siano specifiche quanto alla mancata individuazione del credito fra quelli oggetto di cessione. Nella specie, secondo l’accertamento del giudice di merito, non risultava in giudizio la documentazione volta a provare l’inclusione del credito insinuato tra quelli ceduti e avuto riguardo alla relativa categoria, nemmeno essendo stata specificata la relativa cessione quale totalitaria per tale raggruppamento. La pubblicità della cessione in blocco, per parte sua ed in presenza di contestazioni, non supera la portata di mera deroga alla disciplina civilistica dell’opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco, ma non fornisce - salvo il caso di cessione della intera azienda bancaria - la prova diretta della compravendita del singolo credito, tanto più ove - come nella vicenda - la legittimazione sia dedotta in dipendenza della incorporazione della cessionaria, dovendosi allora dare anche la prova della incorporazione stessa”.
Questione strettamente connessa è quella dell’incidenza della cessione ex art. 58 T.u.b. sulle dinamiche processuali, in modo particolare con riferimento all’art. 111 c.p.c., a mente del quale se un diritto controverso viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare nel corso di un processo, esso prosegue tra le parti originarie, salvo che il successore a titolo particolare vi intervenga o venga chiamato, nel qual caso, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale possono essere estromessi.
Deve ritenersi ancora valido l’insegnamento di Cass. civ., Sez. 1, 3/5/2010, n. 10653 (cui si è ispirata anche Cass., Sez. 3, 26/8/2014, n. 18258), secondo cui “il soggetto cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con la conseguente applicazione delle disposizioni dettate a tal proposito dall'art. 111 c.p.c., non assumendo alcun rilievo, a tal fine, l'art. 58 d.lgs. 385/1993, il quale non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente il significato di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti in caso di trasferimento dell'azienda, operando su di un piano di diritto sostanziale, sicché sarebbe del tutto arbitrario farne discendere, sul piano processuale, regole diverse da quelle applicabili in via generale a qualsiasi ipotesi di trasferimento per atto tra vivi, a titolo particolare, del rapporto controverso”.
Pur continuando il processo nei confronti delle parti originarie, è tutt’altro che infrequente che il cessionario decida di costituirsi in corso di causa facendo proprie le difese del cedente.
Ci si chiede quali provvedimenti vadano assunti in ipotesi di intervento in giudizio del cessionario, con particolare riferimento alla possibilità di dichiarare l’estromissione del cedente.
L’orientamento più seguito è nel senso di disporre l’estromissione del cedente anche ove, dal contegno processuale delle altre parti, possa ricavarsi il loro consenso implicito alla estromissione.
Si ha consenso implicito delle controparti quando esse dimostrano di voler accettare il contraddittorio nei confronti del successore e, pertanto, senza pretesa di esaustività: ove il ceduto non si esprima sulla richiesta di estromissione formulata dal cessionario, o ad essa non si opponga; ove il ceduto si difenda nel merito anche nei confronti del cessionario, senza null’altro eccepire; nell’ipotesi in cui il cedente non svolga più difese a seguito dell’intervento del cessionario (con ciò dimostrando di non essere più interessato alle sorti della causa); di conseguenza, quando il ceduto nulla osservi sulla circostanza che il cedente non ha più svolto difese in giudizio dal momento dell’ingresso nel processo del cessionario; quando il cedente svolga difese speculari a quelle del cessionario intervenuto. Questo l’orientamento espresso dalla Cassazione
[6].
2. Il decisum
La sentenza in esame recepisce integralmente la proposta formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale era stata ricostruita la vicenda processuale a partire dalla pronuncia di primo grado. In quella sede, il giudice aveva accolto l’opposizione proposta da una struttura sanitaria nei confronti dell’istituto che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, rilevando che quest’ultimo, pur qualificandosi come cessionario del credito originariamente maturato da altro soggetto, non aveva fornito alcuna dimostrazione né dell’esistenza del credito né del relativo ammontare, essendo insufficiente la sola fattura, peraltro non risultante dalle scritture contabili.
L’impugnazione era stata poi proposta da un soggetto incaricato della gestione dei crediti per conto di una società veicolo, che assumeva di essere subentrata nella posizione creditoria. Tuttavia, la Corte territoriale ne aveva dichiarato l’inammissibilità, osservando che non era stata fornita prova dell’avvenuto trasferimento della situazione giuridica azionata in primo grado. Richiamando il consolidato principio secondo cui chi propone impugnazione o vi resiste in qualità di successore, a titolo universale o particolare, della parte originaria deve allegare e provare i presupposti della propria legitimatio ad causam, la Corte aveva rilevato l’assenza di qualsiasi documentazione idonea a dimostrare la successione nel rapporto controverso. Poiché si tratta di un profilo attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio nel grado di impugnazione, il relativo difetto è rilevabile anche d’ufficio.
Ne derivava, pertanto, la non necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 331 e 102 c.p.c., poiché tale adempimento presuppone che almeno uno dei soggetti legittimati sia correttamente parte del giudizio; nel caso concreto, la mancanza della prova del subentro dell’appellante impediva di individuare un soggetto legittimato a coltivare l’impugnazione.
Il Collegio della Corte di legittimità ha condiviso integralmente tale impostazione, ribadendone i presupposti e sottolineando, altresì, che la ricorrente, pur avendo richiesto la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., non aveva ritenuto opportuno depositare memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. per controbattere alle conclusioni della proposta.
In questo quadro si inserisce anche la motivazione della Corte di appello — App. Bari, 9 luglio 2024 — che aveva evidenziato come il giudizio di primo grado si fosse svolto nei confronti dell’originario istituto qualificatosi titolare del credito, mentre l’appello era stato proposto da un diverso soggetto, operante quale mandatario di una società veicolo, senza che fosse stata fornita la benché minima dimostrazione del trasferimento della posizione creditoria. La Corte aveva rilevato la totale assenza della documentazione relativa alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’operazione di cessione e dell’atto di trasferimento, elementi indispensabili per ricostruire la catena negoziale. A ciò si aggiungeva l’impossibilità, in assenza di tali atti, di applicare l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene sufficiente, ai fini probatori, la produzione dell’avviso di pubblicazione, ove idoneo a descrivere in modo determinato le categorie dei crediti trasferiti. Mancando tale base documentale, risultava insussistente la prova dell’inclusione del credito oggetto di causa nel perimetro della cessione.
Da ultimo, la Corte territoriale aveva richiamato il principio elaborato dalle Sezioni Unite secondo cui la legittimazione ad agire è un presupposto processuale rilevabile d’ufficio, mentre la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio costituisce elemento costitutivo del diritto e deve essere provata da chi agisce. L’assenza di tale prova rendeva inevitabile la declaratoria di inammissibilità dell’appello, assorbendo ogni ulteriore motivo di gravame.
3. Conclusioni
Il profilo della legittimazione del successore ai sensi degli artt. 110 e 111 c.p.c. esige di essere tenuto nettamente distinto, sul piano logico prima ancora che giuridico, dalla questione relativa alla prova dell'inclusione del rapporto dedotto in giudizio nel perimetro della cessione in blocco disciplinata dall'art. 58 T.u.b. Si tratta di piani concettuali autonomi e non sovrapponibili: l'uno attiene alla continuità soggettiva del processo, ossia alla corretta individuazione del soggetto abilitato a proseguire o instaurare l'azione o l'impugnazione; l'altro investe l'accertamento dell'effettiva traslazione del diritto sostanziale controverso, che integra un elemento costitutivo della pretesa azionata e postula una dimostrazione puntuale e specifica, insuscettibile di essere surrogata da presunzioni o da richiami meramente formali.
Dopo una prima fase interpretativa connotata da un approccio relativamente permissivo — incline ad attribuire alla sola pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale una portata pressoché assorbente ai fini dell'individuazione dei crediti ricompresi nell'operazione — la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato e irrigidito i propri criteri valutativi. Si è così consolidato un orientamento più esigente, fondato sulla distinzione tra la funzione di pubblicità-notizia assolta dall'art. 58 T.u.b. — rilevante esclusivamente sul piano dell'opponibilità della cessione ai debitori ceduti e ai terzi — e l'onere probatorio gravante sul cessionario in ordine alla dimostrazione dell'effettivo trasferimento del singolo credito controverso, rispetto al quale quella pubblicità si rivela, di per sé, inidonea.
In questa prospettiva, la Suprema Corte ha chiarito che la legittimazione processuale non può essere desunta in via automatica o presuntiva da un generico richiamo all'operazione di cartolarizzazione, né dall'apodittica affermazione dell'avvenuto subentro: essa presuppone la produzione di un corredo documentale adeguato, tale da consentire una ricostruzione chiara, coerente e priva di ambiguità della catena dei trasferimenti. Analogamente, la titolarità della posizione sostanziale dedotta in giudizio non può essere confusa con il mero dato formale della pubblicazione: quest'ultima costituisce un presupposto di efficacia esterna della cessione, ma non assolve l'onere — distinto e imprescindibile — di dimostrare la riconducibilità del credito azionato al blocco trasferito.
Ne discende che la prova dell'inclusione del singolo rapporto nel perimetro della cessione deve essere fornita in concreto, caso per caso, mediante documenti idonei a rendere verificabili i criteri di selezione adottati e la specifica appartenenza della posizione soggettiva in causa, senza che possano ritenersi sufficienti né clausole descrittive di carattere generale né formule di stile prive di ancoraggio fattuale.
L'evoluzione dell'indirizzo giurisprudenziale conduce, dunque, a una netta e consapevole separazione tra il piano processuale e quello sostanziale, ribadendo come il rigore probatorio imposto al cessionario non risponda soltanto ai principi generali in materia di onere della prova dei fatti costitutivi del diritto, ma risponda altresì a un'esigenza sistematica più profonda: preservare l'affidabilità e la trasparenza del meccanismo acceleratorio proprio delle cessioni in blocco, impedendo che esso si converta in un improprio strumento di accesso al processo svincolato da un effettivo controllo sulla titolarità del credito azionato.
Note[1] Il sistema di pubblicità speciale riecheggia la disciplina dell’art. 150 c.p.c., in tema di pubblicazione per pubblici proclami.
[2] Con Circolare del 21.4.1999, n. 229, la Banca d’Italia ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti”.
[3] Con particolare riguardo alla titolarità (attiva o passiva) della posizione soggettiva vantata in giudizio, una volta affermato che essa è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto, le Sezioni Unite hanno affermato che il rilievo del suo difetto non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa e, come tale, è proponibile in ogni stato e grado del processo.
“La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio. La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Gli sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti”.[4] Cass. civ., Sez. I, 17/7/.2013, n. 17470: “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa provando il titolo che gli consenta di sostituire quest’ultimo, essendo a ciò sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell’intestazione dell’impugnazione, laddove il titolo sia di natura pubblica e di contenuto, quindi, accertabile ed esso sia rimasto incontestato” 4 In Cass. 31188/2017 si legge inoltre che “la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l’individuazione dell’oggetto del contratto, non rappresenta un’anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall’art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l’oggetto del contratto dev’essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto”.
[5] V. Cass. civ., Sez. I, 26.1.2018, n. 2048:
“Il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell’alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l’altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore; tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l’estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario alla parte originaria”. In senso conforme, Cass. civ., Sez. II, 30.8.2017, n. 20533 e Cass. civ., Sez. II, 27.1.2014, n. 1633.
[6] V. Cass. civ., Sez. 1, 26/1/2018, n. 2048: “
Il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell’alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l’altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore; tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l’estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario alla parte originaria”. In senso conforme, Cass. civ., Sez. II, 30/8/2017, n. 20533 e Cass. civ., Sez. 2, 27/1/2014, n. 1633.