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Cass., Sez. 1, 3 marzo 2026, n. 4807, Pres. Di Marzio, Est. D’Aquino

BANCA – Conto corrente bancario – Clausole nulle – Prescrizione dell’azione di ripetizione – Saldo rettificato – Azione di nullità – Imprescrittibilità – Effetti. 

Postilla a cura di Filippo Labellarte , Già Presidente di Sezione presso la Corte d’Appello di Bari

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In tema di conto corrente bancario, ove siano dedotte clausole nulle ed eccepita la prescrizione della ripetizione, la prescrizione incide sul solo diritto restitutorio, mentre l’accertamento della nullità è imprescrittibile ex art. 1422 c.c.; ne consegue che la prescrizione (con decorrenza distinta per rimesse solutorie o ripristinatorie) va verificata sul saldo “rettificato”, previa espunzione degli addebiti illegittimi, e non sul saldo risultante dagli estratti conto bancari non rettificati. 

Massima Ufficiale 
Riproduzione riservata

art. 1421 c.c. 
art. 1422 c.c. 
art. 1827 c.c. 
art. 1831 c.c. 
art. 1832 c.c. 
art. 1842 c.c. 
art. 1843 c.c. 
art. 1852 c.c. 
art. 2033 c.c. 
art. 2697 c.c. 
art. 2934 c.c. 
art. 2935 c.c. 
art. 2946 c.c. 

POSTILLA

Conto corrente: nullità, ripetizione e saldo rettificato

di Filippo Labellarte, Già Presidente di Sezione presso la Corte d’Appello di Bari

24 Aprile 2026

1.  Introduzione
2.  Decisum
3.  Osservazioni
 
1.  Introduzione 
La pronuncia in esame, emessa in tema di conto corrente bancario, affronta il nodo – pratico prima ancora che teorico – del corretto rapporto tra accertamento della nullità delle clausole e operatività della prescrizione della ripetizione: in particolare, chiarisce che la delimitazione dell’obbligazione restitutoria (e, a monte, l’accertamento del saldo) non può essere compiuta sui “saldi banca” degli estratti conto, ma richiede la previa ricostruzione del rapporto mediante saldi rettificati, depurati degli addebiti illegittimi, ferma la diversa decorrenza della prescrizione in base alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse. 
Invero, è indubbio l’interesse del correntista ad accertare, anche prima della chiusura del conto, la nullità delle clausole anatocistiche e l’esistenza di addebiti illegittimi, così da conoscere l’entità del saldo (parziale) ricalcolato (cfr. Cass. n. 21646/2018; nonché, più di recente, Cass. n. 6707/2024 e Cass. n. 4214/2024). Orbene, si è discusso se l’eccezione di prescrizione sia proponibile dalla banca soltanto a fronte di una domanda di ripetizione di indebito ovvero anche nell’ipotesi in cui il correntista, in costanza di rapporto, domandi il mero accertamento (negativo) del saldo: la risposta offerta dalla giurisprudenza più recente è nel senso dell’ammissibilità anche in tale seconda evenienza, poiché la prescrizione attiene al diritto alla ripetizione in quanto tale (non all’azione concretamente proposta) e l’interesse a invocarla è speculare a quello che sorregge la domanda di ricalcolo, dovendosi evitare che il saldo venga rideterminato senza considerare la non ripetibilità delle rimesse solutorie anteriori al decennio (Cass. n. 16113/2024; Cass. n. 9756/2024). Ne discende che l’imprescrittibilità dell’azione di nullità (art. 1422 c.c.) non neutralizza la prescrizione della ripetizione, ma impone di coordinare i due piani: pur restando doverosa la rettifica del conto mediante eliminazione delle poste illegittime, l’effetto utile del ricalcolo – in quanto funzionale (direttamente o indirettamente) alla restituzione – incontra il limite del periodo non prescritto, secondo i criteri tracciati da Cass. n. 24418/2010 (Sez. Un.). In tale prospettiva si collocano gli arresti che valorizzano l’operatività della prescrizione anche rispetto alla rideterminazione del saldo, superando l’impostazione – affermata in senso diverso da Cass. n. 3858/2021 – secondo cui la rettifica conseguente alla nullità, in quanto legata a un’azione imprescrittibile, non sarebbe soggetta ad un limite temporale predeterminato. 
 
2.  Il decisum 
Una società ha proposto azione di ripetizione di indebito e di rideterminazione del saldo nei confronti di una banca, in relazione a un conto corrente aperto negli anni ’80, assistito da apertura di credito, deducendo la nullità degli addebiti per interessi ultralegali, spese e capitalizzazione trimestrale. La banca, costituendosi, ha eccepito la prescrizione. 
Il Tribunale ha accolto la domanda di rideterminazione del saldo e ha respinto l’eccezione di prescrizione, ritenendola formulata in modo generico; riqualificata la domanda in ragione della pendenza del rapporto al momento dell’introduzione del giudizio, ha accertato, previa CTU, un saldo a credito del correntista pari a € 263.616,45, ordinandone il riaccredito. La Corte d’appello ha parzialmente accolto l’impugnazione principale della banca e rigettato l’appello incidentale della società: pur ribadendo che, a conto ancora aperto, il correntista può chiedere la rideterminazione del saldo, ha riconosciuto l’interesse della banca a coltivare l’eccezione di prescrizione; quindi, riconvocato il CTU, ha determinato il saldo dovuto alla società in € 239.933,60, sulla base dei saldi risultanti dalla documentazione bancaria, dichiarando prescritti € 23.682,85, corrispondenti a versamenti extra-fido anteriori al decennio. 
La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; la banca ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, anch’esso articolato in due motivi. 
Il primo motivo del ricorso principale non rileva ai fini della presente nota. 
Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1422, 1827 e 1842 c.c., nonché dell’art. 2935 c.c., censurando la sentenza d’appello nella parte in cui aveva accolto l’eccezione di prescrizione “anteponendola” all’accertamento della nullità delle operazioni sottostanti. In particolare, ha dedotto che la Corte territoriale, valorizzando la CTU, aveva individuato i versamenti extra-fido (e, quindi, le rimesse solutorie) sulla base dei saldi contabili degli estratti conto bancari, mentre la prescrizione, in coerenza con l’imprescrittibilità dell’azione di nullità, avrebbe dovuto essere verificata sul saldo previamente riclassificato, previa espunzione degli addebiti illegittimi dipendenti dalle clausole dichiarate nulle. 
La S.C. ha ritenuto fondato il secondo motivo, ribadendo che il termine prescrizionale dell’obbligazione restitutoria è “ancillare” rispetto alle cause di nullità cui l’eccezione accede, salva la diversa decorrenza in funzione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse (Cass., Sez. Un., n. 24418/2010; Cass. n. 24051/2019; Cass. n. 2660/2019). 
Ha altresì precisato che l’obbligazione restitutoria (ovvero la pronuncia di accertamento del saldo dovuto) non può essere calibrata sui saldi indicati nella documentazione contabile della banca, poiché l’utilizzo del saldo “banca” non rettificato finirebbe per eludere l’art. 1422 c.c., che sancisce l’imprescrittibilità dell’azione di nullità relativa alle poste sottostanti gli estratti conto, facendo tuttavia salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione. 
Ne consegue che la “prevalenza” (o anteriorità logica) della pronuncia di nullità delle clausole, in base alla quale si delimita l’azione di ripetizione, comporta — ferma la condanna alla restituzione entro il termine prescrizionale, non estendendosi l’art. 1422 c.c. oltre la pronuncia dichiarativa — che la ripetizione avvenga secondo i saldi rettificati (depurati degli addebiti illegittimi), nei limiti prescrizionali dell’azione restitutoria (Cass. n. 9141/2020; conf. Cass. n. 3858/2021; Cass. n. 7721/2023; Cass. n. 9712/2024; Cass. n. 13586/2024; Cass. n. 9203/2025; Cass, Sez. Un., n. 19750/2025; Cass. n. 31741/2025). 
Nel caso di specie, l’ordinanza n. 4807/2026 ha rilevato che la Corte d’appello aveva proceduto alla riclassificazione “sulla base dei saldi banca indicati negli estratti conto”, e non già in base ai saldi riclassificati, benché il CTU avesse prospettato un’ipotesi di calcolo muovendo dall’estratto conto depurato dagli addebiti illegittimi. La sentenza impugnata è stata, pertanto, cassata con rinvio per l’applicazione del criterio del saldo riclassificato. 
Con il primo motivo del ricorso incidentale la banca ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il Tribunale, dichiarata inammissibile la domanda di ripetizione, avrebbe riqualificato la pretesa in termini di accertamento e rideterminazione del saldo, così pronunciando ultra petita
Il motivo – che, peraltro, esula dalla presente indagine – è stato ritenuto infondato, sul rilievo che non viola l’art. 112 c.p.c. l’accertamento del saldo del rapporto di conto corrente compiuto dal giudice nel decidere una domanda di ripetizione d’indebito, poiché “l’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., fondandosi, oltre che sull’atto della solutio, sulla mancanza di una valida causa solvendi, postula il previo accertamento anche di quest’ultima, sicché l’azione di condanna esercitata nella ripetizione dell’indebito racchiude in sé e presuppone un’azione di accertamento relativa al saldo del rapporto”; ne consegue che, anche ove la domanda di ripetizione sia stata sostituita con quella di rideterminazione del saldo, la relativa modificazione in appello non contrasta con l’art. 345 c.p.c. 
 
3. Osservazioni 
L’ordinanza qui annotata dà continuità al più recente indirizzo, enucleando i seguenti principi: (a) in tema di conto corrente bancario, ove siano dedotte clausole nulle ed eccepita la prescrizione, la delimitazione della pretesa restitutoria (e l’accertamento del saldo) non può essere condotta sulla base dei saldi risultanti dagli estratti conto, ma richiede la previa determinazione del saldo “rettificato”, depurato degli addebiti illegittimi (Cass. n. 7721/2023; Cass. n. 9712/2024; Cass. n. 13586/2024; Cass. n. 9203/2025; Cass. n. 31741/2025); (b) l’imprescrittibilità dell’azione di nullità delle clausole contrattuali (art. 1422 c.c.) impone di eliminare, in sede di ricostruzione del rapporto, le poste illegittime, restando tuttavia ferma la prescrizione delle restituzioni (Cass. n. 9141/2020; Cass. n. 3858/2021; Cass., Sez. Un., n. 19750/2025); (c) ne consegue che l’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., così come la domanda di accertamento del saldo effettivo, va calibrata sul saldo rettificato, nei limiti del periodo non coperto da prescrizione (Cass. n. 21225/2022; Cass. n. 9756/2024; Cass. n. 16113/2024). 
La ratio sottesa a tali affermazioni risiede in ciò che l’azione di ripetizione dell’indebito è soggetta a prescrizione, a differenza dell’azione di nullità, imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 c.c.; nondimeno, la pretesa restitutoria è inscindibilmente connessa all’accertamento della nullità delle clausole da cui gli addebiti derivano. Ne consegue che i saldi risultanti dagli estratti conto devono essere previamente sottoposti all’accertamento (imprescrittibile) della nullità delle clausole che li hanno determinati e che, eliminati gli effetti delle poste illegittime, il rapporto va ricostruito mediante ricalcolo del conto e determinazione del saldo rettificato. Pertanto, nei limiti del periodo non coperto da prescrizione – con decorrenza diversa a seconda che le rimesse siano solutorie o ripristinatorie – la ripetizione delle somme indebitamente versate avviene sulla base del saldo rettificato, ossia del saldo depurato dagli addebiti illegittimi.

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