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Cass., Sez. 1, 28 ottobre 2022, n. 31960, Pres. Scaldaferri, Est. Fraulini

RECLAMO AVVERSO LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO – Procedimento svoltosi con le modalità della c.d. “trattazione cartolare” ex art. 83 D.L. n. 18/2020, conv. con modif. con L. n. 27/2020 – Valutazione dello stato di insolvenza sulla base di documenti prodotti con le note conclusive, senza possibilità per il reclamante di controdedurre – Nullità della sentenza di revoca del fallimento.

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In tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, qualora il relativo giudizio si sia svolto con le modalità della c.d. “trattazione cartolare” ex art. 83 D.L. n. 18/2020, conv. con modif. con L. n. 27/2020, esaurendosi nello scambio di note conclusive senza comparizione delle parti in udienza, la revoca della declaratoria di insolvenza è nulla qualora la valutazione del difetto dell’insolvenza sia stata basata su documenti prodotti con le note in parola, senza sugli stessi sia stata assicurata al reclamante la possibilità di controdedurre, in ossequio al principio del contraddittorio. 

Massima Ufficiale
Riproduzione riservata

art. 18 L. fall.
art. 83 D.L. n. 18/2020