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Cass., Sez. 1, 15 febbraio 2023, n. 4784, Pres. Nazzicone, Est. Campese

SUPERSOCIETÀ DI FATTO - Comune intento sociale perseguito - Distinzione dalla holding di fatto - Conseguenze.

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La supersocietà di fatto si differenzia dalla holding di fatto perché, mentre nella prima tutti i soci perseguono un comune intento sociale, nella seconda le singole società perseguono l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, le quali, oltre a rispondere, ex art. 2497 c.c., dell'abuso di attività di direzione e coordinamento ai curatori dei fallimenti delle singole società sottoposte a tale attività, possono anche essere, a loro volta, dichiarate fallite, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta dei soggetti legittimati.  

Massima Ufficiale
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art. 2247 c.c.
art. 2497 c.c.