di Silvia A. Zenati, Avvocato e Dottore commercialista in Verona – Presidente Associazione Concorsualisti Verona
Alla luce dell’obbligo previsto dall'art. 2086 c.c. di istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, qualora vi sia un fondato sospetto che l'assetto concretamente adottato dagli amministratori risulti idoneo a falsarne le risultanze, può disporsi, ai sensi dell'art. 2409 c.c., la nomina di un ispettore giudiziale: è questa la conclusione alla quale è giunta, in coerenza con la posizione assunta dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, 15 settembre 2020; Tribunale di Milano, 21 ottobre 2019; Tribunale di Cagliari, 19 gennaio 2022), la Corte d’appello di Venezia.
Nel decreto di rigetto adottato nel procedimento di reclamo avverso il decreto del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d’impresa, depositato il 20 maggio 2022, che aveva disposto l’ispezione giudiziale al fine di verificare se gli assetti organizzativi e contabili della società fossero adeguati per la corretta gestione, anche contabile, della società, ovvero comportassero la rappresentazione e predisposizione di dati non veritieri, il Giudice veneziano affronta vari temi, tra i quali quello, rilevante, della compatibilità tra il rimedio di cui all’art. 2409 c.c. e la clausola generale di cui all’art.2086 c.c.
La controversia de qua trae origine dal ricorso ex art. 2409 c.c. proposto da un socio nei confronti dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata sulla base di irregolarità emerse in sede di accertamento fiscale con rilevanza penale: secondo i ricorrenti gli elementi acquisiti in sede di procedimento penale avrebbero confermato la non veridicità dei dati relativi alle rimanenze di magazzino, ragion per cui i soci avevano reagito impugnando in altra sede giudiziaria il bilancio di esercizio. Persistendo anche nell’esercizio seguente le irregolarità gestorie legate alla falsificazione dei dati del magazzino, circostanza confermata dagli informatori sentiti dall’autorità penale, i soci, agendo ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2409 e 2477 c.c., adivano il competente Tribunale delle imprese chiedendo venisse disposta ispezione giudiziale per accertare le denunciate irregolarità.
L’amministratore, convenuto in giudizio, contestava innanzitutto il difetto del presupposto proprio della denuncia ex art. 2409 c.c., siccome strumento volto a ripristinare la legalità nella gestione sociale, mentre nella fattispecie in esame era stato censurato il bilancio d’esercizio, fattispecie per la quale l’ordinamento prevede il rimedio dell’impugnazione: non essendo, quindi, la critica estesa all’intera attività sociale, bensì ad un singolo atto, per contestare il quale è previsto il rimedio impugnatorio, il ricorso alla denuncia ex art. 2409 c.c. non sarebbe stato praticabile.
In realtà l’oggetto della denuncia, come correttamente rilevato dal Tribunale adito, consisteva in condotte gestorie irregolari, connotate dal requisito dell’attualità, involgenti la gestione complessiva dell’impresa, condotte che non avrebbero potuto essere accertate e risolte con l’impugnazione dei bilanci di esercizio, e che solo con l’istituto della denuncia avrebbero potuto essere ricondotte nell’alveo della corretta amministrazione, in modo da evitare un futuro pregiudizio.
Dalle indagini penali era, infatti, emerso che l’impresa aveva da tempo adottato un assetto organizzativo, gestorio e contabile atto a falsarne le risultanze, in particolare la posta contabile del magazzino, occultandone il valore: la censura, quindi, non riguardava tanto, o solo, la veridicità dei dati di bilancio, bensì si estendeva sino a coinvolgere un profilo più generale di condotta gestoria irregolare in quanto inadeguata.
In questo senso solo il rimedio della denuncia risultava idoneo a sanare l’irregolarità in questione, in quanto volto ad interrompere gli effetti pregiudizievoli della condotta incriminata, legati alla scorretta non trasparente e inadeguata rappresentazione di elementi patrimoniali rilevanti della società.
Sulla positiva valutazione del fondato sospetto, accertato in sede penale, delle gravi irregolarità, consistenti nella scorretta o inadeguata gestione contabile del magazzino, l’autorità giudiziaria disponeva, pertanto, l’ispezione giudiziale.
L’ispettore, all’esito delle verifiche, certificava che gli assetti organizzativi e contabili adottati dall’amministratore unico non solo non erano attendibili, avendo consentito una non veritiera rappresentazione delle rimanenze di magazzino nei bilanci predisposti dall’organo gestorio, ma che tale inattendibilità persisteva, visto che la contabilità di magazzino continuava a rappresentare valori maggiori rispetto a quelli espressi nei progetti di bilancio, pur rettificati.
La circostanza che i progetti di bilancio stessi, in quanto non veritieri, non fossero stati approvati dall’assemblea, evidenzia all’esterno dell’impresa una situazione di crisi tale da allarmare il ceto creditorio: di conseguenza il Tribunale disponeva la revoca dell’amministratore unico, con contestuale nomina di un amministratore giudiziario, chiamato a rilevare correttamente le giacenze di magazzino e a predisporre le relative proposte di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci .
La Corte d’appello, pronunciandosi favorevolmente in merito all’ammissibilità del ricorso ex art. 2409 c.c., affermava che le gravi irregolarità denunciate con riferimento all’adozione di un assetto organizzativo, gestorio e contabile, atto a falsarne le risultanze, in particolare di magazzino, occultandone il valore, riguardano condotte gestorie che, ove accertate, sarebbero attuali, non altrimenti risolvibili con l’impugnazione dei bilanci d’esercizio, e di per sé certamente idonee ad arrecare pregiudizio alla società.
L’ambito di operatività della denuncia ex art. 2409 c.c. in relazione agli altri rimedi esperibili Uno dei punti qualificanti affrontati dal Giudice del reclamo è la questione relativa all’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso ex art. 2409 c.c. per mancanza di residualità, alla luce della eccepita sostanziale sovrapposizione tra la misura della denunzia dei soci e quelle che gli stessi avrebbero potuto direttamente azionare ex art. 2476 c.c..
Sul questo aspetto il Giudicante, premesso la prevalente posizione della giurisprudenza di merito a favore della utilizzabilità del ricorso ex art. 2409 c.c. solo in presenza di gravi irregolarità che coinvolgono la gestione della società nel suo insieme, afferma che le irregolarità denunciate nel caso in esame sono ulteriori rispetto a quello della scorretta valutazione del magazzino, (peraltro oggetto di separata e autonoma impugnazione del bilancio nel quale tale scorretta valutazione è stata inserita), ma riguardano la sistematica, reiterata negli anni, irregolare tenuta della registrazioni di magazzino e l'artificiosa alterazione del valore economico attribuito alle giacenze di magazzino, e ciò allo scopo di alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Per accertare la sussistenza di tali irregolarità, i soci non avevano a disposizione altro strumento alternativo rispetto all'utilizzo della denuncia ex art. 2409 c.c.: infatti gli strumenti di verifica di cui sono dotati i soci di srl ai sensi dell'art.2476 c.2 c.c, e gli strumenti di iniziativa diretta a contrastare e/o paralizzare l'operato gestorio di un amministratore che ponga in essere gravi inadempienze, ai sensi dell'art.2476 c.3 c.c., sono finalizzati all'esercizio dell'azione di responsabilità e alla revoca dell'amministratore. Diversamente, l’unico strumento processuale che i soci potevano utilizzare per fare prioritariamente accertare le citate irregolarità era quello del controllo giudiziario, controllo che solo in un secondo momento, e cioè all'esito dell'ispezione che abbia accertato l'esistenza delle irregolarità, potrebbe portare alla revoca degli amministratori e alla nomina di un amministratore giudiziario che possa promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo revocato. In sostanza solo una volta accertate tramite ispezione le denunciate irregolarità il Tribunale potrà disporre gli opportuni provvedimenti provvisori, e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni, provvedimenti che saranno finalizzati a sanare l'irregolarità denunciata, e che non potrebbero essere adottati in forza di autonomi strumenti soggetti all'iniziativa dei soci.
La genericità della censura di inadeguatezza degli assetti
Un altro motivo di censura del reclamo investe l'eccessiva genericità del provvedimento con il quale è stata disposta l'ispezione giudiziale, nel quale è stato conferito all'ispettore nominato l'incarico di verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, in modo tale da investire potenzialmente l'intera organizzazione societaria, senza fornire le opportune direttrici valutative all'ispettore.
Anche questo motivo di reclamo viene respinto dalla Corte veneziana, sul rilievo che l'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile costituisce un preciso dovere dell'amministratore, codificato nella clausola generale dell'art.2086 c.c.: tale obbligo va declinato e interpretato alla luce della motivazione che ha portato a disporre l'ispezione, e cioè all'esistenza di un fondato sospetto che "l'impresa sarebbe dotata da tempo di un assetto organizzativo, gestorio e contabile atto a falsarne le risultanze, in particolare di magazzino, occultandone il valore", cioè di un assetto totalmente inadeguato, essendo diretto non a fornire una rappresentazione veritiera dei dati di bilancio, bensì alla loro manipolazione e occultamento.
E' pertanto da respingersi la censura di genericità del provvedimento che dispone l’ispezione giudiziale, in quanto è proprio con specifico riferimento alla gestione del magazzino, alla tenuta delle scritture di magazzino ed alla valutazione delle sue rimanenze che il Tribunale ha disposto la verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili.
Altri precedenti giurisprudenziali di utilizzo del ricorso ex art. 2409 c.c. per denunciare anche l’inadeguatezza degli assetti ai sensi dell’art. 2086 c.c.
Anche il Tribunale di Cagliari, nel provvedimento del 19 gennaio 2022, nel pronunciarsi in merito alla denuncia ex art. 2409 c.c. presentata dal collegio sindacale di una società cooperativa agricola per gravi irregolarità commesse dagli amministratori, all'esito della quale il tribunale aveva ordinato l'ispezione dell'amministrazione della società, aveva delineato la natura del procedimento ex art. 2409
c.c. quale istituto di volontaria giurisdizione, come tale sottratto al principio della domanda.
Di conseguenza l'ispezione dell'amministrazione, sebbene possa focalizzarsi su alcuni aspetti specificamente individuati, costituisce uno strumento ad ampio spettro capace di evidenziare gravi irregolarità anche non ancora emerse: finalità dello strumento, infatti, è quella di rimuovere qualsiasi grave irregolarità emersa durante l'ispezione, al fine di assicurare al sistema delle società una gestione in linea con le aspettative e gli interessi dei soci, dei creditori e in generale della collettività.
Questo in quanto la irregolarità denunciata è diretta derivazione di una più vasta irregolarità, e cioè la mancanza di un assetto organizzativo, di cui all'art. 2086 c.c., adeguato in funzione della natura e delle dimensioni dell'impresa.
Nella fattispecie demandata alla cognizione del Tribunale di Cagliari, in particolare l’irregolarità denunciata consisteva nell'inerzia nell'attività di recupero dei crediti sociali, irregolarità che l’ispettore riteneva essere la diretta conseguenza di una assente misura contabile finalizzata a rilevare le posizioni delle controparti contrattuali, monitorarne la solvibilità ed approntare adeguate misure per conservare e tutelare i crediti.
L'ispettore nominato precisava, in maniera molto puntuale, e quasi didascalica, che l'inadeguatezza dell'assetto organizzativo si concretizzava in specifiche carenze, quali il mancato aggiornamento dell'organigramma, deficiente nei suoi elementi essenziali, l'assenza di un mansionario, l'inadeguata progettazione della struttura organizzativa e la polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l'ordinaria gestione dell'impresa, oltre che nell'assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali. L'inadeguatezza dell'assetto amministrativo emergeva dalla mancata redazione del budget di tesoreria e in generale di strumenti di natura previsionale, di una situazione finanziaria giornaliera, di un piano industriale e strategico a breve e medio-lungo termine, e dall'assenza di strumenti di reporting. Infine l'inadeguatezza dell'assetto contabile risultava provata dal fatto che la contabilità generale non consentiva di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l'informatica ai sindaci, dall'assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare, da analisi di bilancio unicamente finalizzate alla redazione e della relazione sulla gestione, e dalla mancata redazione del rendiconto finanziario. Di conseguenza il Tribunale, ritenendo accertata l'esistenza di gravi irregolarità, disponeva delle misure provvisorie consistenti nella nomina di un amministratore giudiziario per l'attività di recupero dei crediti e per l'adozione di assetti organizzativi che dovranno essere adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, e concretamente adottati dalla stessa, pur nel rispetto della discrezionalità dell'organo gestorio nella adozione delle misure di gestione ritenute opportune.
Anche il Tribunale di Milano, nel provvedimento del 18 ottobre 2019, ha avuto modo di pronunciarsi su una fattispecie di denuncia ex art. 2409 c.c. proposta dal collegio sindacale per gravi irregolarità commesse dall’amministratore riconducibili, da un lato, al mancato riscontro a richieste di documentazione e/o informazioni avanzate dal collegio sindacale, e comunque alla mancata regolare tenuta dei libri sociali e contabili, unitamente ad inadempienze e atteggiamenti omissivi o inerti in ambito organizzativo e gestionale. All’esito del contraddittorio il Tribunale disponeva, senza necessità di procedere ad ispezione, la revoca dell’amministratore in carica e la nomina di un amministratore giudiziario alla luce della inadeguatezza della attuale gestione rispetto ai relativi obblighi, in particolare come disegnati dall’art.2086 c.c., in quanto misure ritenute in grado di portare al superamento della situazione di pregiudizievole inerzia rispetto alle verifiche in tema di continuità aziendale e rispetto alla tempestiva adozione dei necessari rimedi. L’amministratore giudiziario veniva incaricato di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria della società, ed in particolare di verificare la situazione della contabilità e dei libri sociali, redigere il progetto di bilancio, verificare la ricorrenza della continuità aziendale, adottando al riguardo ogni iniziativa necessaria, e di convocare, al termine del suo mandato, l’assemblea dei soci per l’approvazione dei bilanci e per la nomina di nuovi amministratori.
Conclusioni
La giurisprudenza di merito sta contribuendo ad enucleare in concreto i presidi organizzativi da approntare affinchè la gestione aziendale possa ragionevolmente considerarsi esente da irregolarità, e le misure e gli assetti organizzativi possano ritenersi adeguati al fine della preventiva emersione della crisi e della perdita della continuità aziendale.
Il rispetto della clausola generale di agire secondo canoni di corretta amministrazione, posta dall’art. 2086 c.c. vale anche quale limite alla discrezionalità degli amministratori, dovendo la business judgement rule rispettare norme sempre più dettagliate in tema di flussi informativi che gli assetti devono produrre per poter contribuire alla precoce emersione della crisi: si veda in proposito il contenuto del decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, che delinea un percorso organizzativo da seguire, per consentire un effettivo risanamento dell’impresa, nonché il disposto dell’art.3 del D.Lgs n.14/2019 in tema di segnali per prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa.
L’inadeguatezza degli assetti incide direttamente sui presupposti del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c, quali il mancato rispetto di norme di legge o di statuto, l’irregolarità nella gestione, la violazione delle regole in tema di conservazione del patrimonio sociale, determinando non solo la violazione dell’art. 2086 c.c., ma soprattutto pregiudicando la corretta gestione sociale: la mancata tempestiva emersione della crisi non consente, in ultima istanza, di preservare il patrimonio sociale.