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App. Milano, 23 febbraio 2023, Pres. Vigorelli, Est. Mammone

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE – Cram down ex art. 182 bis, comma 4, L. fall. – Richiesta di omologazione forzosa in assenza di accordo con uno o più creditori – Rigetto.

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Non ricorrono le condizioni per l’omologa forzosa se non vi è l’accordo con uno o più creditori poiché, laddove il proponente non coinvolga i creditori diversi dall’Erario, non vi è alcun interesse concorsuale in funzione del quale la volontà del fisco debba essere sacrificata alla volontà del debitore.
La diversità di trattamento che la norma riserva all’amministrazione finanziaria ed agli enti previdenziali si giustifica, infatti, in considerazione della natura del creditore e del credito, avendo riguardo all’effettiva convenienza della proposta, nonché per il “prevalente” interesse concorsuale.
Può inoltre farsi luogo al cram down solo se il rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla proposta appaia irragionevole e deve quindi escludersi qualora quest’ultima abbia motivato in maniera ampia e dettagliata le ragioni per le quali ha ritenuto non conveniente la proposta e lacunosa l’attestazione del professionista.

Segnalazione a cura del Dott. Ugo Mangiavacchi
Riproduzione riservata

art. 182 bis, comma 4, L. fall.