Prassi e uffici
a cura di Rinaldo D'Alonzo
Questa sezione della Rivista cura la pubblicazione ragionata di tutti i documenti organizzativi e operativi (circolari, protocolli, ordini di servizio) che gli Uffici giudiziari, ma non solo (Ordini professionali, Organismi di composizione della crisi, ecc.) adottano in materia di crisi d’impresa e procedure concorsuali.
Ogni atto viene introdotto da un titolo e da un abstract in cui, con la massima sintesi, ne viene riassunto lo scopo ed il contenuto.
Trib. Spoleto, 13 febbraio 2024, Circolare
La circolare detta istruzioni in merito alle modalità di presentazione dell'istanza di cancellazione dei gravami, specificando le modalità di deposito ed i contenuti che le predette istanze devono possedere, anche in relazione alla documentazione di cui esse devono essere corredate.
Ministero della Giustizia, 7 febbraio 2023, Risposta a quesito
Rispondendo ad un quesito posto dal Presidente della Corte di Appello di Torino, il Ministero afferma che per l’esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore di cui agli artt. 71 e 81 CCII, nonché per l’esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovraindebitato di cui all’art. 275 del medesimo codice, non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato, avendo la parte già assolto l'onere fiscale al momento del deposito della domanda introduttiva della relativa procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione controllata.
Trib. Rovigo, 6 febbraio 2024, Circolare
La circolare, al fine di avviare un monitoraggio dei depositi su conto corrente intesti alle procedure concorsuali, prescrive ai curatori ed ai liquidatori di inviare apposita comunicazione di avvenuta apertura, utilizzando esclusivamente l’evento specifico codificato previsto dal SIECIC, entro e non oltre il 26.2.2024.
Trib. Perugia, 30 gennaio 2024, Circolare
Il Tribunale, preso atto della FAQ della Banca d’Italia del 20 novembre 2023, secondo la quale nelle procedure esecutive “il titolare effettivo va individuato nel soggetto sottoposto alla procedura esecutiva”, individua nel curatore o nel professionista delegato la figura del “Terzo affidabile ed indipendente”, il quale pertanto dovrà comunicare all’istituto di credito i dati del debitore.
Trib. Cagliari, 25 gennaio 2024, Linee guida
La disposizione organizzativa, preso atto dell’utilizzo indiscriminato della voce “atto non codificato”, rinnova l’invito ai curatori a redigere e inviare gli atti secondo le specifiche tecniche ministeriali e a depositarli nel registro SIECIC utilizzando la codifica corretta, così come prevista e implementata anche nel gestionale FALLCO, sezione Deposito atti telematici_Elenco atti depositabili come da regole tecniche Ministero Giustizia.
Consiglio Superiore della Magistratura, 24 gennaio 2024, Linee guida
Il Consiglio Superiore della Magistratura, rispondendo al quesito posto da un Tribunale, nel quale si chiedeva se la trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dell’elenco dei curatori, tenuto dalla sezione fallimentare in conformità a quanto previsto da una circolare appositamente adottata dall’ufficio, possa incidere sull’autonomo esercizio della funzione giurisdizionale, dopo aver dato conto dei criteri normativi, nazionali ed unionali, che presidiano la scelta dei professionisti, e dopo aver precisato che, “la formazione di una classe professionale adeguatamente attrezzata presuppone lo svolgimento da parte degli esperti di un numero minimo di incarichi in un dato arco temporale, in modo che l’esperienza professionale non scenda sotto una certa soglia, con garanzia di una retribuzione minima”, e che il predetto elenco è strumento facoltativo contenente informazioni sulle competenze dei professionisti, funzionale a semplificarne la scelta sulla base di informazioni che sono tipico oggetto di scrutinio nella camera di consiglio, ha affermato che gli ordini professionali non possono prenderne visione, poiché esso attiene all’autonomo esercizio della funzione giudiziaria.A questo proposito il Consiglio ricorda che la disciplina in tema di nomine dei professionisti è strumentale alla tutela di interessi pubblicistici rispetto alla quale il curatore non vanta posizioni di diritto soggettivo, aggiungendo che l’elenco formato dal Tribunale non sarebbe neppure passibile di sindacato da parte della Giustizia Amministrativa, in quanto strumento organizzativo interno alla giurisdizione.