Prassi e uffici
a cura di Rinaldo D'Alonzo
Questa sezione della Rivista cura la pubblicazione ragionata di tutti i documenti organizzativi e operativi (circolari, protocolli, ordini di servizio) che gli Uffici giudiziari, ma non solo (Ordini professionali, Organismi di composizione della crisi, ecc.) adottano in materia di crisi d’impresa e procedure concorsuali.
Ogni atto viene introdotto da un titolo e da un abstract in cui, con la massima sintesi, ne viene riassunto lo scopo ed il contenuto.
Trib. Mantova, 27 maggio 2021, Circolare
Il Tribunale di Mantova – preso atto del rifiuto opposto da alcuni istituti bancari di consentire l’apertura o l’operatività del conto corrente nell’ambito delle vendite effettuate in sede di procedure esecutive immobiliari, lamentando l’impossibilità di riconoscere il cliente intestatario del conto corrente mediante documento d’identità – nel ricordare che in ambito di procedure esecutive, concorsuali e di sovraindebitamento il titolare effettivo del rapporto bancario deve identificarsi con il soggetto sottoposto alla procedura, essendo il professionista incaricato dall’Autorità Giudiziaria un esecutore del rapporto e che, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 231/2007, l’identificazione ben può avvenire attraverso documenti, dati ed informazioni fornite dall’esecutore, invita i professionisti incaricati nell’ambito delle suddette procedure a significare quanto sopra ai responsabili degli istituti di credito e, in caso di perdurante ostilità da parte di questi, a chiedere l’autorizzazione all’apertura di nuovo conto o al trasferimento dello stesso presso altro istituto bancario convenzionato.
Ordine Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Vademecum OCC
L’ODCEC di Roma fornisce un Vademecum indicante gli adempimenti che l’OCC, i gestori e gli Advisor nelle procedure di sovraindebitamento dovranno rispettare durante il corso della procedura.
Trib. Siracusa, 25 maggio 2021, Circolare
Il Tribunale di Siracusa dispone che tutti i curatori nelle procedure fallimentari c.d. “nuovo rito” predispongano le relazioni periodiche di cui all’art. 33, comma 5, L. fall. – il cui contenuto minimo è indicato nella presente circolare – mediante l’utilizzo dei modelli .xsd ministeriali, assicurando questi ultimi standard informativi adeguati alle funzioni di vigilanza svolte dai giudici delegati, nonché l’implementazione dei sistemi di monitoraggio informatico e l’elaborazione di statistiche mediante il popolamento dei dati nei sistemi ministeriali.
Trib. Bergamo, 17 maggio 2021, Ordine di servizio
Il Tribunale di Bergamo fornisce ai professionisti criteri operativi circa la regolazione della fase esecutiva della procedura di liquidazione del patrimonio e i rapporti tra il liquidatore e il Tribunale. Sono esaminati l’inventario, il programma di liquidazione, la verifica del passivo, le attività di liquidazione, le azioni giudiziali, i mandati, i riparti, le relazioni periodiche, il rendiconto e il compenso con attenzione all’ipotesi in cui lo stesso professionista incaricato di svolgere le funzioni di gestore della crisi dall’O.C.C. viene nominato liquidatore.
Trib. Parma, 17 maggio 2021, Circolare
La Sezione Fallimentare del Tribunale di Parma, preso atto della necessità di fornire parametri chiari, uniformi e predeterminati, strumentali alla predisposizione di proposte congrue di liquidazione degli stimatori nominati nell’ambito delle procedure concorsuali, ha sintetizzato nella presente circolare i criteri ed i principi dalla stessa applicati invitando i professionisti ad attenervisi.
Trib. Parma, 17 maggio 2021, Circolare
Il Tribunale di Parma fornisce le direttive cui i professionisti dovranno attenersi nel formulare le istanze ex art. 492 bis c.p.c., specificando che l’istanza de quo dovrà essere formulata direttamente dal curatore ed indirizzata al Giudice Delegato alla procedura fallimentare e, se richiesta nell’ambito di procedure concorsuali, potrà essere formulata indipendentemente alla sussistenza di un titolo esecutivo nei confronti della procedura. Viene chiarito, inoltre, che potendo il suddetto strumento rispondere a diverse finalità, il contenuto dello stesso varierà a seconda che si persegua lo scopo di individuare beni e/o crediti di un debitore della società fallita al fine di sottoporli a pignoramento ovvero quello di ricostruire l’attivo ed il passivo della stessa fallita.