Prassi e uffici
a cura di Rinaldo D'Alonzo
Questa sezione della Rivista cura la pubblicazione ragionata di tutti i documenti organizzativi e operativi (circolari, protocolli, ordini di servizio) che gli Uffici giudiziari, ma non solo (Ordini professionali, Organismi di composizione della crisi, ecc.) adottano in materia di crisi d’impresa e procedure concorsuali.
Ogni atto viene introdotto da un titolo e da un abstract in cui, con la massima sintesi, ne viene riassunto lo scopo ed il contenuto.
Consiglio Superiore della Magistratura, 24 gennaio 2024, Linee guida
Il Consiglio Superiore della Magistratura, rispondendo al quesito posto da un Tribunale, nel quale si chiedeva se la trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dell’elenco dei curatori, tenuto dalla sezione fallimentare in conformità a quanto previsto da una circolare appositamente adottata dall’ufficio, possa incidere sull’autonomo esercizio della funzione giurisdizionale, dopo aver dato conto dei criteri normativi, nazionali ed unionali, che presidiano la scelta dei professionisti, e dopo aver precisato che, “la formazione di una classe professionale adeguatamente attrezzata presuppone lo svolgimento da parte degli esperti di un numero minimo di incarichi in un dato arco temporale, in modo che l’esperienza professionale non scenda sotto una certa soglia, con garanzia di una retribuzione minima”, e che il predetto elenco è strumento facoltativo contenente informazioni sulle competenze dei professionisti, funzionale a semplificarne la scelta sulla base di informazioni che sono tipico oggetto di scrutinio nella camera di consiglio, ha affermato che gli ordini professionali non possono prenderne visione, poiché esso attiene all’autonomo esercizio della funzione giudiziaria.A questo proposito il Consiglio ricorda che la disciplina in tema di nomine dei professionisti è strumentale alla tutela di interessi pubblicistici rispetto alla quale il curatore non vanta posizioni di diritto soggettivo, aggiungendo che l’elenco formato dal Tribunale non sarebbe neppure passibile di sindacato da parte della Giustizia Amministrativa, in quanto strumento organizzativo interno alla giurisdizione.
Trib. Larino, 22 gennaio 2024, Circolare
Il provvedimento, al fine di assicurare una trasparente gestione delle liquidità che affluiscono sui conti correnti intestati alle procedure, detta una serie di prescrizioni sia agli istituti di credito, sia ai curatori, indicando, in particolar modo, gli adempimenti procedurali preliminari e susseguenti alle richieste di autorizzazione di prelievo di somme o di pagamento.
Trib. Spoleto, 4 gennaio 2024, Linee guida
Il provvedimento detta disposizioni relative alle modalità di richiesta di autorizzazione a procedere a pagamenti mediante F23/F24 in favore dell’Erario, sia in modalità cartacea che in modalità telematica (tramite c.d. “Entratel” o simili).
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, dicembre 2023, Quaderno
La Commissione crisi, ristrutturazione e risanamento d’impresa dell’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano affronta in questo lavoro, con l’ausilio di varie sensibilità e professionalità, i diversi aspetti del tema dei finanziamenti in ambito di crisi delle realtà produttive, fornendo una panoramica completa e ragionata sui problemi di maggior rilievo.
Trib. Larino, 14 dicembre 2023, Circolare
Il tribunale informa i curatori che con la risposta n. 471 del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in ipotesi di chiusura della procedura in pendenza di giudizi, le note di variazione IVA ex art. 26, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella versione vigente ante 26 maggio 2021 potranno essere emesse solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto (momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori).
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 12 dicembre 2023, Linee guida
La comunicazione fornisce, a seguito della nota del Ministero della Giustizia del 10 novembre 2023 e sulla scorta di interlocuzioni informali intrattenute con i Dirigenti del Ministero, indicazioni in merito alla documentazione che dovrà essere presentata dai gestori della crisi da sovraindebitamento per dimostrare l’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 4, commi 5 e 6 del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, rappresentando che al fine di consentire il riconoscimento dell'equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed i corsi di formazione iniziale e l'aggiornamento biennale per i gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.M. n. 202/2014 e dell'art. 7 del regolamento FPC, si rende necessario nuovamente procedere all'emissione degli attestati di partecipazione al “corso di formazione per l'iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure disciplinate dal codice della crisi e dell'insolvenza”.